La Legge 24/2017 (Gelli-Bianco), all’Art.7, è chiara nel qualificare la responsabilità del sanitario dipendente o che opera all’interno di una struttura come responsabilità extracontrattuale nei confronti del paziente. L’unica eccezione riguarda il libero professionista con un rapporto diretto col paziente, che resta invece esposto a responsabilità contrattuale.
Un passaggio chiave nell’articolo è dato dalla formula “a qualsiasi titolo”, che include non solo i dipendenti, ma anche i collaboratori, gli specializzandi, i neolaureati che svolgono attività professionale occasionale e tutti i medici che operano nell’alveo organizzativo della struttura, senza un contratto libero-professionale diretto con il paziente. Questi soggetti, nei confronti del paziente, non contraggono alcuna obbligazione: da qui la responsabilità extracontrattuale, o aquiliana.
Sul piano della tutela assicurativa, questo significa che, quando la struttura è chiamata a rispondere in sede contrattuale, il medico risponde solo per colpa grave verso la struttura (Art.9, Legge 24/2017). È, questo, il noto impianto che ha portato molti professionisti a ritenere sufficiente stipulare una polizza per la sola colpa grave.
RC professionale o semplice colpa grave?
Negli ultimi anni le compagnie hanno chiarito il quadro con un messaggio netto: la sola colpa grave è insufficiente in molti casi reali. Il motivo è semplice: non sempre il medico opera all’interno della struttura come “collaboratore a qualsiasi titolo”. In numerosi scenari, infatti, il professionista instaura un rapporto diretto col paziente, anche solo in modo episodico. In quei casi scatta la responsabilità contrattuale e serve una RC professionale completa, non una copertura limitata.
Questo spiega perché, in molte polizze destinate agli specializzandi, le compagnie abbiano introdotto un’estensione — spesso implicita — che copre anche la responsabilità professionale piena quando il medico svolge attività esterne, come:
- sostituzioni di guardia medica;
- turni in continuità assistenziale;
- attività libero-professionale occasionale.
Le compagnie lo fanno per evitare possibili scoperture: in tutte queste circostanze non si è più semplicemente “a qualsiasi titolo” all’interno della struttura, ma è piuttosto probabile che si instauri un rapporto medico-paziente autonomo.
Medici specializzandi e responsabilità extracontrattuale
L’Art.7 attribuisce allo specializzando la medesima posizione giuridica del dipendente: nessun vincolo contrattuale col paziente e responsabilità extracontrattuale. Nella prassi, tuttavia, l’attività dello specializzando non si limita sempre all’interno dei confini protetti del reparto universitario o ospedaliero. Anche un’attività minima svolta fuori dalla struttura — per esempio una sostituzione in continuità assistenziale — cambia immediatamente il regime di responsabilità.
E qui le compagnie intervengono: se non coprono la RC professionale piena, la polizza per colpa grave diventerebbe inutilizzabile. Da cui l’esigenza di ampliarla.
Anestesista ospedaliero e medico sostituto di guardia: due casi
Il primo caso: un anestesista specializzato che lavora esclusivamente in un ospedale pubblico. Costui rientra pienamente nella previsione dell’Art.7: non ha un rapporto diretto col paziente, opera come professionista inserito nell’organizzazione aziendale, e la sua esposizione è limitata alla colpa grave verso la struttura. In questo scenario, la polizza di colpa grave è sufficiente e coerente.
Il secondo caso: uno specializzando o un giovane medico che sostituisce un collega in guardia medica. Qui il medico opera in regime diretto, instaura un rapporto contrattuale e non ricade più nella tutela dell’Art.7. La responsabilità diventa contrattuale e piena. È il motivo per cui molte compagnie, nelle polizze dedicate agli specializzandi, prevedono automaticamente una copertura RC professionale estesa per queste attività.
Una tutela modulata, non una regola valida per tutti
La Gelli-Bianco ha distinto nettamente tra chi opera dentro la struttura, protetto dal filtro della responsabilità extracontrattuale, e chi svolge anche attività dirette verso il paziente. La pratica assicurativa ha recepito questa distinzione: per gli specializzandi e per i giovani medici, la sola colpa grave non è sempre sufficiente. Una RC professionale completa diventa necessaria appena si esce dai confini della struttura o si acquisisce un rapporto diretto col paziente.
A scanso di equivoci, comunque, e data la complessità della materia, appare sempre opportuno rivolgersi ad un professionista della consulenza assicurativa, per capire al meglio – data la propria situazione professionale e lavorativa – quale forma di tutela convenga maggiormente adottare.
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