Lo specializzando e le responsabilità da malasanità

Lo specializzando e le responsabilità da malasanità

Lo specializzando e le responsabilità da malasanità

Gentile direttore,
il medico specializzando è detto anche medico in formazione specialistica per indicare colui il quale, avendo superato l’esame di abilitazione, è iscritto ad una scuola di specializzazione medica per acquisire competenze in una determinata branca della medicina.

Ciò nonostante, sia pure sotto la supervisione di medici già specialisti, svolge attività cliniche pratiche, ad es., visite ed interventi, prescrive terapie, monitora il percorso clinico dei pazienti, partecipa a momenti formativi e di ricerca, al preciso fine di diventare un medico specialista a tutti gli effetti.

Fin qui, nulla quaestio.

Ma al momento di delimitare le responsabilità, non è più così chiaro, tanto da registrare delle opposizioni che, seppur denegate in sede giudiziaria di primo grado, sono state confermate in appello con la condanna dello specializzando al risarcimento del danno da decesso di un paziente per la mancata sutura dell’ansa colica distale, che ben avrebbe potuto agevolmente essere manuale, ed evitabile se solo questi ne avesse verificato l’effettuazione, segnalandone l’omissione ai colleghi.

Tanto perché, ciascuno degli operatori dell’equipe evidentemente doveva, e agevolmente poteva, controllarlo quale adempimento proprio e non già di supervisione o controllo verso i colleghi.

Non avendo così proceduto lo specializzando, ha posto in essere un comportamento gravemente colposo, sanzionato in sede giudiziaria.

È stato qui riconosciuto che il semplice riscontro dell’ avvenuta omessa sutura (pur effettuanda dal primo operatore) costituiva operazione alla portata anche di un semplice medico non specializzato, tanto più, nel caso di specie, avuto riguardo alla concreta dinamica dell’intervento, per come emergente dalla disposta CTU ovvero che “talvolta può essere non agevole osservare le linee di sutura meccaniche posteriori o interne, ma in questo caso, le linee di sutura meccaniche erano facilmente visibili nella loro completezza”.

Ma ancor di più perché il soggetto in questione era iscritto al penultimo anno del percorso specialistico quinquennale in chirurgia generale ed in più l’Azienda Ospedaliera gli aveva attribuito l’incarico di terzo operatore, ovvero di componente a tutti gli effetti dell’equipe operatoria, seppure in affiancamento al primo e secondo operatore, senza direttive vincolanti di questi ultimi, documentalmente rilasciate.

Per una mera ricostruzione fattuale, si riporta la lettera della CTU recepita in sede giudiziaria ove si legge che “l’evento trombo embolico polmonare ha determinato effettivamente l’esito mortale ma deve ritenersi come episodio terminale di un processo morboso che si è avviato con la peritonite stercoracea conseguente alla omessa sutura dell’ansa colica distale, ascrivibile alla condotta colposa degli imputati e con la conseguente infezione intestinale che sono da porsi in relazione causale con il decesso del paziente non essendo intervenuti fattori indipendenti ed autonomi rispetto al contesto clinico patologico e, quindi, tali da interrompere il nesso di causalità”.

Di ciò si è occupata, oltre al giudice penale, anche una recente sentenza del giudice contabile che ha ritenuto corresponsabile del decesso di un paziente e, quindi, del relativo danno erariale, anche lo specializzando.

Tanto, pur considerando che il comportamento del primo operatore (commissivo ed omissivo) e quello del secondo operatore (omissivo) siano stati da soli autonomamente necessari e sufficienti a causare il danno erariale all’amministrazione sanitaria, ma al contempo tali da non potersi ritenere causa esclusiva dell’evento, costituendo invece cause eziologicamente concorrenti con l’omissione ascrivibile allo specializzando il quale, qualora avesse segnalato ai colleghi la mancata sutura dell’ansa colica distale, essi avrebbero agevolmente potuto e dovuto, per come emerge chiaramente nella CTU, procedere all’adempimento anche mediante sutura manuale.

Per questo i giudici (sia di primo che di secondo grado) hanno disatteso l’eccezione sollevata dallo specializzando dell’assenza del nesso di causalità tra la sua condotta e il decesso del paziente.

Nel valutare la condotta omissiva dello specializzando, purtuttavia, è stato tenuto conto – non soltanto dal giudice, ma ancor prima dalla Procura – del differente apporto causale in uno con la peculiarità del caso concreto con una marcata differenziazione (in diminuzione) tra i diversi compartecipi nella ripartizione del danno erariale da risarcire.

Nell’addivenire a tale determinazione i giudici hanno ricostruito la disciplina pro tempore vigente in materia di formazione dei medici specializzandi, prevista, in termini generali, dal d. lgs. n. 368/1999, il cui art. 20 subordina il conseguimento del titolo, oltre che ad “insegnamento teorico e pratico”, sia alla “formazione effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti”, che alla “partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina”.

Le concrete modalità di svolgimento della formazione, che può avvenire in un Ateneo specializzato o in una Azienda ospedaliera o in un Istituto accreditato (art. 20, co. 1, lett. d), sono poi disciplinate dagli artt. 34 e ss. del medesimo decreto legislativo.

È appena il caso di ricordare che in particolare gli artt. 37 e 38 disciplinano la formazione del medico specialista che implica, per un verso, la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato dal consiglio della scuola, attraverso la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia, seppure vincolata alle direttive ricevute dal tutore, al fine di conseguire il titolo con profitto per insegnamenti teorici e pratici, nonché di partecipare personalmente alle “attività e responsabilità proprie della disciplina”.

Lo specifico contratto annuale di formazione specialistica, rinnovabile di anno in anno, è senza dubbio finalizzato all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, con la sottoscrizione del quale il soggetto si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa nazionale ed unionale, sotto la guida di tutori, designati annualmente dal consiglio della scuola.

Scuola alla quale compete anche l’indicazione delle modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione (rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché numero minimo e tipologia di interventi pratici che devono aver personalmente eseguito) per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale.

Sulla base di tale conforto normativo, i giudici hanno ritenuto che – riguardo al regime di responsabilità (anche per danni all’erario) derivante dalle attività assistenziali o di esecuzione di interventi in autonomia (seppure vincolata alle direttive) – se per un verso, non porta ad affermare, de plano, l’inconfigurabilità della responsabilità dello specializzando in via generale (fatta salva l’ipotesi che abbia errato proprio in esecuzione di erronee direttive ricevute), per un altro verso, essa debba essere sempre valutata in concreto avuto riguardo ad un insieme di parametri ricostruttivi, tra i quali la mansione in concreto attribuita allo specializzando, il livello di formazione raggiunto (trattandosi comunque di soggetti già medici e abilitati all’esercizio della professione) e il grado di difficoltà tecnica della prestazione rivelatasi errata.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

Fernanda Fraioli

06 Ottobre 2025

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