Direttore farmacia comunale. Chiarimenti ministeriali su possesso idoneità, anche in caso di gestione tramite società mista

Direttore farmacia comunale. Chiarimenti ministeriali su possesso idoneità, anche in caso di gestione tramite società mista

Direttore farmacia comunale. Chiarimenti ministeriali su possesso idoneità, anche in caso di gestione tramite società mista

Il Ministero della Salute chiarisce che l'idoneità di cui all'art. 12 L. 475/1968 non è obbligatoria per il direttore di una farmacia comunale, anche in gestione mista. La scelta spetta all'ente locale, essendo il concorso già una garanzia di professionalità.

Il Ministero della Salute, interpellato dalla Fofi, è intervenuto per fornire chiarimenti in merito alla obbligatorietà del requisito dell’idoneità (art. 12 L. 475/1968) per il ruolo di direttore di farmacia comunale, anche nelle ipotesi di gestione tramite società mista pubblico-privata.

In particolare, due i quesiti posti dalla Fofi: il primo volto a chiarire la necessità del possesso da parte del direttore di farmacia comunale del requisito dell’idoneità di cui all’art. 12 legge 475/1968; il secondo relativo alla applicabilità di tale requisito anche nelle ipotesi di gestione tramite società mista ex art. 9, comma 1, L. 475/1968.

Il ministero ha spiegato come nel panorama normativo attuale non sussiste alcun obbligo per il farmacista direttore di farmacia comunale di possedere il requisito dell’idoneità di cui all’articolo 12 della L. 475/1968 e s.m.i., fatta salva la facoltà dell’Ente che bandisce il concorso, ferme restando le condizioni minime richieste dal legislatore di rango statale, di “definire nel bando gli eventuali requisiti ulteriori che ritiene necessari ed utili per l’espletamento del ruolo in questione”.

Inoltre, il Ministero, nella seconda nota di riscontro, ha confermato che il principio sopra esposto si applica anche ai casi di gestione in forma mista. Nello specifico, nei casi in cui l’amministrazione comunale proceda all’assegnazione del posto di farmacista direttore mediante l’espletamento di una procedura concorsuale ex art. 10, comma 4, della L. 475/68, il requisito dell’idoneità non è da considerarsi un requisito necessario, fatte salve le determinazioni dell’Ente locale competente.

Ciò in quanto la procedura concorsuale espletata, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L. 475/1968, assolve già alla funzione di garanzia e di verifica delle capacità professionali, ponendosi su un piano equivalente ai meccanismi di assegnazione delle sedi farmaceutiche e garantendo la piena legittimità dell’incarico conferito.

28 Gennaio 2026

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