La Legge Basaglia è sacra, ma è anche migliorabile

La Legge Basaglia è sacra, ma è anche migliorabile

La Legge Basaglia è sacra, ma è anche migliorabile

Gentile Direttore, Le spinte neomanicomiali hanno sempre puntato (e lo stanno facendo tuttora) a limitare i diritti del paziente psichiatrico, rendendo più automatico il ricovero o estendendone la possibile durata; questo ha suscitato una legittima reazione di arroccamento

Gentile Direttore,
Le spinte neomanicomiali hanno sempre puntato (e lo stanno facendo tuttora) a limitare i diritti del paziente psichiatrico, rendendo più automatico il ricovero o estendendone la possibile durata; questo ha suscitato una legittima reazione di arroccamento, che ha blindato le tutele offerte dalla legge, ma ha anche impedito una reale riflessione su quanto l’attuale normativa protegga effettivamente le libertà individuali ed i diritti del paziente.

In questo senso è interessante leggere quanto riportato nell’ordinanza 24124/2024 con cui la Corte di Cassazione aveva rinviato alla Corte costituzionale gli articoli della Legge 833/78 che facevano propria la Legge 180/78, aprendo la strada alla sentenza 26/2025, dove vengono dichiarate incostituzionali parti dell’art 34.

La sentenza della Cassazione contiene infatti anche alcune importanti considerazioni generali sull’impianto della Legge 180/78 incidendo sostanzialmente su una sua visione ormai “sacralizzata”. Si afferma infatti che la Legge si è occupata della dignità e del rispetto del paziente sotto il profilo medico, ma non “di quell’aspetto della dignità umana che si sostanzia nel diritto a essere informati e a contraddire nel procedimento che conduce ad una decisione restrittiva al tempo stesso della libertà personale e del diritto di autodeterminarsi, e nel diritto di difendersi tempestivamente, [….]”.

In questo viene visto “un ultimo residuo di quella logica manicomiale che la legge Basaglia ha avversato, e di quella convinzione, contrastata dal diritto vivente, che la persona affetta da patologia psichiatrica, disabilità, immaturità, non debba partecipare, nella misura in cui le circostanze glielo consentono, alle decisioni che la riguardano”.

Con questo documento, in maniera autorevole, per la prima volta vengono indicati nella Legge 180/78 proprio dei limiti in quello che era il suo fondamento, nei confronti cioè della cancellazione del manicomio e del pieno rispetto dei diritti del malato.
Su questa strada, è molto interessante notare come talune legislazioni di altri Paesi siano molto attente alle garanzie nei trattamenti obbligatori, introducendo ulteriori dispositivi che le rafforzano ulteriormente, e gettando il legittimo sospetto che, per taluni aspetti, la Legge 180/78, sicuramente innovativa per quell’epoca, abbia invece ormai elementi antiquati e limitanti.

Elementi che imporrebbero una revisione, non nel senso più volte proposto di una contrazione dei diritti, e quindi della dignità, ma anzi, proprio nel senso di una loro maggiore tutela.
Non mi riferisco solo al fatto che la udienza di convalida da fare direttamente con il magistrato era prevista da tempo. Ma soprattutto alle tutele previste per il paziente in quella specifica sede. Nella legislazione inglese il paziente può fare ricorso entro 14 giorni al Mental Health Review Tribunal, per ottenere una udienza al magistrato in cui sia presente anche un avvocato ed uno psichiatra indipendente. Un avvocato ed un perito terzo sono previsti per la udienza anche nella legislazione francese. Nella legislazione spagnola, la autorizzazione a convalidare il ricovero obbligatorio da parte del Giudice civile prevede una perizia fatta da terzi. In Germania non vi è una unica legge nazionale, rimandando a disposizioni singole dei vari Länder, alcuni dei quali prevedono il monitoraggio di un curatore legale o Betreuer. Negli USA la normativa è varia a seconda degli stati ma prevede in generale una tempestiva udienza giudiziaria obbligatoria ove il paziente è rappresentato da un public defender o patients’ rights advocate. L’obbligo di cura in talune legislazioni (ad es. quella francese, spagnola e USA) si può estendere, sempre con queste garanzie, anche a prolungati trattamenti ambulatoriali.

Certo, rispetto alla legislazione italiana, si tratta di norme che presentano ombre in altri ambiti, in particolare la durata del trattamento obbligatorio e le sue motivazioni. Peraltro non possiamo nasconderci che nella prassi italiana di fatto i 7 giorni della degenza obbligatoria sono solo indicativi, non ponendo in teoria limite temporale. Quanto al fatto che molte legislazioni straniere ammettano trattamenti per pericolosità legata a malattia mentale, c’è da domandarsi, al di là del focus sulla sofferenza del malato proprio delle indicazioni della legge 180/78 e riproposto dalla Corte Costituzionale, se poi questa non sia ormai una prassi implicita anche in Italia, anche sulla base di talune sentenze pregresse della Cassazione dove talune pericolosità vengono ricondotte a semplici sintomi di una patologia.

Certo, è facile l’osservazione che si tratta in genere di Stati in cui tuttora sono presenti, oltre a ricoveri ospedalieri per acuzie psichiatriche. anche grande istituzioni manicomiali che la normativa italiana ha cancellato, anche se non ha cancellato l’aspetto residuale ed istituzionale di molte permanenze in talune sue strutture.
Quello che si vuole qui sottolineare, in ogni caso, non è che queste legislazioni siano migliori, ma che altrove sono state comunque poste in atto da tempo ulteriori tutele, in particolare la presenza di un avvocato o di uno psichiatra indipendente, non previste da una normativa italiana che da poco ha scoperto la necessità di una udienza col magistrato.
Queste tutele rappresentano elementi di garanzia importanti per quello che è un trattamento coattivo che comporta importanti limitazioni della libertà personale, e devono farci riflettere sui limiti presenti nella attuale Legge, al di là della sacralizzazione che ne è stata fatta e che impedisce qualunque serena valutazione al riguardo.

Per i riferimenti legislativi: Angelozzi A. & Aprile A. (2025). Riflessioni in tema di TSO a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 76/2025. Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 6:1540-1545

Andrea Angelozzi

27 Gennaio 2026

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