Manovra. Via libera dall’Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera per l’ultimo step. Dal personale ai farmaci, ecco le misure per la sanità
Confermate le misure per la sanità. Tra le novità introdotte in V commissione ,rimodulato il finanziamento al Fondo sanitario, rafforzate prevenzione, cure palliative e stabilizzazioni post-Covid. Sale il tetto per la spesa degli acquisti diretti dei farmaci, ma con un taglio al Fondo per i farmaci innovativi. IL TESTO
Approvato con 110 voti favorevoli, 66 contrari e 2 astenuti dall’Aula del Senato il testo del maxiemendamento della legge di Bilancio che ora passerà alla Camera per l’approvazione finale prevista entro il prossimo 30 dicembre.
Tutte confermate le misure riguardanti la sanità anticipate negli scorsi giorni, a cominciare dal livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che viene rimodulato con un incremento di 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Tra le novità apportate durante i lunghi lavori in commissione Bilancio troviamo troviamo misure che puntano a potenziare la medicina di precisione e la prevenzione, la stabilizzazione del personale impegnato durante la pandemia e il potenziamento delle cure palliative. Nasce un Fondo per interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia.
E ancora, si alza di un ulteriore 0,1% il tetto della spesa per gli acquisti diretti di farmaci, portando così a 0,3% l’incremento complessivo per questa voce. La misura, finalizzata a evitare il soffocamento finanziario degli ospedali, comporta un costo aggiuntivo di 140 milioni di euro all’anno. Per garantire la copertura finanziaria, il governo ha però scelto una strada che solleverà polemiche: una riduzione di pari importo del Fondo per i farmaci innovativi. Di conseguenza, a decorrere dal 2026, il Fondo verrà rideterminato da 1,3 miliardi a 1,16 miliardi di euro.
Inoltre, le Regioni che non raggiungono la “soglia di garanzia minima” in una o più delle macro-aree di assistenza sanitaria (o per singoli indicatori) previste dal sistema di monitoraggio nazionale, dovranno essere sottoposte a un audit specifico. L’esame sarà condotto dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), l’organismo già istituito in sede di Conferenza Stato-Regioni. L’obiettivo dell’audit non è sanzionatorio in prima battuta, ma correttivo: dovrà individuare gli interventi necessari affinché la Regione interessata colmi il deficit rilevato e raggiunga la soglia minima richiesta entro e non oltre i successivi due anni.
Di seguito tutte le misure di interesse sociale e sanitario, contenute nel maxi emendamento, comma per comma.
Commi 5 e 6 (Carta Dedicata a te per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità)
La dotazione del Fondo per la Carta “Dedicata a te” è incrementata di 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Commi da 119 a 124 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
Dal 1° gennaio 2026, sigarette, tabacco e prodotti alternativi come le sigarette elettroniche diventeranno più cari. Lo Stato ha deciso di aumentare progressivamente le tasse su questi prodotti per i prossimi tre anni, per aumentare le entrate e disincentivarne il consumo.
Ecco i principali aumenti, che si tradurranno in rincari al pubblico:
Per i prodotti tradizionali (2026 ? dal 2028):
– Sigarette: la tassa per 1000 pezzi salirà da 32€ a 38,50€.
– Tabacco da arrotolare: la tassa al chilo salirà da 47€ a 51€.
– Sigari: la tassa al chilo salirà da 161,50€ a 169,50€.
Per i prodotti alternativi (2026 ? dal 2028):
– Sigarette elettroniche: l’imposta sui liquidi salirà dal 40,5% al 42%.
– Tabacco riscaldato: l’imposta salirà dal 18% al 22% per le cartucce e dal 13% al 17% per le ricariche.
Inoltre, le aziende dovranno pagare queste tasse più velocemente. Il versamento dovrà avvenire entro il 16 del mese successivo alla vendita, con scadenze anticipate per i prodotti venduti a luglio (pagamento entro il 20 agosto) e nella prima metà di dicembre (pagamento entro il 27 dicembre).
Comma 125 (Differimento dell’efficacia dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)
Rinviata nuovamente la plastic tax, che doveva partire a luglio 2026 e invece slitta a gennaio 2027.
Allo stesso modo, rinviata anche la sugar tax che sarebbe dovuta entrare in vigore a gennaio 2026 e invece viene rinviata anch’essa a gennaio 2027.
Commi da 158 a 161 (Misure in materia di assegno di inclusione – ADI)
Fino ad ora, questo aiuto economico veniva erogato per 18 mesi consecutivi e poi si interrompeva. Con la nuova norma, le famiglie potranno chiedere il rinnovo per altri 12 mesi, presentando una nuova domanda. E soprattutto, alla scadenza di questi 12 mesi, potranno rinnovarlo ancora, sempre presentando la domanda. Diventa quindi un sostegno più continuativo nel tempo. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.
Commi 206 e 207 (Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)
Approvato un assegno da 60 euro mensili destinato alle lavoratrici con almeno due figli.
Possono richiedere l’assegno tutte le madri lavoratrici dipendenti (escluse le collaboratrici domestiche) e le lavoratrici autonome. Il beneficio è riconosciuto:
– alle mamme con due figli fino al compimento del decimo anno del secondo figlio
– alle mamme con più di due figli fino alla maggiore età dell’ultimo nato
Per accedere al contributo è necessario:
– un reddito annuo non superiore a 40.000 euro
– per le mamme con più di due figli: non avere un lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Commi da 210 a 213 (Promozione dell’occupazione delle madri lavoratrici)
Si istituisce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, a patto che queste siano senza un impiego retribuito da almeno sei mesi.
L’agevolazione consiste nella completa esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un limite massimo di 8.000 euro annui. Va specificato che l’esonero non comprende i premi Inail e che viene garantita la piena rivalutazione pensionistica per la lavoratrice.
La durata del beneficio varia a seconda della tipologia contrattuale:
– per le assunzioni a tempo determinato, l’esonero è concesso per dodici mesi
– se il rapporto a termine viene trasformato in tempo indeterminato, il beneficio si estende fino a diciotto mesi complessivi
– per le assunzioni direttamente a tempo indeterminato, la durata è di ventiquattro mesi
È inoltre previsto un limite di spesa progressivo che parte da 5,7 milioni di euro per il 2026 e cresce annualmente fino a stabilizzarsi a 28,9 milioni di euro a decorrere dal 2035.
Commi 219 e 220 (Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)
Prima il padre aveva 10 giorni di congedo obbligatorio (di cui 2 obbligatori subito dopo la nascita), ora i giorni obbligatori diventano 14 (di cui 4 obbligatori subito dopo la nascita).
I permessi in caso di malattia del figlio salgono da 5 a 10 giorni all’anno per figlio (14 se il figlio ha meno di 3 anni).
Comma 227 (Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)
Viene istituito un Fondo per i caregiver, nel 2026 si parte con 1,15 milioni di euro, dal 2027 in poi arriveranno 207 milioni di euro all’anno. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.
Comma 228 (Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)
Al fine di rafforzare l’orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle stesse, la dotazione del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Commi da 229 a 233 (Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)
La dotazione del Fondo è incrementata di 5,5 milioni di euro per l’anno 2026, 9 milioni di euro per l’anno 2027 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse sono ripartite in parti uguali per le seguenti finalità: realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività dei centri antiviolenza; realizzazione e rafforzamento delle iniziative e delle attività delle case-rifugio per le donne vittime di violenza.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione pari a 6 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, finalizzati a consentire alle donne vittime di violenza di genere di accedere ad ogni servizio, strumento e agevolazione per i quali la fruizione sia condizionata dalla presentazione del proprio indicatore della situazione economica equivalente (Isee), per i primi dodici mesi successivi alla presa in carico e all’avvio degli interventi di protezione.
Al fine di incentivare e sostenere in tutto il territorio nazionale attività educative, volte al contrasto della violenza contro le donne, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con il riferimento alla violenza contro le donne, nonché in materia di pari opportunità, consenso, diritto all’integrità fisica e rispetto reciproco, finalizzate allo sviluppo della consapevolezza affettiva, anche con il coinvolgimento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da ripartire tra i co[1]muni individuati con il decreto di cui al secondo periodo, per l’erogazione di contributi in favore delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Commi da 333 a 339 (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.382,2 milioni di euro per l’anno 2026, 2.631 milioni di euro per l’anno 2027 e 2.633,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028.
Una quota pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, 98 milioni di euro per l’anno 2027 e 83,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, è destinata al finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e altre patologie di demenza senile.
Le regioni, nelle more dell’assegnazione del finanziamento sanitario per l’emersione di lavoratori irregolari, sono autorizzate fin dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, ad iscrivere nel bilancio dell’esercizio di riferimento, l’ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito della assegnazione definitiva.
Al fine di rafforzare il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell’ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Ssn, ferma restando la verifica dell’utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali previste.
Una quota delle risorse incrementali, pari a 188,2 milioni di euro per l’anno 2026 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale.
Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l’anno 2024.
Commi da 340 a 343 (Misure di prevenzione)
Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento:
– al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni;
– all’estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l’individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;
– al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni;
– alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell’ovaio in stadio avanzato;
– alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare nell’ambito della rete italiana screening polmonare (RISP);
– all’incremento del finanziamento per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale;
– all’avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici;
– all’avvio di programmi per l’accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex;
– allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordità;
– al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare;
– alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell’ambito degli screening neonatali per l’individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica;
– alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson;
– all’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculo
patia degenerativa miopica e senile;
– all’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell’artrite reumatoide di recente insorgenza.
Per l’anno 2026, un importo aggiuntivo, pari a 247 milioni di euro è destinato all’ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione.
In aggiunta, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di apposite campagne di comunicazione istituzionale sulla prevenzione.
Commi da 344 a 347 (Piano nazionale di azioni per la salute mentale – PANSM)
Per realizzare il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale 2025-2030″ (PANSM), che ha l’obiettivo di migliorare l’assistenza e la cura delle persone con problemi di salute mentale, sostenendole in tutte le fasi della loro vita, sono stati stanziati dei fondi dedicati: 80 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nel 2027, 90 milioni di euro nel 2028 e, a partire dal 2029, 30 milioni di euro all’anno in modo stabile.
Per i primi tre anni (2026-2028), una parte consistente di questi fondi, precisamente il 30%, dovrà essere usata per attività di prevenzione. Una parte dei fondi (30 milioni di euro all’anno a partire dal 2029) è espressamente dedicata ad assumere a tempo indeterminato medici, infermieri, psicologi, educatori e tutto il personale sanitario e socio-sanitario necessario per i Servizi di Salute Mentale.
Infine, l’articolo spiega che i soldi verranno distribuiti alle varie Regioni seguendo delle regole precise che il Ministro della Salute dovrà definire. In più, verrà creato un sistema di monitoraggio per verificare che i soldi vengano effettivamente usati per gli obiettivi del Piano e che i risultati vengano raggiunti.
Comma 348 (Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)
Al fine di garantire le risorse necessarie a far fronte alle maggiori spese derivanti dall’aumento del costo dei servizi nonché dalle ricorrenti emergenze sanitarie nei settori della sicurezza alimentare, della sanità animale e dell’igiene zootecnica, la quota destinata al funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell’ambito del Fondo sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2026 è incrementata di 10 milioni di euro annui.
Commi 349 e 350 (Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)
L’obiettivo è quello di aggiornare le tariffe con cui lo Stato rimborsa le strutture sanitarie per i ricoveri e le cure, adeguandole ai costi reali e ai bisogni dei cittadini.
Ogni ricovero ospedaliero, infatti, viene rimborsato al sistema sanitario secondo tariffe standard chiamate DRG (Diagnosis Related Group).
I DRG si dividono in due grandi categorie: quelli “per acuti”, che riguardano i casi di malattia o trauma che richiedono un intervento immediato (come infarti, operazioni chirurgiche o infezioni gravi), e quelli “post-acuzie”, che si riferiscono invece alla fase di recupero e riabilitazione dopo la malattia o l’intervento.
Finora, per questi rimborsi, la legge di bilancio aveva previsto un miliardo di euro aggiuntivo all’anno a partire dal 2026. Con la nuova norma, quella cifra viene confermata per il 2026, ma crescerà in modo strutturale dal 2027, arrivando a 1 miliardo e 350 milioni di euro ogni anno.
Di questi, 1 miliardo sarà destinato ai ricoveri per acuti, cioè quelli più complessi e costosi, e 350 milioni ai ricoveri post-acuti, che comprendono la riabilitazione e le cure successive alla fase critica della malattia. Si tratta quindi di un incremento di 350 milioni di euro all’anno rispetto a quanto già previsto, una somma significativa che servirà a dare più stabilità economica alle strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate.
Ma non si tratta solo di ospedali. La misura prevede anche nuovi fondi per aggiornare le tariffe delle prestazioni specialistiche ambulatoriali — cioè visite, esami e analisi — e per le prestazioni di assistenza protesica, come l’erogazione di ausili, protesi e dispositivi medici.
Per queste attività, nel 2026 verranno riservati 100 milioni di euro, che poi saliranno a 183 milioni di euro all’anno a partire dal 2027.
Commi da 351 a 356 (Farmacia dei servizi)
Le farmacie (sia pubbliche che private convenzionate) vengono riconosciute stabilmente come strutture che erogano prestazioni sanitarie per il Ssn. Possono lavorare in sinergia con medici di famiglia e altri professionisti per offrire un servizio più integrato. Per sostenere questo nuovo ruolo delle farmacie dei servizi, a partire dal 2026 vengono stanziati 50 milioni di euro all’anno. Questi fondi sono “vincolati”, cioè possono essere usati solo per questo scopo.
Le farmacie potranno offrire “prestazioni assistenziali” aggiuntive rispetto al passato, ma non più tramite accreditamento, come previsto dalla bozza e come avviene per le altre strutture sanitarie. Il Ministero della Salute dovrà invece emanare delle linee guida per definire bene questi servizi, con un’attenzione particolare alle farmacie che operano in aree rurali, decentrate o di disagio, dove l’accesso ai servizi sanitari è spesso più difficile.
Il prezzo di questi nuovi servizi non sarà uguale in tutta Italia. Saranno le singole Regioni, tramite una negoziazione con le associazioni delle farmacie, a stabilire la remunerazione nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali, senza però superare il tetto dei 50 milioni di euro stabilito a livello nazionale.
Le Regioni dovranno rendicontare ogni anno al Ministero come hanno utilizzato i soldi e quanti servizi sono stati erogati. In questo modo si potrà verificare l’impatto di questa innovazione. Entro marzo 2026, i Ministeri dell’Economia e della Salute dovranno aggiornare le procedure per le ricette dematerializzate (quelle digitali) per adeguarle a questo nuovo sistema, semplificando anche le modalità di rimborso da parte del Ssn.
Commi da 357 a 361 (Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)
A partire dal 2026, il governo ha previsto un incremento dei finanziamenti già stabiliti dalla precedente legge di bilancio (legge n. 207/2024).
Incremento fino a 412 milioni a decorrere dal 2026 per l’indennità di specificità dei medici e veterinari.
Incremento fino a 480 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per l’indennità di specificità degli infermieri.
Si incrementa fino a 13,5 milioni per il 2026 per l’indennità di specificità della dirigenza sanitaria.
Incremento fino a 208 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per l’indennità degli operatori socio sanitari.
Le Regioni possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per l’anno 2026, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto Sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto Sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
Commi da 362 a 365 (Assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)
Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa nonché il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell’anno 2026 è autorizzata, nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione per l’anno 2026, l’assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026.
In precedenza, le Regioni avevano la possibilità — su richiesta — di aumentare la spesa sanitaria fino al 5% rispetto ai limiti fissati, se necessario per coprire determinati bisogni o spese aggiuntive. Con una modifica, quella facoltà del +5% viene eliminata. Le Regioni potranno sì aumentare la loro spesa sanitaria, ma solo fino al 3% dell’aumento del fondo sanitario regionale rispetto all’anno precedente. C’è però una condizione importante: l’aumento dovrà comunque rispettare l’equilibrio economico e finanziario del bilancio sanitario regionale e non compromettere i livelli essenziali di assistenza (Lea), cioè i servizi minimi che ogni Regione deve garantire ai cittadini in modo uniforme sul territorio nazionale.
Inoltre, ogni volta che una Regione decide di applicare questo aumento, dovrà comunicarlo al tavolo di verifica degli adempimenti regionali, un organismo tecnico nazionale che controlla che i conti delle Regioni siano in ordine e che vengano rispettate le regole comuni del Ssn.
Si modifica la legge n. 234 del 2021, prorogando dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo per completare le procedure di assunzione del personale chiamato in causa durante il periodo dell’emergenza pandemica. Il provvedimento introduce inoltre un ampliamento significativo della platea dei beneficiari: oltre al personale sanitario e socio-sanitario, vengono inclusi esplicitamente anche i lavoratori delle attività esternalizzate che hanno svolto funzioni tecniche e amministrative durante la pandemia. Vengono infine ritoccati i requisiti di accesso: sarà sufficiente aver prestato servizio per almeno sei mesi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, con un’anzianità complessiva di almeno 18 mesi.
Comma 366 (Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)
Ai fini del riconoscimento della peculiare attività svolta dai dirigenti medici, dagli infermieri, dagli assistenti infermieri e dagli operatori sociosanitari dipendenti dalle aziende e dagli enti del Ssn assegnati ai servizi di pronto soccorso, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, le regioni avranno la possibilità — nel rispetto dei loro bilanci e delle regole nazionali sulla spesa del personale — di aumentare leggermente i fondi destinati ai premi e alle indennità di chi lavora in pronto soccorso.
In pratica, potranno incrementare fino all’1% la cosiddetta “parte variabile” dei fondi utilizzati per:
– la retribuzione di risultato e delle condizioni di lavoro dei dirigenti medici,
– e i fondi di premialità e condizioni di lavoro del personale sanitario non dirigente (come infermieri e Os).
Questo piccolo aumento — massimo dell’1% — sarà quindi riservato esclusivamente a chi opera nei pronto soccorso, come forma di valorizzazione economica specifica, legata alle condizioni particolarmente impegnative di quel contesto: turni pesanti, urgenze continue, pressione lavorativa elevata.
Comma 367 (Cure palliative)
Dal 2025 arrivano più risorse per le cure palliative e la terapia del dolore: 10 milioni aggiuntivi per il 2025 e 20 milioni l’anno dal 2026 in poi, da destinare in via prioritaria all’assunzione di personale per il potenziamento delle reti di cure palliative.
Comma 368 (Corsi sperimentali di tecniche di primo soccorso)
Nelle more dell’approvazione di una disciplina organica sulla formazione obbligatoria alle tecniche di primo soccorso in ambito scolastico ed extrascolastico, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito è istituito, per gli anni 2026 e 2027, un fondo con una dotazione pari a 100.000 euro, per il finanziamento di corsi sperimentali rivolti agli studenti maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, nonché agli insegnanti di scienze motorie e sportive delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Commi 369 e 370 (Ripartizione Fondo farmaci innovativi)
Dal 2026, anche le Regioni e Province autonome a statuto speciale potranno accedere a uno dei fondi nazionali destinati al finanziamento della sanità pubblica. È una misura che estende a tutto il Paese alcune risorse statali per il settore sanitario, superando le esclusioni legate ai regimi di autonomia finanziaria e assicurando una maggiore equità nei finanziamenti.
Comma 372 (Quote premiali)
La misura che consente alle Regioni con deficit sanitari di usufruire di strumenti straordinari per rientrare dal disavanzo viene prorogata fino al 2026.
Commi da 373 a 375 (Adeguamento delle piattaforme informatiche dell’Inps per il potenziamento dell’assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)
Il testo modifica le modalità di gestione del contributo per le sedute di psicoterapia — il cosiddetto bonus psicologo, introdotto nel 2022 per aiutare chi ha bisogno di un supporto psicologico ma ha difficoltà economiche.
Fino a oggi, il bonus è stato gestito in modo piuttosto complesso, con la collaborazione tra Ministero della Salute, Regioni e Inps.
Dal 1° gennaio 2026, invece, il sistema verrà semplificato e centralizzato: sarà l’Inps a occuparsi direttamente di tutto il processo — dalle domande online all’erogazione del contributo ai cittadini e ai professionisti.
Ogni anno saranno destinati 200.000 euro all’Inps per modernizzare la piattaforma informatica, rendendo più facile per gli utenti fare domanda e seguire la propria pratica. Il contributo continuerà a essere ripartito tra le Regioni in base ai bisogni sanitari e ai livelli di reddito, ma la gestione sarà più semplice, uniforme e digitale.
Commi da 376 a 380 (Revisione annuale del prontuario)
Ogni anno, entro il 30 novembre, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) dovrà rivedere e aggiornare il Prontuario Terapeutico Nazionale (Ptn), cioè l’elenco ufficiale dei farmaci che possono essere erogati o rimborsati dal Ssn.
Lo scopo è rendere più efficiente la spesa farmaceutica pubblica, garantendo che vengano rimborsati solo i medicinali efficaci, sicuri e con un buon rapporto tra costo e beneficio.
Nella revisione, l’Aifa dovrà valutare ogni medicinale secondo criteri precisi: quanto è efficace, quanto è sicuro per i pazienti, se viene utilizzato in modo appropriato, quanto è facile accedervi e, soprattutto, se il suo rapporto tra costo e beneficio è vantaggioso per il Ssn. In base a questa analisi, l’Agenzia potrà decidere di mantenere, inserire, riclassificare o escludere determinati farmaci dal Prontuario. In alcuni casi, potrà anche chiedere alle aziende farmaceutiche di rinegoziare il prezzo o le condizioni di rimborso, soprattutto quando sul mercato esistono alternative più economiche o quando l’aumento dei consumi ha fatto crescere troppo la spesa pubblica.
Le decisioni prese entreranno in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tuttavia, se un medicinale dovesse essere escluso, l’Aifa potrà prevedere periodi di transizione per evitare che i pazienti già in cura restino senza terapia: saranno quindi stabilite modalità e tempi per garantire la continuità dei trattamenti fino al passaggio ad altri farmaci.
Tutto questo dovrà essere fatto senza costi aggiuntivi per lo Stato: l’Aifa utilizzerà il personale, gli strumenti e le risorse finanziarie di cui già dispone.
Commi da 381 a 385 (Dematerializzazione della ricetta per l’erogazione dei prodotti per celiaci)
A partire dai prossimi anni, il contributo economico riconosciuto dal Ssn per l’acquisto di prodotti senza glutine (come pane, pasta, biscotti o farine speciali) diventerà interamente digitale e valido in tutta Italia.
Ogni persona con diagnosi di celiachia riceverà un buono dematerializzato, cioè un codice personale digitale, che potrà essere usato per acquistare alimenti senza glutine in farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e anche nei supermercati della grande distribuzione organizzata (GDO).
Il buono avrà un valore mensile massimo di spesa, stabilito dalla legge (come già oggi), e sarà valido su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla Regione di residenza.
Le Regioni e le Province autonome dovranno stipulare convenzioni con i negozi e i punti vendita che intendono aderire al sistema.
Gli elenchi dei negozi convenzionati saranno pubblici e aggiornati ogni sei mesi sui siti delle Regioni, del Ministero della Salute e del Sistema Tessera Sanitaria, così che ogni cittadino possa sapere dove utilizzare il proprio buono
Un decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia, definirà nei dettagli come funzionerà il sistema. Per mettere in funzione il nuovo sistema, lo Stato stanzia 2 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro all’anno dal 2027 in poi.
Commi da 386 a 398 (Altre disposizioni in materia di farmaceutica)
A partire dal 2026 aumenta i limiti di spesa che il Ssn può destinare ai farmaci.
Si tratta dei cosiddetti “tetti di spesa farmaceutica”, che dividono il budget in due parti: la spesa per acquisti diretti, cioè i farmaci comprati direttamente dalle strutture sanitarie (ospedali e Asl); la spesa convenzionata, cioè i medicinali che i cittadini prendono in farmacia con ricetta, pagandoli in parte o totalmente tramite il Ssn. Il primo tetto sarà aumentato dello 0,30%, mentre quello convenzionato crescerà dello 0,05%. La quota per i gas medicinali resta invariata. La spesa stimata è di 350 mln.
Il Fondo per i farmaci innovativi è ridotto a decorrere dall’anno 2026 di 140 milioni di euro annui. Di conseguenza, a decorrere dal 2026, il Fondo verrà rideterminato da 1,3 miliardi a 1,16 miliardi di euro. La disposizione di copertura prevede che la suddetta riduzione avvenga proporzionalmente tra le diverse tipologie di farmaci che accedono al fondo, quali: i farmaci innovativi, i farmaci a innovatività condizionata e gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti (rispettivamente fino a un limite massimo di 900, 300 e 100 milioni di euro annui).
Dal 2026 viene anche eliminata una regola del cosiddetto “payback”, il meccanismo con cui le aziende farmaceutiche devono restituire una quota di spesa alle Regioni se i tetti vengono superati. Nello specifico, non sarà più applicata la parte del payback a carico delle aziende (che finiva alle Regioni), una misura che vale circa 166 milioni di euro all’anno e che sarà coperta da altre risorse statali.
Per tutti i medicinali oggetto di transito dal regime di classificazione A-PHT alla classe, il cui prezzo di vendita, al netto dell’Iva, sia superiore a 100 euro, le quote di remunerazione si applicano in misura corrispondente a quelle previste per i medicinali aventi un prezzo al pubblico, al netto dell’Iva, pari a euro 100.
L’Aifa, quando si avvicina la scadenza di un farmaco biotecnologico, in assenza di versioni equivalenti più economiche, potrà chiamare l’azienda e imporre una rinegoziazione del prezzo, oppure accettare uno sconto automatico del 20%.
Fino al 31 dicembre 2028, l’Aifa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario. L’Aifa, inoltre, fino al 31 dicembre 2028, rileva il fatturato sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di Aic.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, viene meno la facoltà delle aziende farmaceutiche di avvalersi della sospensione della riduzione nella misura del 5% del prezzo al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale.
Al fine di garantire la sostenibilità della spesa per l’acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto, e per i quali siano introdotti sul mercato i relativi farmaci equivalenti, e nel contempo garantire un miglior livello di controllo della continuità delle forniture si applicano le seguenti disposizioni:
– le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. In tal caso le centrali regionali d’acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale devono essere presi in considerazione lo specifico principio attivo (ATC di V livello), il medesimo dosaggio e la medesima via di somministrazione;
– al fine di garantire la sostenibilità della spesa e nel contempo limitare il rischio di discontinuità o interruzione delle forniture, sono stabilite per i primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le seguenti quote di suddivisione del fabbisogno oggetto della procedura pubblica di acquisto: 55 per cento al primo operatore classificato nella graduatoria dell’accordo-quadro; 30 per cento al secondo operatore classificato nella graduatoria dell’accordo-quadro; 3) 15 per cento al terzo operatore classificato nella graduatoria dell’accordo-quadro;
– in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco non biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l’ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci equivalenti contenenti il medesimo principio attivo, e verificata la reale disponibilità di prodotto nel mercato italiano, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento;
– in caso di successivo ingresso in commercio di ulteriori farmaci non biologici a base del medesimo principio attivo, il nuovo confronto concorrenziale è riaperto alla scadenza del precedente contratto;
– l’ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal codice dei contratti pubblici.
Commi 397 e 398 (Modifiche all’articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110)
Aumenta da 20 a 70 milioni di euro i fondi previsti dal decreto di agosto 2025 per sostenere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Comma 399 (Spesa per l’acquisto di dispositivi medici)
A partire dal 2026, lo Stato stabilisce un nuovo limite nazionale di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici con uno stanziamento di 280 mln.
Finora questo tetto era fissato a una percentuale più bassa (circa il 4,4% del Fondo sanitario nazionale). Con la nuova norma, il limite viene aumentato al 4,6%, riconoscendo che i costi e il fabbisogno di dispositivi medici sono cresciuti negli ultimi anni, anche a causa dell’innovazione tecnologica e del rinnovo delle attrezzature ospedaliere.
Restano comunque invariate le regole già previste per la suddivisione del tetto tra le diverse Regioni, che continueranno a stabilire i propri limiti interni seguendo le procedure fissate dalla legge del 2015.
Commi 400 e 401 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)
Questa norma riguarda il limite di spesa per beni e servizi che le Regioni e le aziende sanitarie possono sostenere ogni anno.
Si tratta di un tetto imposto per contenere i costi della sanità pubblica, introdotto nel 2012 e aggiornato più volte negli anni successivi.
A partire dal 2026, questo limite viene aumentato di un punto percentuale (stanziati 123 mln), cioè le Regioni avranno un po’ più di margine di spesa rispetto a oggi per acquistare tutto ciò che serve al funzionamento degli ospedali e delle strutture sanitarie: forniture, manutenzione, servizi esterni, pulizie, apparecchiature, assistenza tecnica, e così via.
Il secondo comma cambia leggermente il riferimento normativo che vincola la spesa. Finora, la legge richiedeva che l’aumento fosse comunque compatibile con “l’equilibrio economico e finanziario del Ssr”. Ora questo riferimento viene sostituito da un richiamo a un’altra norma del 2004, che stabilisce in modo più dettagliato come garantire l’equilibrio dei conti pubblici regionali e la sostenibilità della spesa sanitaria nel tempo.
Commi da 402 a 404 (Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)
Nel 2026 partirà un progetto sperimentale nazionale per migliorare il modo in cui gli ospedali organizzano e gestiscono l’assistenza sanitaria, puntando su innovazione, efficienza e qualità delle cure.
L’iniziativa è rivolta agli Irccs pubblici — cioè gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che uniscono attività clinica e ricerca medica — e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, le strutture pubbliche che rappresentano i centri più avanzati del Ssn.
L’obiettivo è sperimentare nuovi modelli clinico-organizzativi, per esempio:
– percorsi assistenziali più integrati tra ospedale e territorio,
– l’uso di tecnologie digitali per la gestione dei pazienti,
– nuove modalità di collaborazione tra reparti e professionisti,
– sistemi di monitoraggio più efficaci per garantire standard di qualità elevati.
Per finanziare questo progetto, il Governo mette a disposizione 20 milioni di euro per il 2026, che saranno ripartiti tra le Regioni e le Province autonome in base ai progetti presentati e approvati. La distribuzione dei fondi avverrà con un decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e previo accordo con le Regioni nella Conferenza Stato-Regioni, così da assicurare un’equa partecipazione di tutti i territori.
Le risorse proverranno da fondi già esistenti, senza nuovi costi aggiuntivi per lo Stato.
Infine, l’articolo specifica che la misura è approvata anche nel rispetto dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, per garantire che la sperimentazione possa coinvolgere anche le Province autonome di Trento e Bolzano nel pieno rispetto della loro autonomia amministrativa.
Commi 405 e 406 (Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)
Si introduce un passo concreto verso la sanità digitale europea, con l’obiettivo di permettere ai cittadini italiani di usufruire delle proprie informazioni sanitarie anche all’estero, e viceversa.
In pratica, si vuole rendere possibile — grazie a nuove infrastrutture informatiche — lo scambio sicuro e automatico di dati sanitari tra l’Italia e gli altri Paesi dell’Unione Europea.
Questo sistema riguarderà:
– le ricette elettroniche, così che un farmaco prescritto in Italia possa essere ritirato anche in un altro Paese UE;
– il profilo sanitario sintetico del paziente (con le informazioni principali sulla sua salute e i trattamenti in corso);
– i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini.
Tutto avverrà tramite il Sistema Tessera Sanitaria, la piattaforma digitale che già oggi gestisce dati sanitari e ricette elettroniche a livello nazionale.
Per sviluppare e gestire questa nuova infrastruttura, lo Stato autorizza una spesa di: 985.222 euro per il 2026 e 793.000 euro all’anno a partire dal 2027.
I fondi saranno gestiti attraverso la convenzione già in vigore tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la società SOGEI S.p.A., l’azienda informatica che si occupa delle principali piattaforme digitali pubbliche italiane (come appunto il Sistema Tessera Sanitaria).
Queste risorse andranno ad aumentare il budget complessivo della convenzione esistente, così da coprire i nuovi sviluppi tecnologici e le attività di manutenzione e sicurezza informatica.
Commi da 407 a 409 (Riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi)
A partire dal 2026, l’Italia aggiornerà il modo in cui finanzia due importanti organismi internazionali che si occupano di salute e ricerca scientifica: il Centro internazionale per le ricerche sul cancro (IARC), che coordina gli studi mondiali sulle cause e la prevenzione dei tumori, e l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), che ha il compito di monitorare e contrastare le malattie infettive degli animali, spesso rilevanti anche per la salute umana.
Finora i contributi versati dal nostro Paese a questi enti erano regolati da leggi piuttosto vecchie, risalenti agli anni Settanta e Ottanta, che fissavano importi e modalità ormai superati. Con questa norma il sistema viene reso più attuale e flessibile: da ora in poi, gli importi saranno stabiliti ogni anno sulla base delle richieste ufficiali dei due organismi e degli impegni internazionali assunti dall’Italia, tenendo però conto delle risorse effettivamente disponibili nel bilancio dello Stato.
Sarà il Ministero della Salute a definire annualmente, con un proprio decreto, l’ammontare dei contributi da destinare a ciascun ente, assicurando così una gestione più trasparente e coerente con le esigenze del momento.
Commi da 410 a 412 (Potenziamento dei servizi di telemedicina)
Al fine di garantire l’omogeneità a livello nazionale e l’efficienza nell’attuazione delle politiche di prevenzione e nell’erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l’impiego dei servizi di telemedicina, all’Agenas, in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2026 da impiegare per il potenziamento e l’efficientamento dei servizi di telemedicina mediante l’implementazione di procedure finalizzate a dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei a garantire l’adeguato monitoraggio dei pazienti, nonché a favorire l’implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, proposto da Agenas d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero della salute, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, sono individuati i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati, nonché le modalità di assegnazione degli stessi.
Commi da 413 a 416 (Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)
Questo articolo introduce nuove regole e sanzioni per chi non presenta correttamente la dichiarazione prevista dal decreto del Ministero della Salute del 29 dicembre 2023, che serve a determinare il contributo economico dovuto da determinate aziende o soggetti.
Se un’azienda non presenta la dichiarazione, la presenta in modo incompleto o con dati falsi, il Ministero della Salute può intervenire entro cinque anni per calcolare direttamente quanto fatturato ha avuto e quanto contributo deve versare. Questo viene fatto attraverso un avviso di accertamento, cioè un documento ufficiale con cui lo Stato comunica l’importo dovuto.
L’azienda, però, ha la possibilità di mettersi in regola spontaneamente prima che arrivi l’accertamento: in questo caso dovrà pagare solo il contributo e gli interessi legali, ma senza sanzioni.
Se invece non lo fa e il Ministero deve procedere d’ufficio, allora scatterà una sanzione del 30% sull’importo non pagato. Tuttavia, se l’azienda paga tutto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, la multa si riduce a un decimo, quindi diventa molto più bassa.
Infine, se passano 60 giorni e il pagamento non avviene, l’avviso diventa titolo esecutivo, cioè ha lo stesso valore di una cartella esattoriale: l’importo (comprensivo di contributo, interessi e sanzioni) viene affidato all’agente della riscossione, che potrà procedere al recupero forzato delle somme.
Commi 417 e 418 (Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)
Questo articolo chiarisce e semplifica le regole sul contributo dovuto dalle aziende che vendono prodotti o servizi al Ssn.
In primo luogo, viene precisato che l’espressione “vendita al Ssn” — usata in alcune leggi recenti — si riferisce solo alle vendite dirette, cioè quando l’azienda vende i propri prodotti o servizi direttamente al Ssn (ad esempio a un ospedale pubblico o a una Asl).
Non sono quindi incluse le vendite indirette, come quelle fatte attraverso intermediari, distributori o altri canali commerciali.
In secondo luogo, l’articolo introduce una soglia minima di esenzione: le aziende che, in un anno, vendono direttamente al Ssn per meno di 50.000 euro non saranno tenute a versare il contributo previsto dalle leggi citate.
Comma 419 (Modifica dell’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29.)
La norma aggiunge un nuovo comma a una legge già esistente (il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9), che aveva già previsto dei fondi per contenere il numero dei cinghiali — cioè per attuare piani di de-popolamento, ovvero di riduzione controllata della specie.
Con questa modifica, si stabilisce che sarà il Commissario straordinario incaricato della gestione dell’emergenza (figura già nominata a livello nazionale) a decidere con un proprio provvedimento come suddividere le risorse economiche tra le varie Regioni coinvolte.
Commi 420 e 421 (Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)
Questo articolo introduce due misure importanti in ambito sanitario e sociale, entrambe rivolte a persone affette da gravi malattie, con particolare attenzione ai bambini malati di tumore e alle persone con epilessia grave.
La prima parte prevede che il fondo istituito nel 2017 per l’assistenza dei bambini con malattie oncologiche venga aumentato di 2 milioni di euro all’anno per il triennio 2026-2028.
In sostanza, si tratta di un rafforzamento economico del sostegno già esistente, destinato a migliorare la qualità e la continuità dell’assistenza sanitaria e psicologica per i piccoli pazienti oncologici e per le loro famiglie. Queste risorse possono essere utilizzate, ad esempio, per potenziare i reparti pediatrici, finanziare programmi di cura a domicilio o sostenere le strutture di accoglienza per i genitori.
La seconda parte della norma riguarda invece le persone che soffrono di epilessia farmacoresistente, cioè quelle forme di epilessia che non rispondono ai trattamenti con i farmaci e causano crisi che fanno perdere il contatto con la realtà o la capacità di agire.
Per queste persone viene riconosciuta ufficialmente la “connotazione di gravità” ai sensi della legge 104, quella che regola i diritti e i benefici per le persone con disabilità.
Questo riconoscimento significa che chi soffre di queste forme gravi di epilessia potrà accedere più facilmente ai benefici previsti per le persone con disabilità grave, come agevolazioni lavorative, supporti educativi e assistenza personalizzata.
Comma 422 (Misure in materia di dipendenze patologiche)
Questo articolo amplia gli obiettivi di un fondo già previsto dalla legge per il contrasto alle tossicodipendenze, rendendolo più flessibile e orientato a interventi di carattere nazionale.
Finora, le risorse di questo fondo erano destinate principalmente alle attività di prevenzione e cura delle dipendenze.
Con la modifica introdotta, però, si stabilisce che i fondi potranno essere utilizzati anche per una serie di iniziative più ampie e strutturate: ad esempio, per formare meglio gli operatori socio-sanitari, che lavorano ogni giorno accanto alle persone con problemi di dipendenza, e per definire linee di indirizzo comuni che rendano più uniforme l’azione delle Regioni e dei servizi locali.
Inoltre, la norma consente di finanziare progetti di prevenzione e reinserimento sociale su scala nazionale, ma anche di sostenere la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi alle tossicodipendenze, così da migliorare la capacità di analisi e di programmazione del sistema.
Commi 423 e 424 (Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)
Questo articolo prevede la creazione di un tavolo tecnico nazionale per studiare come ridurre i consumi energetici nelle strutture sanitarie pubbliche — come ospedali, ambulatori e aziende sanitarie — con l’obiettivo di risparmiare energia e contenere i costi.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministero della Salute, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà istituire questo gruppo di lavoro, che avrà il compito di analizzare in modo approfondito quanta energia viene utilizzata dal sistema sanitario e individuare soluzioni per migliorare l’efficienza, ad esempio attraverso interventi tecnologici, strutturali o gestionali.
Al tavolo parteciperanno rappresentanti dei due ministeri, ma anche esperti e tecnici provenienti dalle Regioni, dalle Province autonome, dal Ssn o da altri enti pubblici competenti, in modo da mettere insieme competenze diverse.
Tutti i partecipanti lavoreranno senza ricevere compensi o rimborsi, quindi senza costi aggiuntivi per lo Stato.
Comma 425 (Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)
Il sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali è integrato con un monitoraggio permanente dell’equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l’evoluzione dei livelli di servizio erogati.
Comma 426 (Modifica alla legge 30 dicembre 2024, n. 207)
Le Regioni che non raggiungono la “soglia di garanzia minima” in una o più delle macro-aree di assistenza sanitaria (o per singoli indicatori) previste dal sistema di monitoraggio nazionale, dovranno essere sottoposte a un audit specifico. L’esame sarà condotto dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), l’organismo già istituito in sede di Conferenza Stato-Regioni.
L’obiettivo dell’audit non è sanzionatorio in prima battuta, ma correttivo: dovrà individuare gli interventi necessari affinché la Regione interessata colmi il deficit rilevato e raggiunga la soglia minima richiesta entro e non oltre i successivi due anni. La norma precisa che questa nuova procedura si affianca, senza sostituirle, alle ordinarie verifiche già previste dalla legge per l’erogazione del finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale.
Il sistema di riferimento è il “nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”, adottato con decreto del Ministro della Salute il 12 marzo 2019, in attuazione di norme precedenti.
Commi da 635 a 637 (Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)
Questo articolo riguarda i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario e introduce alcune modifiche per alleggerire il loro contributo alla finanza pubblica, cioè la quota che ogni Regione deve restituire o mettere a disposizione dello Stato per contribuire agli equilibri di bilancio nazionali.
In concreto, viene stabilito che nel 2026 il contributo complessivo dovuto dalle Regioni ordinarie sarà ridotto di 100 milioni di euro. Questo significa che lo Stato chiederà un po’ meno denaro alle Regioni, lasciando loro più risorse da utilizzare nei propri bilanci — ad esempio per sanità, infrastrutture o servizi sociali. La riduzione sarà distribuita proporzionalmente tra tutte le Regioni, in base agli importi che ciascuna doveva già versare secondo le tabelle ministeriali.
C’è poi un secondo meccanismo, più articolato: le Regioni potranno scegliere volontariamente di rinunciare a un contributo statale da 259,5 milioni di euro previsto per il 2026, in cambio di una riduzione corrispondente dei loro obblighi di partecipazione alla finanza pubblica. In pratica, rinunciando a ricevere certe risorse, le Regioni potranno alleggerire in parte il loro debito verso lo Stato, con un effetto neutro o positivo sui loro bilanci futuri.
Ogni Regione dovrà comunicare la propria decisione al Ministero dell’Economia entro il 15 gennaio 2026, e poi un decreto ministeriale ufficializzerà la situazione per ciascuna di esse.
Comma 696 (Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)
La norma spiega che vengono stabiliti — in applicazione della legge 68/2011 — quali sono i livelli minimi di prestazioni che devono essere assicurati ai cittadini, suddividendoli per grandi aree tematiche, dette macroaree di intervento.
Ogni macroarea raccoglie servizi che hanno caratteristiche simili: ad esempio, la sanità, l’istruzione, l’assistenza sociale, la tutela dell’ambiente o i trasporti. All’interno di ciascuna di queste aree, le prestazioni saranno definite in modo da essere omogenee, cioè comparabili e garantite in egual misura in tutte le Regioni.
Comma 697 (Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)
Nell’ambito delle nuove regole sui livelli essenziali delle prestazioni (Lep), restano pienamente validi e confermati i livelli essenziali di assistenza (Lea) già stabiliti dalle norme precedenti.
In parole semplici, la legge ribadisce che per quanto riguarda la salute, i cittadini hanno già diritti garantiti dallo Stato — cioè l’insieme delle cure, prestazioni e servizi sanitari che devono essere assicurati gratuitamente o con ticket su tutto il territorio nazionale, come le visite mediche di base, le vaccinazioni, le prestazioni ospedaliere, la riabilitazione o l’assistenza domiciliare.
Questi Lea sono quelli fissati dal decreto legislativo del 1992, che ha riorganizzato il Servizio sanitario nazionale, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che ha aggiornato e ampliato l’elenco delle prestazioni garantite (ad esempio includendo nuovi esami diagnostici, vaccini e servizi di procreazione medicalmente assistita).
Comma 786 (Prevenzione Hiv)
È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2026 per il finanziamento di un programma di prevenzione dell’HIV, finalizzato ad ampliare l’accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle regioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, da adottare entro il 31 marzo 2026.
Comma 791 (Specializzandi e visite Inps)
Fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale possono, al di fuori dell’orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, svolgere visite fiscali per conto dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), finalizzate all’accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente nei casi di carenza di medici fiscali. Tali attività sono svolte mediante incarichi libero- professionali nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a questa destinate.
Comma 794 (Sanità militare)
Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
Comma 797 (Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l’informazione in merito alla malattia celiaca)
Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
Commi da 937 a 939 (Disposizioni urgenti in materia di sanità)
Le risorse erogate nell’anno 2020 e nell’anno 2021 alle regioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2026 per garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa.
Si ‘sana’ inoltre la posizione giuridica delle Aziende ospedaliere universitarie. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d’intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, anche in assenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 e restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rap[1]porti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale.
Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2029 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, dell’attività lavorativa in deroga a coloro che intendono esercitare presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo settore, una professione medica o sanitaria o l’attività prevista per gli operatori di interesse sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all’estero.
Comma 940 (Iniziative urgenti per la razionalizzazione dei contingenti dei medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi sul territorio nazionale)
Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l’accesso all’area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997, n. 365, a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area della Sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all’ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Commi da 941 a 943 (Misure per le dimissioni ospedaliere protette)
Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l’assistenza domiciliare integrata è prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente.
Al fine di garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale.
Commi 944 e 945 (Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate)
Viene estesa anche al personale infermieristico dipendente da strutture private sanitarie e socio-assistenziali la tassazione agevolata al 5% sui compensi per il lavoro straordinario. Il regime, già previsto per altri settori, sarà applicato dal sostituto d’imposta a partire dall’anno 2026.
Comma 951 (Prosecuzione del piano di rientro della regione Abruzzo)
Al fine di perseguire il miglioramento dell’assistenza sanitaria nel proprio territorio in coerenza con le risorse disponibili, la regione Abruzzo adotta, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2026, un Programma operativo di prosecuzione del piano di rientro, per il periodo 2026- 2028, idoneo a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e a ricondurre strutturalmente in equilibrio il bilancio sanitario regionale entro il citato triennio. Entro il 15 febbraio 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche con prescrizioni vincolanti per la regione, da recepire entro i successivi dieci giorni.
A seguito dell’approvazione definitiva del citato Programma operativo, la Regione provvede all’adozione e formale dei provvedimenti inerenti alle risorse regionali del bilancio regionale 2026 eventualmente necessarie ad assicurare l’equilibrio sull’anno 2025.
Commi 952 e 953 (Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)
Al fine di consentire la sperimentazione, l’organizzazione e l’implementazione di nuovi screening neonatali, presso il Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, che costituisce limite di spesa.
Commi da 954 a 956 (Disposizioni in materia di screening delle patologie legate all’inquinamento ambientale)
Viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro l’anno per il 2026 e il 2027 per un programma di screening dedicato alle patologie correlate all’inquinamento ambientale. L’obiettivo è individuare precocemente malattie potenzialmente causate da esposizioni a sostanze inquinanti, con particolare attenzione alle aree definite “Siti di interesse nazionale per le bonifiche” (Sin). Lo screening, basato sul rapporto causa-effetto tra fonti di esposizione ed eccessi di mortalità documentati, mira a valutare interventi di prevenzione mirati per le popolazioni residenti in queste zone ad alto rischio.
23 Dicembre 2025
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