Gentile Direttore,
il 9 gennaio sarà lutto nazionale nella Confederazione Elvetica e tutti gli Italiani si stringono con profondo cordoglio ai familiari dei 40 adolescenti deceduti a causa del tragico evento.
La stampa svizzera Keystone-ATS citando le autorità del canton Vallese, riferisce che nel bar di Crans-Montana si sarebbe verificato un “flashover”, un fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi che “avviene in tempi relativamente brevi e comporta il fatto che il fuoco da localizzato in un punto all’interno del locale, si sviluppa all’interno di tutto il locale, interessando tutto il materiale”.
La Procura sta volgendo le indagini e considerata questa ipotesi, in un caso avvenuto in un interrato o seminterrato, è credibile che si possa sviluppare un fenomeno di questo tipo? È difficile dare risposte esaustive, perché bisogna conoscere la situazione all’interno del locale non solo in termini tecnici (quindi che tipologia di impianti sono stati istallati e la loro efficienza) ma anche le condizioni edilizie-urbanistiche con le relative destinazioni d’uso, o l’idoneità della documentazione amministrativa (SCIA) adottata ed acquisita agli atti dall’Amministrazione Comunale, il cui Sindaco p.t. rappresenta l’autorità locale competente.
Le ipotesi circa la ricostruzione della dinamica sono all’esame della Procura, ma alcune testimonianze riferiscono comportamenti umani deprecabili (ma prevenibili), ovvero che il rogo sarebbe partito da alcune candeline di compleanno accese dai camerieri su bottiglie di champagne “Una è stata avvicinata troppo al soffitto, che ha preso fuoco. In pochi secondi era tutto in fiamme, il soffitto era in legno”. Un’ulteriore testimonianza di un turista ha confermato la presenza delle stelle scintillanti accese sulle bottiglie: una di queste, racconta, era tenuta in mano da una ragazza seduta a cavalcioni sulle spalle di un giovane e le scintille avrebbero infiammato subito un elemento o una trave del controsoffitto – probabilmente di legno o di altro materiale infiammabile – propagandosi rapidamente nell’ambiente. Confermata da altre testimonianze la fuga caotica dal locale ormai in fiamme, e le vetrine rotte per aprirsi un varco a fronte di una sola e stretta uscita.
La letteratura tecnico-scientifica ha evidenziato che, quando il soffitto o le pareti in materiali plastici o lignei vengono coinvolti, il tempo utile per evacuare può essere inferiore ai 90-120 secondi prima che temperatura e fumo rendano l’aria irrespirabile e l’ambiente letale.
Pertanto, permettere che si utilizzino fiamme libere, fuochi d’artificio o candele scenografiche su bottiglie in locali chiusi e affollati non è solo imprudente ma è in contraddizione con i requisiti minimi in materia di antincendio e di tossicità dei materiali.
Purtroppo è tardi per poter mitigare i danni procurati da tale evento, ma possiamo interrogarci su alcune variabili e fattori di contesto lavorativo, nel tentativo di sensibilizzare gli oltre 7800 Sindaci dei Comuni d’Italia – garanti del rilascio dei titoli autorizzativi locali e della vigilanza sul territorio di competenza -, soffermandoci sugli adempimenti e sulle responsabilità degli esercenti di locali di intrattenimento, regolamentati in Italia dal DM 19 agosto 1996 e dal recente DM 22 novembre 2022 (nuova Regola tecnica verticale) per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, che va ad integrare il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015 e s.m.i).
Nel caso specifico, benché bar e similari siano genericamente qualificati come attività “non soggette” ai sensi del DM 19 agosto 1996, in quanto svolgono manifestazioni di intrattenimento temporanee, nel caso di esercizi di ristoro ove la permanenza della clientela superi le 100 unità, per la legislazione italiana rientrerebbero tra le attività soggette alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali commerciali (a maggior ragione se la clientela sosta in locali interrati, che necessitano di idonee misure di prevenzione e protezione).
Inoltre, per quanto riguarda i requisiti strutturali e organizzativi antincendio, dovranno essere rispettati i requisiti previsti dal D.M. 3/9/2021 che ha introdotto un quadro completo di regole tecniche, affiancato dal D.M. 1/9/2021 (Controlli e Manutenzione) e dal D.M. 2/9/2021 (Gestione Emergenza e Formazione) per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Nel panorama della salute e sicurezza sul lavoro, garantire la permanenza dei requisiti dei locali interrati o seminterrati rappresenta una delle sfide più complesse.
In Italia l’utilizzo di locali interrati e seminterrati destinati alla permanenza di persone per attività lavorativa è normato dall’articolo 65 comma 1 del D.Lgs 81/2008 che vieta l’utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semisotterranei e sotterranei. Tuttavia, l’articolo 65 comma 2 del D. Lgs 81/2008, prevede la deroga da parte del Datore di lavoro, al divieto specificato al comma 1, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e vengano assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
L’articolo 65 comma 3 del D. Lgs 81/2008, stabilisce che l’Organo di vigilanza può consentire l’uso per attività lavorativa dei locali semisotterranei e sotterranei anche se non ricorrono particolari esigenze tecniche, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, se sono rispettate le norme e tali condizioni sono subordinate all’ottenimento dell’autorizzazione di cui allo stesso articolo, rilasciata dall’Organo di vigilanza che valuta, caso per caso, la sussistenza di dette condizioni e requisiti.
Il panorama normativo in materia di sicurezza sul lavoro non è stato indifferente a questi temi ed è stato aggiornato con l’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, operativa dal 12 gennaio 2025, che ha apportato modifiche sulle competenze in merito all’autorizzazione in deroga per l’utilizzo, ai fini lavorativi, dei locali sotterranei o semisotterranei, trasferendo le competenze dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle ASL all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Recentemente la materia è stata ulteriormente chiarita nella circolare dell’INL n. 5945 dell’8 luglio 2025, fornendo specifiche indicazioni operative in merito ai controlli e alle procedure da seguire per garantire la conformità normativa nell’utilizzo di locali sotterranei e seminterrati per attività lavorative. In particolare, vengono descritte le modalità di gestione delle comunicazioni in questione, che prevedono la relazione descrittiva, inerente al tipo di attività da svolgere nei locali, con indicazione delle lavorazioni previste e con la specifica che le lavorazioni non generano emissioni di agenti nocivi; l’asseverazione tecnica, redatta da parte di un professionista abilitato e contenente indicazioni circa la conformità urbanistica e igienico-sanitaria dei locali, l’agibilità e la sicurezza degli impianti.
In conclusione, le nuove disposizioni evidenziano l’importanza del coordinamento tra i diversi organi di controllo. La circolare stabilisce infatti che, qualora l’organo di vigilanza diverso dall’INL accerti il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 65, debba darne opportuna comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) o all’Ispettorato d’Area Metropolitana (IAM), competente per territorio.
Maurizio Martinelli
Segretario nazionale UNPISI – Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro