Ebola. In GU l’ordinanza del Ministero Salute: obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda. Vigilanza rafforzata per 120 giorni

Ebola. In GU l’ordinanza del Ministero Salute: obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda. Vigilanza rafforzata per 120 giorni

Ebola. In GU l’ordinanza del Ministero Salute: obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda. Vigilanza rafforzata per 120 giorni

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la misura del Ministro Schillaci. Chi proviene dalle aree colpite deve autosegnalarsi entro 24 ore alla Asl. Previsti quattro livelli di rischio con quarantena per i contatti ad alto rischio. Aeroporto di Fiumicino unico scalo per i voli con sintomatici. L'ORDINANZA

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2026 l’ordinanza del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che introduce misure obbligatorie di sorveglianza sanitaria per chiunque arrivi in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda, paesi interessati dal focolaio di virus Bundibugyo (BVD), una specie di Ebola per la quale l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale (Pheic) lo scorso 16 maggio.

L’ordinanza, che resta in vigore per 120 giorni, è accompagnata da una circolare esecutiva che definisce nel dettaglio la stratificazione del rischio e le misure da adottare caso per caso.

L’obbligo di autosegnalazione entro 24 ore
Il cuore del provvedimento è l’obbligo per tutti i viaggiatori in arrivo – via aereo, nave o qualsiasi altro mezzo – dalla RDC o dall’Uganda, o che siano stati in quei paesi nei 21 giorni precedenti l’ingresso in Italia, di compilare, firmare e inviare entro 24 ore una dichiarazione sanitaria al Dipartimento di prevenzione della Asl di residenza o domicilio. L’obbligo vale anche in assenza di sintomi.

Le Regioni e le Province autonome sono tenute a dare massima diffusione, attraverso i propri canali istituzionali, degli indirizzi email a cui inviare la dichiarazione e della modulistica prevista.

I doveri di vettori aerei, armatori e porti
L’ordinanza disciplina anche gli obblighi dei vettori aerei, degli armatori marittimi, dei gestori aeroportuali e delle autorità di sistema portuale. Questi soggetti devono fornire ai passeggeri provenienti dalle aree colpite i moduli per la dichiarazione prima dell’ingresso nel territorio nazionale, in modo che possano compilarli tempestivamente.

La circolare: quattro livelli di rischio e quarantena
La circolare allegata all’ordinanza (parte integrante del provvedimento) fornisce le indicazioni operative per la valutazione medica ed epidemiologica del rischio. I viaggiatori asintomatici vengono classificati in base a due parametri: la provenienza da aree di “specifica attenzione” (quelle dove è documentata la trasmissione del virus) e il tipo di esposizione eventualmente subita.

La combinazione di questi fattori genera quattro livelli di rischio complessivo: molto basso, basso, moderato, alto e molto alto.

– Rischio molto basso (nessuna esposizione, aree non a rischio): solo educazione sanitaria e riferimenti Asl.

– Rischio basso (esposizione non ad alto rischio, aree non a rischio): automonitoraggio quotidiano dei sintomi, inclusa la temperatura, con almeno un contatto di verifica da parte della Asl.

– Rischio moderato (soggiorno in area di specifica attenzione ma senza esposizioni a rischio): sorveglianza attiva giornaliera da parte della Asl fino al 21° giorno, con obbligo per il soggetto di comunicare preventivamente eventuali spostamenti fuori regione.

– Rischio alto (area di specifica attenzione ed esposizione non ad alto rischio): quarantena e monitoraggio giornaliero fino al 21° giorno.

– Rischio molto alto (esposizione ad alto rischio, indipendentemente dall’area): attivazione del trasporto in biocontenimento e invio all’Ospedale Spallanzani di Roma.

Cosa fare in caso di sintomi
Se durante i 21 giorni di sorveglianza compaiono sintomi (febbre =38,6°C, cefalea intensa, vomito, diarrea, dolore addominale, manifestazioni emorragiche), il viaggiatore deve autoisolarsi immediatamente, evitare contatti, non recarsi autonomamente in ospedale e contattare senza indugio il Dipartimento di prevenzione o il numero unico di emergenza 112/118.

Aeroporto di Fiumicino unico scalo per i sintomatici
Un punto particolarmente rilevante riguarda la gestione dei passeggeri sintomatici a bordo di voli diretti in Italia da paesi con focolaio attivo. In questi casi, l’aereo potrà atterrare esclusivamente presso l’aeroporto sanitario di Fiumicino, dove verranno attivate le procedure di isolamento temporaneo e valutazione sanitaria da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf).

I centri di riferimento e il laboratorio Spallanzani
La circolare individua nell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma l’Ospedale Nazionale di Riferimento per la gestione dei casi confermati e per il trasporto in biocontenimento. Il laboratorio dello Spallanzani è l’unico autorizzato alla conferma diagnostica (PCR su sangue intero in laboratorio BSL-4) ed è operativo h24 (centralino: 06551701).

Le Regioni, entro due giorni dalla pubblicazione della circolare, devono comunicare al Ministero della salute i riferimenti delle strutture regionali di malattie infettive che fungeranno da centri di supporto specialistico per la valutazione clinico-epidemiologica dei casi dubbi.

La procedura di trasporto in biocontenimento
L’allegato all’ordinanza richiama integralmente le “Procedure nazionali per il trasporto di pazienti in alto biocontenimento” (datate 23 novembre 2010), che coinvolgono una complessa macchina organizzativa: Presidenza del Consiglio (Ufficio Voli di Stato), Ministero degli Affari Esteri (Unità di Crisi), Ministero dell’Interno (Prefetture, Questure, Vigili del Fuoco), Aeronautica Militare, Protezione Civile e gli ospedali Spallanzani (Roma) e Sacco (Milano).

Il trasporto avviene mediante barelle di alto biocontenimento, sistemi isolati a pressione negativa con filtri HEPA: l’ATI (Aircraft Transit Isolator) per il trasporto aereo e lo STI (Stretcher Transit Isolator) per il trasporto terrestre. Le due barelle sono tra loro compatibili, consentendo il trasferimento del paziente senza interruzione della barriera microbiologica.

G.R.

30 Maggio 2026

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