Quando termina davvero un commissariamento?

Quando termina davvero un commissariamento?

Quando termina davvero un commissariamento?

Il caso Calabria solleva un nodo giuridico: il Piano di rientro è stato deliberato dalla Regione prima che la cessazione del commissariamento producesse effetti. Il principio di legalità richiede certezza sull'organo competente, perché la validità dell'atto dipende dal titolo del potere, non solo dal contenuto.

Il caso Calabria e il principio di legalità nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato

La vicenda del Piano di rientro sanitario della Calabria offre l’occasione per affrontare una questione destinata ad andare ben oltre i confini regionali. Non è in discussione la qualità del Piano, né l’opportunità politica della scelta governativa di accompagnare la Regione verso il superamento del commissariamento. Il nodo è un altro, assai più delicato: quando cessa realmente il potere sostitutivo dello Stato e quando ritorna pienamente la competenza ordinaria della Regione?

La risposta fornita dal Ministro della salute nel question time del 29 luglio scorso, lungi dal chiudere la questione, sembra averne aperta una ancora più complessa.

Da un lato il Governo conferma la volontà di porre termine al commissariamento della sanità calabrese; dall’altro precisa che la deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2026 è tuttora sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti e che i suoi effetti decorreranno soltanto dopo la registrazione.

È proprio quest’ultima precisazione a trasformare una vicenda amministrativa in un problema di teoria generale del diritto pubblico.

Se gli effetti della deliberazione governativa non si sono ancora prodotti, quale organo risultava competente il 7 luglio 2026 ad approvare il nuovo Piano di rientro sanitario?

La domanda non riguarda soltanto la Calabria.

Riguarda il principio stesso di legalità.

Il tempo giuridico del potere

Nel diritto amministrativo esiste un elemento spesso trascurato dal dibattito pubblico: il tempo.

Anche il potere amministrativo ha un proprio tempo giuridico.

Non basta che un provvedimento sia stato adottato affinché produca immediatamente i propri effetti. L’ordinamento distingue con precisione il momento della formazione dell’atto da quello della sua efficacia.

È una distinzione apparentemente tecnica ma decisiva.

Molti atti dell’amministrazione acquistano efficacia nel momento stesso in cui vengono emanati.

Altri, invece, sono sottoposti a controlli preventivi previsti dalla legge.

In questi casi il procedimento amministrativo non può considerarsi definitivamente concluso fino al completamento del controllo.

L’art. 3 della legge n. 20 del 1994 disciplina proprio questa ipotesi, prevedendo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti del Governo soggetti a registrazione.

La deliberazione governativa esiste giuridicamente dal momento della sua adozione.

Ma la sua efficacia resta sospesa.

La registrazione non sana retroattivamente il periodo precedente.

Produce effetti ex nunc.

Questa distinzione costituisce il cuore dell’intera vicenda.

Il commissario ad acta non è un semplice delegato

Il commissario ad acta nominato per l’attuazione del Piano di rientro sanitario non rappresenta una figura organizzativa interna all’amministrazione.

È l’espressione del potere sostitutivo dello Stato previsto dall’articolo 120 della Costituzione.

Lo Stato interviene perché ritiene temporaneamente incapace la Regione di assicurare il rispetto di obblighi costituzionali e finanziari.

Da quel momento il commissario esercita funzioni che normalmente apparterrebbero agli organi regionali.

Non si tratta di una delega.

Non si tratta neppure di una forma di collaborazione.

È una sostituzione costituzionalmente prevista.

Ed è proprio questa natura a rendere impossibile immaginare una contemporanea titolarità del medesimo potere.

Nel nostro ordinamento una stessa competenza non può appartenere contemporaneamente a due organi diversi, salvo espressa previsione legislativa.

È il principio di unicità della funzione amministrativa.

Per questo motivo il problema non consiste nello stabilire quale organo abbia operato meglio.

Occorre individuare quale organo fosse giuridicamente titolare della funzione nel momento in cui il Piano è stato deliberato.

Il paradosso della deliberazione del 7 luglio

La deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 391 del 7 luglio 2026 approva il nuovo Piano di rientro sanitario 2026-2028.

Si tratta dell’atto più importante della programmazione sanitaria regionale.

Da esso discendono organizzazione della rete ospedaliera, investimenti, personale, bilanci, programmazione territoriale, rapporti con gli erogatori pubblici e privati, definizione degli obiettivi aziendali.

È, dunque, l’architrave dell’intera governance sanitaria regionale.

Se il commissariamento fosse già cessato, nessun problema.

La Giunta avrebbe esercitato una competenza propria.

Se invece, come dichiarato dal Ministro della salute, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 aprile non aveva ancora acquistato efficacia per effetto del controllo preventivo della Corte dei conti, il commissario continuava ad essere formalmente titolare del potere sostitutivo.

In questa seconda ipotesi emerge una domanda inevitabile.

Quale disposizione normativa avrebbe trasferito anticipatamente quella competenza alla Giunta regionale?

Il quesito, sino ad oggi, sembra privo di una risposta normativa espressa.

La certezza dell’organo competente

Ogni sistema amministrativo vive su due pilastri.

La legittimità del contenuto.

La legittimità dell’organo.

Molto spesso il dibattito pubblico concentra la propria attenzione esclusivamente sul primo.

Ma il diritto amministrativo insegna da sempre che anche la migliore decisione diventa illegittima quando sia adottata da un’autorità priva della relativa competenza.

Il difetto assoluto di attribuzione rappresenta infatti una delle più gravi patologie dell’azione amministrativa.

Non riguarda il merito della decisione.

Riguarda il rapporto tra funzione pubblica e soggetto che la esercita.

È questo il motivo per cui il problema non può essere liquidato come una mera questione procedurale.

La competenza costituisce il presupposto della validità dell’intera azione amministrativa.

La continuità amministrativa non crea competenze

Potrebbe obiettarsi che esigenze di continuità amministrativa imponevano comunque di consentire alla Regione di predisporre il nuovo Piano.

L’obiezione merita attenzione.

Il principio di continuità costituisce uno dei cardini dell’organizzazione pubblica.

Esso, tuttavia, opera nell’esercizio di competenze già attribuite.

Non può trasformarsi in una fonte autonoma di attribuzione del potere.

La continuità evita vuoti amministrativi.

Non anticipa gli effetti di un provvedimento ancora inefficace.

Diversamente si finirebbe per attribuire all’amministrazione un potere che il legislatore non le ha ancora restituito.

Le conseguenze sugli atti successivi

La questione assume rilievo anche sotto un diverso profilo.

Il Piano di rientro costituisce il presupposto di una lunga sequenza di provvedimenti amministrativi.

Ogni successivo atto aziendale, ogni investimento, ogni scelta programmatoria potrebbe trovare il proprio fondamento nella deliberazione del 7 luglio.

È dunque interesse della stessa Regione eliminare ogni possibile incertezza.

Qualora si ritenesse che il commissariamento fosse ancora formalmente vigente, potrebbero rendersi opportune forme di conferma o di rinnovazione degli atti da parte dell’organo effettivamente competente dopo il perfezionamento della cessazione del regime commissariale.

Non per mettere in discussione le scelte operate.

Ma per consolidarne definitivamente la tenuta giuridica.

Il ruolo del Governo

Lo stesso Ministro ha precisato che il Piano dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri.

Proprio questa circostanza apre un ulteriore profilo di riflessione.

L’approvazione governativa potrà limitarsi ad una valutazione del contenuto programmatorio oppure dovrà necessariamente verificare anche la legittimità del procedimento seguito e dell’organo che ha adottato il Piano?

La domanda sembra trovare risposta nello stesso principio di legalità.

Ogni organo chiamato ad approvare un atto deve necessariamente verificare che esso provenga dall’autorità competente.

Diversamente il controllo sul contenuto rischierebbe di prescindere dal presupposto essenziale della legittima formazione dell’atto.

Un’ultima riflessione

Il recente dibattito sviluppatosi intorno alla rappresentazione contabile dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza conferisce alla vicenda un ulteriore elemento di attualità.

Se dovessero emergere fatti nuovi idonei a incidere sui presupposti che avevano orientato la deliberazione governativa del 22 aprile 2026, il Governo sarebbe chiamato a valutare anche l’esercizio dei propri poteri di autotutela.

Non si tratta di formulare giudizi anticipati.

Si tratta di ricordare che l’autotutela costituisce uno strumento fisiologico dell’azione amministrativa quando mutino i presupposti di fatto o emergano elementi nuovi rilevanti ai fini dell’interesse pubblico.

Conclusioni

La vicenda calabrese dimostra come il problema non riguardi soltanto una Regione né un Piano di rientro.

Essa richiama una questione più profonda, che attiene al rapporto tra tempo ed esercizio del potere pubblico.

Nel diritto costituzionale non basta sapere chi esercita una funzione.

Occorre sapere quando quella funzione gli appartenga.

La certezza della titolarità del potere costituisce una garanzia per l’amministrazione tanto quanto per i cittadini. Se si attenua questo principio, il rischio non è soltanto l’invalidità di un singolo atto, ma l’indebolimento della fiducia nello Stato di diritto.

Per questo il caso Calabria merita di essere osservato oltre la contingenza politica. Esso rappresenta un banco di prova della capacità dell’ordinamento di coniugare efficacia dell’azione amministrativa e rigoroso rispetto del principio di legalità. In una Repubblica costituzionale il fine non può mai sostituire il titolo del potere. Le decisioni possono essere condivisibili o meno; ciò che non può essere incerto è il soggetto legittimato ad assumerle.

Ettore Jorio

30 Luglio 2026

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