Sentenze, requisiti e giurisprudenza di riferimento
Nel 2025 la giurisprudenza italiana ed europea ha consolidato in modo inequivocabile il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute.
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione e delle Corti d’Appello hanno ribadito che l’onere della prova spetta al datore di lavoro e che il diritto all’indennità spetta a tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dal ruolo o dalla causa di cessazione del servizio.
Tra le decisioni più significative:
- Cassazione n. 20591/2025 – anche i direttori di struttura complessa hanno diritto all’indennità, con inversione dell’onere della prova a carico dell’amministrazione;
- Cassazione n. 18889/2025 – riconosciuta la monetizzazione delle ferie aggiuntive per rischio radiologico;
- Cassazione n. 20035/2025 – la perdita automatica delle ferie non è ammissibile senza preventiva informazione del dipendente;
- Corte d’Appello di Venezia n. 561/2025 – diritto all’indennità anche in caso di dimissioni volontarie;
- Tribunale di Ferrara n. 96/2025 e Lanusei n. 65/2025 – condanne significative alle aziende sanitarie con rimborsi fino a 72.000 euro;
- Tribunale di Crotone n. 450/2025 – riconosciuto il diritto agli eredi del dirigente deceduto;
- CGUE C-218/22 e C-699/22 – confermato a livello europeo che il divieto generalizzato di monetizzazione è contrario al diritto dell’Unione.”
Tutti i dipendenti pubblici (statali, regionali, comunali, sanitari, scolastici, ecc.) che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro (per pensionamento, dimissioni, trasferimento, licenziamento), non hanno potuto usufruire delle ferie maturate durante il servizio per cause non dipendenti dalla loro volontà, hanno diritto a ricevere un’indennità economica sostitutiva per le ferie non godute.
La Direttiva 2003/88/CE prevede, al suo art. 7, che il diritto alle ferie annuali retribuite è fondamentale ed irrinunciabile, potendo essere sostituito da un’indennità finanziaria, soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro
La giurisprudenza comunitaria ed italiana è ormai consolidata in senso favorevole ai dipendenti del pubblico impiego.
In particolare, la CGUE nel 2024, si è espressa in due distinti procedimenti (C-218/22 e C-699/22) ritenendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. sia contrario alle tutele previste dalla normativa dell’Unione Europea.
La Cassazione, con la sentenza n. 5496/2025, ha ribadito con assoluta chiarezza il principio fondamentale per cui il dirigente medico che, al momento della cessazione del rapporto, non ha goduto delle ferie ha diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva, tranne che nell’ipotesi in cui l’azienda riesca a dimostrare di averlo posto nelle condizioni di esercitare il suo diritto, avvertendolo per tempo della perdita del diritto in caso di mancato godimento.
L’indennità è calcolata sulla base del numero di giorni di ferie non godute moltiplicato per la retribuzione giornaliera (comprensiva di indennità e accessori). In molti casi, i tribunali hanno riconosciuto risarcimenti anche superiori ai 30.000–40.000 euro.
23 Ottobre 2025
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