Il 10 ottobre 2025 rappresenta una data significativa e, forse, memorabile per il panorama legislativo italiano, in quanto entrano in vigore le disposizioni varate con la Legge n. 132/2025 che, riprendendo i principi contenuti nel Regolamento UE n. 2004/1689 (cd. AI Act), si pongono l’obbiettivo di realizzare un primo sistema regolatorio relativo all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale nei vari ambiti della società civile.
A presidio di potenziali rischi, viene espressamente stabilito che questi principi mirano a promuovere “un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità”.
Nello specifico di alcune attività lavorative, appare opportuno soffermarsi sulla previsione dell’art. 13 che, sotto il titolo “Disposizioni in materia di professioni intellettuali”, recita testualmente, al primo comma, che “l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”.
Sistemi AI: supporto per il sanitario
Tenuto conto del dichiarato scopo antropocentrico dell’intera disciplina, ciò significa che l’utilizzo dell’AI dovrà ricoprire sempre un carattere funzionale e di servizio all’opera intellettuale del professionista, che di fatto mantiene il suo ruolo primario sui processi di valutazione del caso concreto e, di conseguenza, decisionali rispetto alle scelte da operare.
Nel secondo comma, viene invece introdotto uno specifico obbligo per cui “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
Appare quindi evidente come, nell’ambito del rapporto libero professionale fra operatore sanitario e cliente, il primo sia, da ora, onerato del compito di informare adeguatamente ed in modo chiaro delle modalità con cui viene fatto ricorso ai sistemi di intelligenza artificiale e delle relative finalità.
Il cliente del professionista sanitario dovrà, quindi, essere posto in condizione di comprendere esattamente se e come verrà impiegata l’intelligenza artificiale nella gestione del suo specifico caso, e con quali scopi perseguiti, su ciò dovendo esprimere il suo assenso consapevole.
Consigli pratici
A fronte di questo ulteriore obbligo informativo, posto a carico del professionista sanitario, appare quindi consigliabile che, fin da oggi, si provveda all’integrazione del modulo di consenso informato, già in uso con la clientela, inserendo un’apposita clausola di riferimento all’art. 13 della L. n. 312/2025, ovvero se del caso si predisponga distinto ed autonomo documenti scritto, che esplichi con un linguaggio chiaro e comprensibile le modalità di utilizzo dei sistemi di AI, premurandosi di raccogliere, anche in questo caso, una valida manifestazione di consenso, con formale sottoscrizione dello stesso.
Delineati gli aspetti tecnico operativi dei modelli di AI, eventualmente utilizzati dal professionista sanitario nell’esercizio della propria attività, si dovrà aver cura di specificare che tale utilizzo è comunque finalizzato esclusivamente ad attività strumentali e di supporto, venendo sempre garantita la prevalenza dell’impegno intellettuale rispetto alla prestazione resa a favore del cliente.
Inoltre, in aggiunta alla ribadita conformità alla normativa vigente in tema di trattamento e protezione dei dati, peraltro oggetto di specifica modulistica da consegnare al cliente, il professionista dovrà aver cura di informarlo che l’utilizzo di sistemi di IA non sostituisce in ogni caso la valutazione del professionista, che rimane direttamente responsabile di ogni attività riconducibile alla prestazione complessivamente resa.
Francesco Del Rio
Avvocato