In un articolo dello scorso 8 luglio dal titolo “Questione di puro diritto o sanitaria?” ci siamo occupati di un argomento di non poco momento visto che riguardava direttamente la destinazione delle somme del bilancio regionale da destinare al finanziamento della spesa sanitaria la cui disciplina è riservata alla competenza esclusiva dello Stato in quanto finalizzate a garantire l’erogazione dei LEA.
In particolare, l’articolo illustrava i dubbi che in merito nutrivano i giudici del massimo consesso contabile, tanto da portarli a sollevare questione di legittimità costituzionale con una sentenza dello scorso 1 luglio.
In buona sostanza si dubitava che le molteplici attività svolte dall’ARPA non potessero essere ricondotte, nella misura troppo ampiamente riportate in una legge regionale, ad attività sanitarie.
Ora, nelle more di una sentenza in merito a quello specifico caso, il giudice delle leggi si è pronunciato sull’incostituzionalità della legge di altra Regione (questa volta l’Umbria) recante “Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)”, nonché su quella avente ad oggetto il Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025, nella parte in cui ha confermato l’applicazione dell’art. 16, co. 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 anche nell’esercizio finanziario 2023, su remissione della locale sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023.
Ha così ritenuto fondata, ancora una volta, la questione di contrasto con la Carta costituzionale sollevata in riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma introdotta sul perimetro sanitario dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.
Con tale statuizione la Corte richiamata la posizione già pacificamente assunta in passato riguardo a detta norma, ricorda come ciò che si richiede alle Regioni è di garantire, nell’ambito del bilancio, “un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale”, al dichiarato fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria.
E, per conseguire questo obiettivo, prevede la delineazione di un perimetro sanitario per il quale fissa delle specifiche regole contabili volte “garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria”, mediante l’individuazione di una suddivisione in capitoli che consenta di garantire una “separata evidenza” delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella sezione A) “entrate” (lettera a), indica il “finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della sezione B) “spesa”, la “spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA …..”.
Con questo inevitabile linguaggio giuridico, la Corte ha voluto richiamare il concetto già espresso con una propria precedente sentenza (la n. 1 del 2024) avente il medesimo oggetto ma riguardante la legge di altra Regione, appositamente censurata in quanto afferiva, ancora una volta, al meccanismo di funzionamento della locale ARPA “nel prevedere che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo sanitario regionale, si pone in contrasto con la norma interposta di cui al menzionato art. 20, poiché, nel testo vigente ratione temporis, assegnava risorse all’ARPA in maniera indiscriminata, senza distinguere tra quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale”.
Spiegando che “l’assegnazione all’ARPA di funzioni non riferibili esclusivamente alla protezione dell’ambiente e riguardanti anche l’ambito sanitario non può giustificare il mancato rispetto della citata disciplina statale sul “perimetro sanitario”, che impone di individuare puntualmente le risorse destinate a garantire i LEA, a pena di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici”.
In applicazione di tali principi, che definiscono la posizione assolutamente consolidata del giudice della legittimità in merito a questo argomento, la Corte costituzionale ha ritenuto che anche le disposizioni della legislazione della Regione Umbria oggetto di censura, prevedessero un’assegnazione di risorse all’ARPA, indiscriminata perché non distingue tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale.
Tanto perché la legge regionale Umbria impugnata (per la precisione l’art. 16, co. 1, della L.R. n. 9 del 1998 applicabile a motivo del riferimento temporale, poi integralmente sostituito dall’art. 16, co. 1, lett. k), della L.R. n. 12 del 2024) aveva istituito per il finanziamento dell’ARPA un capitolo di spesa nel bilancio regionale, alimentato esclusivamente da una quota del Fondo sanitario regionale, per un importo inizialmente pari a 9 miliardi di lire.
La successiva legge regionale Umbria n. 18 del 2022, oggi oggetto di impugnazione, all’art. 1 anch’esso censurato e riguardante il bilancio di previsione della Regione Umbria per il 2023, aveva quantificato – in coerenza con il modello generale di finanziamento previsto dal menzionato art. 16, co. 1 della precedente legge – le somme da assegnare all’ARPA per l’esercizio finanziario 2023, ponendo tali somme a carico del Fondo sanitario regionale.
Per una maggiore comprensione corre l’obbligo di una precisazione tecnica.
La sezione regionale di controllo, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, co. 1, della legge della Regione Umbria 6 marzo 1998, n. 9, recante «Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)», nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 16, co. 1, lett. k), della legge della Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024 – 2026 con modifiche di leggi regionali), dubitando, altresì, della legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Umbria 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), nella parte in cui ha confermato, in ragione delle previsioni autorizzatorie contenute nella legge di bilancio di previsione, l’applicazione dell’art. 16, co. 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998 anche nell’esercizio finanziario 2023.
Perché. così operando, anche le disposizioni regionali umbre hanno violato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, avuto riguardo all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 per aver previsto che tutte le spese per il funzionamento dell’Agenzia potessero trovare copertura, in maniera indistinta, nel Fondo Sanitario Regionale, senza differenziare le attività sanitarie da quelle ad esse estranee.
La riconosciuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge regionale per contrasto con il disposto costituzionale e con la granitica posizione della Corte in merito alla necessità di “un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale”, è finalizzata al preciso fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di programmazione finanziaria sanitaria.
Tanto dimostra che la Sezione di controllo della Corte dei conti con l’ordinanza di rimessione delle questioni sottoposte, nel rilevare che in applicazione delle disposizioni censurate, la Regione Umbria aveva disposto un trasferimento di 14.213.516,19 euro nell’esercizio finanziario 2023 a valere su risorse del FSR, onde sostenere in via generale e indistinta lo svolgimento delle funzioni proprie dell’ARPA, ha evitato che somme così imponenti venissero sottratte alla generalità dei consociati per tutti i servizi sanitari che il sistema può erogare con risorse da tenere riservate per i LEA.
In ciò enfatizzando l’importanza di una (altresì riconosciuta nel caso specifico), accurata istruttoria in sede di giudizio di parifica sul finanziamento delle ARPA, esattamente come già fatto da parte del massimo organo di controllo, ovvero le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con sentenza n. 12/2025, non più tardi del 1 agosto scorso.
D’altronde, il giudizio di parifica altro non è che il momento finale in cui, a seguito di un’intensa e leale collaborazione tra il giudice contabile e l’amministrazione regionale, si attua la verifica del rispetto della legalità finanziaria e degli equilibri di bilancio ad indubbio vantaggio della collettività intera che in materia sanitaria ha sempre una soglia di sensibilità decisamente qualificata.
Fernanda Fraioli