Approvato oggi in Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che rivede i requisiti minimi di formazione per tre professioni sanitarie fondamentali: l’infermiere responsabile dell’assistenza generale, il dentista e il farmacista. Il provvedimento, che recepisce la direttiva europea 2024/782, era stato già stato licenziato da Palazzo Chigi a fine ottobre 2025, per tornare oggi per l’approvazione definitiva dopo aver acquisito anche il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Il testo interviene in maniera puntuale sul decreto legislativo 206 del 2007 (il cosiddetto “Testo unico sulle professioni”) aggiornando i profili formativi per allinearli alle esigenze moderne, con una forte enfasi sulle competenze digitali, la collaborazione interprofessionale e la presa in carico del paziente.
Ecco cosa prevede nel dettaglio.
Art 1 (Modifiche all’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
L’articolo 1 riscrive il comma 6 dell’articolo 38, delineando le conoscenze e abilità che la formazione infermieristica deve garantire. Accanto alle tradizionali basi scientifiche, vengono esplicitamente inserite:
a) Un’estesa conoscenza delle scienze che sono alla base dell’assistenza infermieristica generale, compresa una sufficiente conoscenza dell’organismo, delle funzioni fisiologiche e del comportamento delle persone sane e malate, nonché delle relazioni esistenti tra lo stato di salute e l’ambiente fisico e sociale dell’essere umano;
b) Una conoscenza della natura e dell’etica della professione e dei principi generali riguardanti la salute e l’assistenza infermieristica;
c) Un’adeguata esperienza clinica; tale esperienza, che deve essere scelta per il suo valore formativo, deve essere acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in luoghi in cui il numero del personale qualificato e l’attrezzatura siano adeguati all’assistenza infermieristica dei pazienti;
d) La capacità di partecipare alla formazione pratica del personale sanitario e un’esperienza di lavoro con tale personale e con altri professionisti del settore sanitario;
e) La capacità di fornire cure infermieristiche personalizzate e di responsabilizzare i pazienti, i parenti e le altre persone interessate in relazione all’autoassistenza e alla necessità di condurre uno stile di vita sano;
f) La capacità di sviluppare un approccio efficace alla leadership e capacità decisionali;
g) Conoscenza delle innovazioni tecniche relative ai metodi di assistenza sanitaria e infermieristica.
Articolo 2 (Modifiche all’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
L’articolo 2 modifica la formazione dell’odontoiatra (articolo 41). La formazione dell’odontoiatra garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) Adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l’odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;
b) Adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l’ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell’uomo, nella misura in cui ciò sia correlato all’odontoiatria;
c) Adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) Adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell’odontoiatria sotto l’aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) Un’adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo;
f) Un’adeguata conoscenza dell’odontoiatria digitale e una buona comprensione del suo uso e della sua applicazione sicura nella pratica.
La formazione di odontoiatra dovrà inoltre conferire le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.
Articolo 3 (Modifiche all’art. 50, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
La formazione di farmacista dovrà garantire l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e abilità seguenti:
a) Un’adeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze utilizzate per la loro fabbricazione;
b) Un’adeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) Un’adeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei medicinali, nonché dell’azione delle sostanze tossiche e dell’utilizzo dei medicinali stessi;
d) Un’adeguata conoscenza che consenta di valutare i dati scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire le informazioni appropriate;
e) Un’adeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano l’esercizio delle attività farmaceutiche;
f) Un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza farmaceutica, nonché le competenze relative all’applicazione pratica;
g) Conoscenze e abilità adeguate relative alla sanità pubblica e alle sue ripercussioni sulla promozione della salute e sulla gestione delle malattie;
h) Conoscenze e abilità adeguate in materia di collaborazione interdisciplinare, pratica interprofessionale e comunicazione;
i) Conoscenza adeguata delle tecnologie dell’informazione e della tecnologia digitale e competenze relative all’applicazione pratica.
Articolo 4 (Modifiche all’allegato V del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206)
L’articolo 4 rimanda all’Allegato A del decreto, dove vengono aggiornati i programmi di studio nel dettaglio per queste professioni.
Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)
L’articolo 5, cruciale, stabilisce la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del decreto «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Le amministrazioni dovranno operare con le risorse già disponibili.
Articolo 6 (Decorrenza)
L’articolo 6 fissa la decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.