La FNOMCeO ha trasmesso ai presidenti degli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri la comunicazione n. 35, firmata dal presidente Filippo Anelli, con l’aggiornamento sulle recenti delibere approvate dalla Commissione nazionale per la formazione continua nelle riunioni del 20 novembre 2025 e del 5 marzo 2026.
Il documento interviene su diversi aspetti del sistema ECM: obbligo formativo, recupero dei debiti, tematiche di interesse nazionale, ruoli nella formazione, crediti per specifiche funzioni professionali, esoneri e regole per professionisti cancellati, reiscritti o in quiescenza. Il punto centrale riguarda il nuovo triennio 2026-2028, per il quale l’obbligo formativo viene confermato in 150 crediti, salvo eventuali esoneri, esenzioni o riduzioni stabilite dalla Commissione.
Le nuove disposizioni formalizzano inoltre quanto previsto dal Decreto Milleproroghe sul recupero del debito formativo del triennio 2023-2025, prorogando il termine al 31 dicembre 2028.
Recupero dei debiti, spostamento crediti e professionisti cancellati o reiscritti
Una delle novità più rilevanti riguarda il recupero dei crediti ECM non acquisiti nel triennio 2023-2025. La delibera n. 1 del 5 marzo 2026 stabilisce che il termine per assolvere l’obbligo formativo relativo a quel triennio è prorogato al 31 dicembre 2028, mentre la possibilità di spostare i crediti maturati resta consentita fino al 30 giugno 2029.
La stessa delibera precisa che, per il triennio 2026-2028, l’obbligo è pari a 150 crediti formativi e che restano applicabili le riduzioni già previste in materia di vaccini e strategie vaccinali, dossier formativo e crediti compensativi. Il documento affronta anche la posizione dei professionisti sanitari cancellati e poi reiscritti all’Ordine. Se la cancellazione dall’albo avviene entro il 30 giugno, l’obbligo formativo non permane per l’anno in corso; se invece avviene dopo tale data, l’obbligo resta. In caso di reiscrizione, l’obbligo sussiste per l’anno in corso se la reiscrizione interviene entro il 30 giugno. Se cancellazione e reiscrizione avvengono nello stesso anno, l’obbligo permane. Crediti maturati e debiti residui, inoltre, non vengono azzerati.
Le tematiche nazionali e il bonus di 0,3 crediti
La delibera n. 2 del 5 marzo 2026 individua le tematiche di interesse nazionale per il triennio 2026-2028 e i relativi obiettivi formativi. Per i professionisti sanitari si tratta di un passaggio importante, perché la formazione svolta su queste aree consente di ottenere un incremento di 0,3 crediti per ogni ora, rendendo più rapido il raggiungimento dell’obbligo formativo individuale.
Tra le tematiche indicate figurano la gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell’operatore sanitario, la fertilità, la responsabilità professionale, la medicina di genere, i modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale, la sanità digitale, le infezioni ospedaliere, l’antimicrobico-resistenza, la formazione sull’uso improprio del fentanyl e di altri oppioidi sintetici, l’Health Technology Assessment, la salute mentale, la disabilità, la preparazione e risposta alle emergenze infettive, i vaccini e le strategie vaccinali. Sono incluse anche la gestione delle patologie croniche, le donne e i minori vittime di violenza, il paziente oncologico, le malattie rare, la gestione del rischio clinico e l’appropriatezza delle cure.
AFT, docenti, moderatori e sommatoria dei crediti
Il pacchetto di delibere interviene anche sui ruoli coinvolti nelle attività formative. La delibera n. 3 riguarda la certificazione dei crediti richiesti per il ruolo di referente di Aggregazione Funzionale Territoriale, secondo quanto previsto dall’Accordo collettivo nazionale del 4 aprile 2024. La delibera n. 4 aggiorna invece la disciplina relativa a docenti, tutoring e altri ruoli. Ai docenti viene riconosciuto un credito ogni 20 minuti di attività didattica, senza possibilità di frazionamento, mentre ai moderatori spetta un credito per ogni sessione moderata, purché la durata minima sia di un’ora, fino a un massimo di tre crediti per evento. Vengono inoltre chiarite le regole sulla sommatoria: non è possibile cumulare crediti se il professionista è insieme responsabile scientifico e ricopre un altro ruolo nello stesso evento; è invece ammessa la sommatoria tra docente, relatore, tutor e moderatore nella stessa edizione.
Responsabile scientifico, formazione all’estero, quiescenza ed esoneri
Ulteriori disposizioni riguardano l’organizzazione degli eventi ECM e alcune situazioni specifiche. La delibera n. 5 aggiorna la disciplina sul responsabile scientifico degli eventi formativi, con l’obiettivo di garantirne la competenza e rafforzare i principi di indipendenza e trasparenza delle fonti di finanziamento. La delibera n. 6 consente, per eventi formativi svolti all’estero, in lingua straniera e in Stati limitrofi a Regioni o Province autonome con statuto bilingue, l’accreditamento come eventi regionali o provinciali da parte degli enti competenti, quando non siano organizzati da provider accreditati in Italia. La delibera n. 7 riguarda l’acquisizione dei crediti da parte dei professionisti collocati in quiescenza per il recupero dei trienni pregressi. Infine, vengono riconosciute nuove ipotesi di esonero: la frequenza al corso di formazione per auditor e valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accreditanti e la frequenza al corso relativo alla piattaforma MIA.