Il Ministero della Salute ha predisposto una bozza di ordinanza per fronteggiare il rischio di importazione in Italia dei casi di Ebola (ceppo Bundibugyo) dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda. Il provvedimento, ormai in fase di finalizzazione, introduce una serie di misure obbligatorie per passeggeri, vettori aerei, armatori marittimi e autorità sanitarie.
Lo scenario che ha spinto il Ministero ad agire è l’evoluzione dell’epidemia. Il 16 maggio 2026, il Direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che la malattia da virus Bundibugyo (BVD) costituisce un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Pheic). Il rischio concreto è l’importazione di casi in Italia attraverso il traffico aereo internazionale dalle aree colpite.
La bozza, richiamando anche una circolare ministeriale del 18 maggio 2026 che ha già attivato la sorveglianza sanitaria per il personale di cooperazione impiegato nelle zone del focolaio, rappresenta ora il passo successivo: un sistema di controlli esteso a tutti i viaggiatori in arrivo.
Chi è interessato e quali sono gli obblighi
L’articolo 1 del provvedimento definisce l’ambito di applicazione. Le misure si applicano a chiunque provenga, direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, o che sia stato in queste aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in territorio nazionale (il periodo di incubazione del virus).
L’articolo 2 introduce un obbligo di comunicazione sanitaria per tutti questi soggetti. Entro 24 ore dall’ingresso in Italia, dovranno effettuare una dichiarazione firmata (secondo un modulo allegato all’ordinanza) al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio. La dichiarazione potrà essere inviata via mail o consegnata a mano. Le Regioni e le Province autonome dovranno fornire entro 24 ore i riferimenti mail a cui inviare le comunicazioni.
I doveri di vettori aerei e armatori marittimi
L’articolo 3 disciplina gli obblighi dei trasportatori, dei gestori aeroportuali e delle autorità portuali. I vettori aerei e gli armatori marittimi dovranno avvisare i passeggeri che i viaggiatori provenienti dalle aree a rischio sono soggetti alla disciplina dell’ordinanza e devono compilare l’apposito modulo.
I vettori aerei che provengono dalle aree colpite (anche attraverso scali intermedi) dovranno sottoporre il modulo a tutti i passeggeri che si accingono a entrare in territorio nazionale. I moduli compilati saranno raccolti dal personale di bordo e consegnati, tramite i gestori aeroportuali o le autorità portuali, alle Autorità sanitarie competenti (Uffici USMAF del Ministero della Salute e ASL).
Cosa succede in caso di sintomi sospetti
Se un passeggero presenta sintomi che possono far sospettare un’infezione da BVD, scatta la procedura d’emergenza. Il viaggiatore sarà messo in isolamento temporaneo in locali appositamente adibiti dai gestori aeroportuali o dalle autorità portuali, e sarà immediatamente sottoposto a visita medica da parte del personale dell’Autorità sanitaria competente (USMAF e ASL), che disporrà le ulteriori misure del caso.
L’articolo 4 specifica che la gestione dei pazienti sospetti dovrà conformarsi alle indicazioni delle pertinenti circolari del Ministero della salute. Gli operatori addetti all’accompagnamento, alla gestione nei locali di isolamento temporaneo e all’eventuale trasferimento presso i centri di diagnosi e cura abilitati dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalle normative vigenti. Al termine del trasporto, dovranno essere effettuate le procedure di decontaminazione biologica del mezzo e dei materiali utilizzati.
La gestione dei dati personali
L’articolo 5 specifica che i dati personali raccolti nell’ambito delle attività disciplinate dall’ordinanza saranno trattati dall’Autorità sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e del segreto professionale.
L’ordinanza avrà una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento sarà tradotto in inglese, spagnolo e francese per facilitare la comunicazione con i viaggiatori internazionali.
L’urgenza di un quadro clinico senza vaccino
La bozza di ordinanza sottolinea un dato di fatto che rende le misure di controllo ancora più cruciali: allo stato delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili, non risultano autorizzati vaccini né terapie antivirali specifiche per la malattia da virus Bundibugyo. La gestione clinica dei casi si basa prevalentemente su terapia di supporto, rigorosa applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni e percorsi assistenziali dedicati. L’unica struttura nazionale indicata come attualmente idonea alla gestione di pazienti affetti da patogeni di classe di rischio 4 è l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” Irccs di Roma.