Gentile Direttore,
ieri puntualmente Qs ha presentato il testo dello schema di disegno di legge recante “delega al governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale”. Questo testo presenta un certo numero di punti discutibili e qualcuno addirittura incomprensibile. Vediamo di analizzarli uno alla volta partendo da quelli discutibili.
Cominciamo dal titolo e dall’espressione “riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera”. Come si fa a parlare di un doppio potenziamento quando notoriamente l’offerta, e quindi la spesa, ospedaliera nel nostro Paese è ipertrofica a causa del numero troppo elevato di strutture mentre l’offerta, e quindi la spesa, territoriale è fortemente sottodimensionata? Visto che il finanziamento del Ssn rimarrà nei prossimi anni, al netto dell’aumento inevitabile di alcuni costi, sostanzialmente lo stesso e che il riordino (articolo 3) non prevede un finanziamento ad hoc, “potenziare” tutto non sarà possibile e il resto del Ddl fa intuire cosa e chi si prevede di potenziare.
Al primo articolo il testo prevede che attraverso dei Decreti legislativi venga modificato il modello organizzativo di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), istituito con la legge 23 dicembre 1978, n. 833. Prima questione: ma perché non si cita il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale) che rivedeva il 502/1992?
Il secondo punto è di carattere generale: non ha senso prevedere la produzione entro fine 2026 di un numero altissimo di Decreti sui tanti temi elencati all’articolo 2, quando in oltre due anni e mezzo il Ministero non è riuscito a concludere i lavori del tavolo sulla revisione/armonizzazione dei due decreti 70 del 2015 e 77 del 2022. Ma è l’elenco e la natura delle questioni su cui è previsto di decretare che pone inquietanti interrogativi. Tanto è precisa fino al dettaglio la prima parte dell’articolo 2 dedicata agli “ospedali di terzo livello” e agli “ospedali elettivi”, quanto è fumosa e generica la restante parte del Ddl dedicata all’ospedale e tutta quella dedicata al territorio. Esiste il legittimo sospetto che gli unici decreti ad uscire saranno proprio quelli relativi al nuovo sistema di classificazione degli ospedali. Partiamo da quelli di terzo livello descritti con dovizia di particolari:
- potranno esservi ricomprese le strutture in cui la titolarità e la gestione delle attività assistenziali siano direttamente e integralmente riconducibili a fondazioni, associazioni o altri enti privati, anche a carattere religioso, che operino esclusivamente senza scopo di lucro, ovvero a enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- verranno individuati con criteri riconducibili a quelli usati per il riconoscimento degli IRCCS e delle aziende ospedaliere universitarie integrate;
- verranno finanziate con risorse specifiche data la “infungibilità” della loro offerta;
- dovranno essere grossi, con una forte mobilità attiva e svolgere attività di ricerca e formazione.
Questa dei super ospedali deve essere una fissa di qualcuno visto che da mesi circola un loro elenco con tanto di punteggio già pronto di fonte (al tempo) ministeriale. Una scorsa a questo elenco di 20 ospedali fa capire chi si avvantaggerebbe del nuovo status: nei primi tre posti ci sono tre IRCCS privati e nei primi 10 quattro IRCCS privati e 6 Aziende Ospedaliere. Ho già avuto modo di “parlare male” di questi superospedali e rimando a questo mio intervento di qualche mese fa chi volesse approfondire. L’elenco dei 20 ospedali non ricomprende l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, di fatto il super ospedale già istituzionalizzato da quasi 20 anni con i suoi 120 milioni l’anno di finanziamento aggiuntivo presi dal fondo sanitario nazionale (70 sono stati aggiunti dalla manovra di bilancio 2026 e già assegnati in sede di riparto del fondo 2025). Per saperne più al riguardo leggere qui.
Gli “ospedali elettivi” sarebbero invece corrispondenti alle strutture ospedaliere per acuti prive di pronto soccorso cui si vuole evidentemente dare maggiore spazio garantendo loro, così si legge nel Ddl) un collegamento in tempo utile con le strutture che compongono la rete dell’emergenza-urgenza di riferimento. Notoriamente questi ospedali sono soprattutto privati come si ricava facilmente dalla consultazione dell’ultimo Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale coi dati 2023: l’80% degli ospedali pubblici ha un Pronto Soccorso contro il 4,7% delle case di cura accreditate. Per quel che si capisce gli ospedali elettivi privati potrebbero essere legittimati a consolidarsi e crescere grazie alla copertura delle strutture pubbliche in cui la presenza del Pronto Soccorso è una costante.
In pratica, il Ddl rischia di rilanciare l’ospedalocentrismo a livelli mai visti in precedenza e costituisce un esempio di come il Ssn rischi di fare concorrenza sleale a se stesso. Infatti, tra super ospedali e ospedali elettivi chi avrà voglia di andare a lavorare nei “normali” ospedali pubblici? Va segnalato poi che con questo Ddl si prevede di superare un modello di offerta ospedaliera, quello del DM 70, la cui applicazione da anni il Ministero non valuta più nemmeno nei programmi di edilizia ospedaliera.
Per il resto il Ddl rievoca con frasi gergali standard le buone intenzioni che vengono manifestate in ogni possibile occasione circa il potenziamento della salute mentale e della neuropsichiatria infantile, l’importanza di una maggiore integrazione tra ospedale e territorio e tra servizi sanitari e socio-sanitari, la necessità di una assistenza residenziale qualificata, la valorizzazione di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, ecc.
Finisco con un breve repertorio di frasi incomprensibili. Ne ho scelte due che leggo e rileggo, ma non riesco proprio a capire:
- “prevedere l’introduzione di nuove reti assistenziali tempo-dipendenti e specialistiche, nonché di reti di riferimento nazionale, individuando specifici criteri, declinabili in termini di relativi standard anche valorizzando l’obiettivo di assicurare ai cittadini la risposta qualificata di prossimità per i bisogni di salute, a bassa/media complessità assistenziale, favorendo un modello di presa in carico volto a limitare fenomeni di mobilità”;
- “implementare l’appropriatezza dell’offerta ospedaliera anche attraverso la definizione di standard minimi per le attività di ricovero, articolati per area di attività e per ambito territoriale di riferimento, definiti e implementati in coerenza con la disciplina in materia di ospedale di comunità”.
Considerazione finale: nelle 1033 parole dell’articolo 2 sui “principi e criteri direttivi” non compare mai la parola “prevenzione”. Non un gran segno nemmeno questo.