Fine vita. La Consulta dice no all’allargamento: il requisito del sostegno vitale resta

Fine vita. La Consulta dice no all’allargamento: il requisito del sostegno vitale resta

Fine vita. La Consulta dice no all’allargamento: il requisito del sostegno vitale resta

La Corte Costituzionale ha confermato che il requisito del sostegno vitale per il suicidio assistito resta obbligatorio, respingendo il tentativo di allargarlo. Spetta al Parlamento, non ai giudici, decidere eventuali modifiche. LA SENTENZA

La Corte Costituzionale ha respinto il tentativo di ampliare l’accesso al suicidio medicalmente assistito alle persone malate che non dipendono da trattamenti di sostegno vitale. Con la sentenza numero 152 del 2026, depositata ieri, i giudici della Consulta hanno dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, confermando per la terza volta — dopo le sentenze 135 del 2024 e 66 del 2025 — che il requisito introdotto dalla storica sentenza 242 del 2019 rimane un pilastro irrinunciabile dell’attuale assetto normativo.

Il caso
Al centro della vicenda c’è la storia di P. R., una donna affetta da una forma avanzata di parkinsonismo da paralisi sopranucleare progressiva, malattia irreversibile comparsa nel 2012 che l’aveva resa completamente dipendente dall’assistenza di terzi per ogni necessità quotidiana — dall’alimentazione all’igiene personale agli spostamenti. Nonostante questo, ella non era tecnicamente tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale nel senso clinico del termine. La sua capacità di autodeterminarsi era stata certificata da medici del Servizio sanitario nazionale: pochi giorni prima del decesso, lo psichiatra aveva attestato che la donna manteneva una capacità critica piena, era orientata nel tempo e nello spazio e persisteva in modo lucido e coerente nella propria volizione di fine vita.

L’8 febbraio 2023, P. R. si è recata in Svizzera accompagnata da tre persone — M. C., F. M. e V. F. — legate all’associazione Coscioni, e lì ha autosomministrato un farmaco letale attivando una pompa a infusione. I tre si sono autodenunciati il giorno successivo alla Procura di Bologna, che ha poi chiesto l’archiviazione del procedimento per concorso nell’aiuto al suicidio. Il GIP ha sollevato la questione di costituzionalità ritenendo che il requisito del sostegno vitale creasse una discriminazione ingiustificabile tra malati in condizioni analoghe.

La questione giuridica
Il cuore del giudizio riguardava quelle parole — “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale” — che la sentenza 242 del 2019 aveva inserito come uno dei requisiti necessari perché l’aiuto al suicidio non sia punibile. Secondo quella sentenza, l’agevolazione del suicidio è lecita solo quando ricorrono cumulativamente quattro condizioni: che la persona sia affetta da una patologia irreversibile, che questa le causi sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che mantenga piena capacità decisionale e che sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. Il GIP di Bologna sosteneva che questo quarto requisito fosse irragionevole e discriminatorio, perché esclude dall’area di non punibilità persone che soffrono quanto — o più di — chi invece dipende da un ventilatore o da una dialisi.

La risposta della Corte
La Consulta non ha condiviso questa impostazione. I giudici hanno ribadito con chiarezza che la sentenza del 2019 non aveva riconosciuto un diritto generale a morire in ogni situazione di sofferenza intollerabile derivante da malattia irreversibile. Aveva fatto qualcosa di più circoscritto: aveva ritenuto irragionevole vietare l’accesso al suicidio assistito a chi già avesse il diritto, riconosciuto dalla legge 219 del 2017, di lasciarsi morire rifiutando le cure necessarie alla propria sopravvivenza. Chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale non ha questa possibilità alternativa, e dunque si trova in una situazione giuridicamente diversa. Le due situazioni non sono quindi assimilabili ai fini del principio di uguaglianza.

La Corte ha anche affrontato e respinto l’argomento secondo cui il malato che non dipende dal sostegno vitale sarebbe costretto, paradossalmente, a sottoporsi prima a un trattamento per poi rinunciarvi, come condizione per accedere al suicidio assistito. I giudici hanno chiarito che il diritto fondamentale all’autodeterminazione terapeutica comprende anche quello di rifiutare ab origine l’attivazione di tali trattamenti: chi, secondo valutazione medica, necessiterebbe di un sostegno vitale per sopravvivere ma lo rifiuta, si trova costituzionalmente nella stessa posizione di chi già lo riceve e ne chiede l’interruzione.

Sul fronte della libertà di autodeterminazione, la Corte ha ribadito che essa non può prevalere incondizionatamente sul dovere dello Stato di tutelare la vita, che occupa una posizione apicale tra i diritti fondamentali. Ampliare l’accesso al suicidio assistito senza le necessarie garanzie creerebbe il rischio di una pressione sociale indiretta su persone malate, anziane o sole, che potrebbero convincersi di essere diventate un peso per la famiglia e la società.

La palla al legislatore
La sentenza non chiude definitivamente ogni porta. La Corte ha precisato che l’eventuale scelta di consentire l’accesso al suicidio assistito anche a chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale non è costituzionalmente vietata al legislatore, purché questi appresti le necessarie garanzie contro i rischi di abuso. È una distinzione importante: la Consulta non dice che la soluzione attuale sia l’unica possibile, ma che in assenza di una legge del Parlamento che ridisegni i confini con adeguate salvaguardie, non spetta ai giudici costituzionali farlo.

Nel frattempo, i giudici hanno richiamato il dovere della Repubblica di garantire una presa in carico continuativa del malato e di sviluppare adeguatamente le reti di cure palliative, per evitare che il suicidio assistito diventi un’alternativa impropria alla mancanza di assistenza.

Le voci dal procedimento
Numerosi malati erano intervenuti nel giudizio, chiedendo l’accoglimento delle questioni. I due fratelli C. G. e M. G., affetti da una rarissima forma di sclerosi laterale amiotrofica ad esordio infantile, avevano sottolineato l’assurdità di una distinzione che seleziona chi può accedere alla procedura non in base al grado di vulnerabilità della persona, ma in base allo strumento attraverso cui la vulnerabilità viene gestita: dipendere da altri esseri umani – per alimentazione, igiene, somministrazione di farmaci e spostamenti – anziché da una macchina non dovrebbe fare differenza costituzionale. R. F., affetto da glioma diffuso, aveva invece evidenziato la centralità del fattore tempo: l’attesa imposta dall’attuale configurazione del requisito costringe il paziente a sopportare ulteriori e gravi sofferenze mentre la malattia progredisce, rischiando di compromettere definitivamente le residue capacità cognitive ed esecutive prima ancora di poter accedere alla procedura.

24 Luglio 2026

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