Fine vita. Ecco perché il Ddl di Maggioranza è inadeguato   

Fine vita. Ecco perché il Ddl di Maggioranza è inadeguato   

Fine vita. Ecco perché il Ddl di Maggioranza è inadeguato   

Gentile Direttore,
sembra che nelle prossime settimane sarà esaminato il testo unificato per varare una nuova legge che modifichi l’art. 580 cp. e dia “disposizioni esecutive” alla Sentenza 242/19, per dare risposta a chi chiede l’assistenza alla Morte Volontaria Assistita. Cerco qui di chiarire perché il ddl proposto dalla maggioranza è inadeguato (rimandando all’allegato per una riflessione più ampia).

In tema di suicidio assistito la Corte costituzionale ha individuato una “circoscritta area” in cui l’assistenza non è punibile, e ha così dichiarato che l’art. 580 cp. è in parte “costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost.”. perché “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie […] imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita” [2.3].

La Corte riconosce che sono consentiti modi diversi di morire e che è irragionevole limitare la scelta di morire a una sola modalità. L’argomento proposto è “negativo” in quanto si limita a dire che non si può imporre al paziente “un’unica modalità” di morire senza precisare oltre il discorso, che può comunque essere integrato: oltre la morte violenta, tre sono le modalità di morire:
1) la morte naturale, in cui è la patologia a chiudere la vita;
2) il suicidio assistito, in cui è l’interessato a fare l’azione finale;
3) l’eutanasia, in cui un terzo fa l’azione finale su richiesta dell’interessato.

La Corte per ora ha escluso l’eutanasia come modalità consentita di morire, per cui restano solo la morte naturale e, per chi si trovi nella circoscritta area, il suicidio assistito. Per ammettere questa seconda opzione la Corte ha modificato il 580 cp., riconoscendo così che di principio la persona è sovrana sulla propria vita. La modifica riguarda solo una parte del 580 cp., ma ciò basta per dissolvere o sbriciolare il divieto assoluto, perché gli assoluti non ammettono eccezioni: sono come un vaso di cristallo che va in frantumi anche per una minima smagliatura. Con l’eccezione al 580 cp., si è attraversato il Rubicone etico-normativo, e operato il passaggio dal paradigma informato al principio di inviolabilità o indisponibilità della vita a quello informato al principio di libertà o autonomia della persona sulla propria vita.

Fatto il passo, sul piano pratico poi la Corte è molto cauta (forse anche troppo): sottolinea l’esigenza di una “cintura protettiva”, riserva l’assistenza al suicidio a una “circoscritta area” delimitata da condizioni molto stringenti, e altro. Ma sul piano teorico ha espunto il principio d’inviolabilità e indisponibilità della vita dai valori costituzionali: un passo enorme.

Si resta attoniti a leggere che l’art. 1 ha come titolo: “inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita”, e il testo prevede: “La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all’età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale”: riproposta dell’antico principio di garanzia che impone di intervenire sempre e comunque, in netto contrasto con la Legge Lenzi 219/17, e portando all’accanimento terapeutico.

L’art. 2 prima presenta l’intero l’art. 580 cp. per ribadirne l’immutata validità, e poi introduce un comma-ter che deroga, abbozzando le condizioni della Corte: “Non è punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di cui al presente articolo […] di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, […] le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione”.

L’assistenza al suicidio non è punita quando, oltre alle varie condizioni, la persona:
1) è “inserita nel percorso di cure palliative”;
2) è “tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali”;
3) ha “sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili”;
4) le cui condizioni siano “accertate dal Comitato nazionale di valutazione”.

La prima condizione non corrisponde a quanto stabilito dalla Corte costituzionale e non è ammissibile perché le cure palliative sono pur sempre trattamenti medici e come tali non possono essere imposti, se non per disposizione di legge.

La seconda condizione prevede che, oltre agli altri criteri previsti, la persona sia “tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali”, diversa da “trattamenti di sostegno vitale” usata dalla Corte, e restringe in modo indebito la già “circoscritta area”, in contrasto con quanto previsto dalla Corte.

La terza condizione richiede che il paziente abbia “sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili”, mentre la Sentenza 242 che le prevede solo “fisiche o psicologiche”. Richiederne entrambi i tipi è restringere ancora la già “circoscritta area”, penalizzando senza ragione persone che già soffrono molto.

L’ultima condizione è che le condizioni richieste per l’assistenza al suicidio siano “accertate dal Comitato di valutazione nazionale”, nominato dal Presidente del Consiglio. Spariscono Commissione e Comitato etico territorialmente competente, espressioni della società civile e individuati dalla Corte e resta solo il Comitato di valutazione nazionale nominato dal Governo – cioè dal potere politico.

Il cambiamento non dipende da ragioni di “praticità”, ma dall’inviolabilità e indisponibilità della vita, prospettiva che pone vita e morte in un “ordine superiore”, che poi richiede una deroga concessa dall’autorità politica somma (il Governo, in supplenza dello Stato) in caso di morte per scelta.

Ciò giustifica anche l’enorme potere assegnato al Comitato di valutazione nazionale (il controllo delle modalità di morire di tutti), e il divieto al SSN di fornire assistenza al suicidio: in pratica, chi vuole morire per scelta se lo paghi e si arrangi da solo. È come se Sentenza 242/19 e L. 219/17 mai siano esistite e l’ordinamento non prevedesse l’autonomia.

Il ddl esaminato è sbagliato in radice, perché invece di garantire l’autonomia delle persone e, se mai, allargare la circoscritta area, la restringe senza ragione.

Maurizio Mori
Presidente della Consulta di Bioetica Onlus e Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica

Maurizio Mori

06 Novembre 2025

© Riproduzione riservata

Delega professioni. Il personale delle strutture sanitarie accreditate è il grande assente
Delega professioni. Il personale delle strutture sanitarie accreditate è il grande assente

Gentile Direttore, con il disegno di legge delega in materia di professioni sanitarie e responsabilità professionale sembra iniziare quella revisione del Ssn da tempo attesa. In particolare, a proposito delle...

Linea guida sull’arresto cardiaco, un traguardo di coesione multidisciplinare e rigore scientifico
Linea guida sull’arresto cardiaco, un traguardo di coesione multidisciplinare e rigore scientifico

Gentile Direttore,lo scorso 26 gennaio è stata ufficialmente pubblicata sul portale dell’Istituto Superiore di Sanità l’area tematica riguardante il Basic Life Support (BLS) il primo tassello della più ampia Linea...

La questione del vincolo di esclusività: il futuro del Ssn ad un bivio
La questione del vincolo di esclusività: il futuro del Ssn ad un bivio

Gentile Direttore, il vincolo di esclusività nelle professioni sanitarie costituisce oggi uno degli argomenti più sensibili e potrebbe rivelarsi strategico nel dibattito sul futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Non si...

Il medico come cura dell’anima e il ritorno al paternalismo
Il medico come cura dell’anima e il ritorno al paternalismo

Gentile Direttore, non facciamoci illusioni. Sarebbe come non vedere la mucca nel corridoio. Il medico sarà sostituito direttamente o indirettamente in tempi brevi nella cura del corpo e della mente...