Lo scudo penale, la psichiatria e le tutele differenziate

Lo scudo penale, la psichiatria e le tutele differenziate

Lo scudo penale, la psichiatria e le tutele differenziate

Gentile Direttore, un recente doloroso fatto di cronaca, durante il contenimento di una probabile situazione psichiatrica, ha visto l’applicazione del cosiddetto “scudo penale” per gli agenti di polizia e gli operatori sanitari coinvolti.....

Gentile Direttore,
un recente doloroso fatto di cronaca, durante il contenimento di una probabile situazione psichiatrica, ha visto l’applicazione del cosiddetto “scudo penale” per gli agenti di polizia e gli operatori sanitari coinvolti. Non ci permettiamo di entrare in questa drammatica vicenda della quale troppo poco è conosciuto. Ci interessano invece alcuni aspetti dello scudo penale, misura specifica inserita nel contesto del recente Decreto Sicurezza, e questo per quanto riguarda il personale sanitario e quello della salute mentale in particolare.

Questo dispositivo comporta due aspetti. Il primo, che riguarda tutti i cittadini, vede l’iscrizione del possibile reato non più al registro degli indagati, ma ad un registro delle annotazioni preliminari (modello 45-bis), quando “appare evidente” che il fatto, che comporterebbe l’azione penale, sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, come possono essere la legittima difesa, o lo stato di necessità (artt. 50-54 c.p.).

La differenza formale e sostanziale tra l’essere iscritti nel Modello 21 (registro degli indagati noti) e nel nuovo Modello 45-bis riguarda lo status giuridico dell’autore del fatto e il modo in cui il fatto stesso viene inquadrato fin dall’inizio dal Pubblico Ministero. Mentre la iscrizione al Modello 21 attribuisce formalmente la qualifica di indagato con pesanti riflessi personali, d’immagine e professionali (fino alla sospensione cautelare o a procedimenti disciplinari sul lavoro), il Modello 45-bis consente alla persona di partecipare agli accertamenti necessari senza assumere la veste formale di indagato, in una specie di “limbo di garanzia”.

E mentre nel primo caso le indagini servono a raccogliere prove per decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione, il Modello 45-bis serve a compiere una verifica preliminare sulla sussistenza della “scriminante”, confermata la quale la procedura si chiude rapidamente senza che il soggetto sia mai stato iscritto come indagato.

La norma ha evidenti implicazioni per eventuali situazioni penali relative agli operatori della psichiatria, che si trovano anche essi a dovere spesso intervenire in situazioni di pericolo, dove può essere richiesto l’uso della coercizione per legittima difesa o stato di necessità. Sono infatti in una posizione unica, direi “ibrida”: è una disciplina medica, ma a differenza delle altre specializzazioni, le è delegato dallo Stato il potere di limitare la libertà personale del cittadino e di compiere atti che, fuori dal contesto terapeutico, costituirebbero gravi reati (sequestro di persona, violenza privata). La contenzione meccanica o farmacologica, o lo stesso Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), si muovono proprio su questo delicatissimo crinale.

Ma qui compare una primo possibile diverso trattamento: mentre per le Forze dell’Ordine la valutazione della scriminante finisce per poggiare solo sul comportamento sociale manifesto delle persone, per l’operatore in psichiatria il comportamento deve essere letto all’interno di una situazione clinica di cui è obbligato a prendersi cura e di cui è “garante, ponendo la “causa di giustificazione” all’interno di un contesto più ampio e sfumato e rendendo l’accesso a questo registro protettivo più difficile e discrezionale.

Vi è poi un secondo aspetto dello “scudo penale, che riguarda in via esclusiva le categorie istituzionali deputate alla sicurezza pubblica (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco), ed è l’anticipo o il rimborso delle spese di difesa da parte dello Stato, rendendo di fatto gratuita l’assistenza legale.

Nel corso del dibattito che ha preceduto l’approvazione, è stato sostenuto che questa norma pone un problema particolare di uguaglianza dei cittadini. Si creerebbe di fatto una corsia di tutela legale forte per una specifica categoria di cittadini, con il rischio di creare una disparità rispetto al cittadino comune, che deve affrontare le spese di tasca propria. E si creerebbe uno sbilanciamento nel processo penale, dove l’accusa e la difesa dovrebbero trovarsi in una posizione di parità, mentre qui, per una delle parti (l’agente), lo Stato pone tutto il suo peso, al punto da assumere e anticipare le spese di difesa.

Per giustificare questa norma viene sottolineato che gli agenti di pubblica sicurezza non si trovano nella stessa situazione di un comune cittadino, dal momento che lo Stato chiede loro, per dovere istituzionale, di intervenire in situazioni di pericolo e, se necessario, di esercitare la forza o usare le armi. Questo fra l’altro espone al rischio di denunce (anche strumentali) come conseguenza diretta del dovere d’ufficio. L’obiettivo non sarebbe creare un “privilegio”, ma tutelare il dipendente pubblico che ha agito per conto dello Stato, evitando che la paura di subire danni ne paralizzi l’azione.

Ma è diversa la situazione degli operatori della psichiatria, anche essi chiamati dallo Stato, in situazioni di pericolo o di grave patologia, ad esercitare una coercizione sulla volontà del paziente? Se lo è, lo è solo per una maggiore fragilità: mentre per le Forze dell’Ordine l’azione è quasi sempre coperta dall’adempimento di un dovere di ordine pubblico, quale sia il dovere per l’operatore della salute mentale ha molte più articolazioni, e la situazione è più sfumata e con evidenti asimmetrie

Vi è poi una “solitudine interpretativa”, per cui l’agente di polizia opera all’interno di protocolli di ordine pubblico spesso stabiliti a monte, mentre spetta allo psichiatra o l’infermiere in reparto valutare lo “stato di necessità”, in pochi secondi e in contesti ove entrano infinite variabili, fra cui gli altri pazienti da assistere o la cronica carenza di organico. E se la valutazione si rivela a posteriori errata, l’operatore risponde penalmente in prima persona.

Gli operatori della salute mentale si trovano su un terreno più fragile rispetto alla forza pubblica, finendo stretti in una morsa. Se ad esempio contengono il paziente rischiano l’accusa di sequestro di persona o lesioni, ma se non lo contengono e il paziente commette un qualche reato o semplicemente si fa del male, si rischia fino alla accusa di omicidio colposo per omissioni relative alla cosiddetta “posizione di garanzia”.

Emerge quanto sia scivoloso il terreno dell’uguaglianza di diverse categorie di cittadini di fronte alla legge: lo Stato sceglie di proteggere chi usa la forza per difendere l’ordine pubblico, ma lascia esposto al rischio penale ed economico chi usa la forza (in via eccezionale e drammatica) per difendere la salute e la vita di un paziente psichiatrico. La pressione psicologica e il rischio di “paralisi operativa” (in questo caso, la paura di intervenire in situazioni di acuzie psichiatrica) sono identici, ma le tutele giuridiche ed economiche restano profondamente asimmetriche.

Ma d’altra parte non penso che la uguaglianza si ottenga aumentando lo scudo per tutti, sancendo così, con prerogative analoghe, che la salute mentale è un dispositivo di ordine pubblico. Le asimmetrie infatti non sono fra due soggetti, ma tre. Manca infatti in tutto questo ogni possibile “scudo” per il paziente, e mi domando se la norma non attenui in qualche maniera i diritti dei malato, rendendo più fragili tutele doverose, che non debbono essere sospese anche nei momenti più gravi di crisi.

Andrea Angelozzi
Psichiatra

22 Luglio 2026

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