Osteopatia, via libera ai criteri per riconoscere i titoli pregressi. Sei anni per sostenere l’esame di abilitazione

Osteopatia, via libera ai criteri per riconoscere i titoli pregressi. Sei anni per sostenere l’esame di abilitazione

Osteopatia, via libera ai criteri per riconoscere i titoli pregressi. Sei anni per sostenere l’esame di abilitazione

Il provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale recepisce l’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 sui criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante per l’esercizio della professione sanitaria di osteopata.IL TESTO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 25 marzo 2026 che recepisce l’accordo Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 sui criteri per la valutazione dell’esperienza professionale e per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante per l’esercizio della professione sanitaria di osteopata. Il provvedimento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di piena regolamentazione della professione, già individuata tra le professioni sanitarie dalla legge 3/2018 e istituita con il Dpr 131/2021. 

Il decreto recepisce l’accordo che disciplina, in particolare, l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. A questi elenchi potranno iscriversi gli osteopati in possesso dei requisiti previsti, con l’obiettivo di accompagnare la fase transitoria verso il nuovo assetto universitario e ordinistico della professione.

Potranno accedere agli elenchi speciali coloro che si sono iscritti entro il 31 agosto 2026 a un corso di formazione in osteopatia di almeno tre anni, lo abbiano concluso e siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente. Il decreto distingue due percorsi: uno per chi possiede un titolo di osteopata conseguito al termine di un corso almeno triennale e un altro per chi, oltre al titolo di osteopata, possiede già una laurea abilitante o titolo equipollente per l’esercizio di una professione sanitaria.

Per il primo percorso sono richieste almeno 2.400 ore di formazione teorica, pari a 96 Cfu, e almeno 1.000 ore di tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico, pari a 40 Cfu. Per il secondo percorso, riservato a chi è già professionista sanitario, il monte ore teorico minimo scende a 1.500 ore, pari a 60 Cfu, restando fermo il requisito delle 1.000 ore di tirocinio pratico. In entrambi i casi la didattica dovrà essere stata erogata da docenti in possesso di laurea coerente con la disciplina di insegnamento e, per le discipline cliniche medico-chirurgiche, da laureati magistrali in Medicina e Chirurgia. 

Il provvedimento prevede anche una possibilità di valorizzare l’esperienza lavorativa nel caso in cui il tirocinio pratico non raggiunga il limite minimo delle 1.000 ore. L’esperienza potrà essere valutata se svolta per almeno 36 mesi, anche non continuativi, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 3/2018 ed entro i 24 mesi successivi alla pubblicazione dell’accordo in Gazzetta Ufficiale. Tale attività dovrà essere documentata attraverso partita Iva, contratti di collaborazione, documentazione fiscale e ogni altro atto utile a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività professionale dichiarata.

L’iscrizione agli elenchi speciali non determina automaticamente il passaggio all’albo. Gli iscritti dovranno infatti conseguire, entro sei anni dalla data di iscrizione agli elenchi, il riconoscimento del titolo di osteopata o l’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante, sostenendo un esame di abilitazione presso una delle Università in cui siano istituiti i corsi di laurea in Osteopatia. Il mancato svolgimento dell’esame entro il termine previsto comporterà la cancellazione dall’elenco speciale.

Per accedere all’esame, il decreto prevede specifiche misure compensative. Chi ha conseguito il titolo secondo il percorso non sanitario dovrà acquisire crediti formativi in ambiti quali medicina legale, etica e deontologia, organizzazione e management sanitario, sicurezza sul lavoro e radioprotezione, primo soccorso e rianimazione cardiopolmonare, discipline medico-chirurgiche interdisciplinari, prevenzione e promozione della salute. Per chi è già in possesso di una laurea abilitante o titolo equipollente in una professione sanitaria, tali conoscenze potranno invece essere dimostrate attraverso il riconoscimento dei Cfu già acquisiti nel precedente percorso formativo. 

Una volta superato l’esame di abilitazione, l’Università rilascerà un attestato di titolo di laurea di osteopata o di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata. A quel punto l’iscritto all’elenco speciale potrà iscriversi all’albo professionale dell’osteopata presso l’Ordine territorialmente competente, con contestuale cancellazione dall’elenco speciale.

Il decreto fissa anche una data spartiacque per la formazione. Dal 1° settembre 2026 il corso di studio per il conseguimento del titolo della professione di osteopata potrà essere attivato solo dalle Università, previo accreditamento del Mur. Si chiude così progressivamente la stagione delle scuole private di formazione, almeno per quanto riguarda i percorsi abilitanti alla professione sanitaria.

Il provvedimento contiene infine una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione dell’accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate saranno chiamate a dare attuazione alle nuove disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con il Dpcm si definisce dunque il percorso transitorio per gli osteopati già formati o in formazione prima della piena attivazione del canale universitario. Una fase delicata, che dovrà conciliare il riconoscimento dei percorsi pregressi con la necessità di garantire standard omogenei di formazione, abilitazione e iscrizione ordinistica per una professione ormai inserita a tutti gli effetti nel perimetro delle professioni sanitarie.

25 Maggio 2026

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