La deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 aprile dispone direttamente la cessazione del mandato commissariale e la restituzione delle funzioni alla Regione. Ma la Corte dei conti non l’ha registrata: ha dichiarato che «non vi è luogo a pronuncia sul provvedimento». Occorre allora spiegare quale efficacia abbia avuto l’atto, da quale giorno e per quale ragione la Giunta regionale abbia potuto approvare il nuovo Piano di rientro. Un’intesa politica non può sostituire il procedimento previsto dalla legge.
La vicenda dell’uscita della Calabria dal commissariamento sanitario è più complessa, e soprattutto più grave, di come è stata raccontata.
Il documento del 22 aprile 2026 consente intanto di eliminare un primo equivoco. Non siamo in presenza di un Dpcm successivo alla decisione governativa, ma di una vera e propria deliberazione del Consiglio dei ministri. È lo stesso atto che, dopo avere richiamato l’articolo 120 della Costituzione e l’intera sequenza commissariale iniziata nel 2010, dispone:
«la cessazione del mandato commissariale» conferito il 28 ottobre 2025;
che la Regione Calabria «riassuma l’esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale»;
che restino ferme le modalità di verifica e affiancamento previste dal Piano di rientro» (Piano di rientro che un adempimento dovuto, lo si ricordi bene sia dovuto dai commissari ad acta che da tutte le Regioni ad esso sottoposto!)
La deliberazione non indica una decorrenza differita, non disciplina una fase transitoria e non subordina espressamente la restituzione dei poteri alla registrazione della Corte dei conti. Pretende, dunque, di produrre direttamente la cessazione del commissariamento e il ritorno delle funzioni alla Regione.
Ma proprio qui nasce il problema.
Il Governo ha trasmesso l’atto alla Corte dei conti e lo stesso ministro della Salute, rispondendo alla Camera, ha dichiarato che il provvedimento era sottoposto a registrazione, che il procedimento di controllo era ancora in corso e che il 31 luglio si sarebbe riunita la Sezione centrale per la «conseguente auspicabile registrazione».
Se la registrazione era ancora auspicata, non era ancora intervenuta. Se il procedimento di controllo era ancora in corso, non si potevano dare per pacificamente prodotti gli effetti della deliberazione.
Il 31 luglio, tuttavia, la Corte dei conti non ha apposto il visto e non ha registrato l’atto. Ha deliberato che «non vi è luogo a pronuncia sul provvedimento in epigrafe».
Questa formula non equivale a una registrazione. Non contiene un giudizio favorevole sulla legittimità dell’atto e non autorizza ad affermare, come riferito da fonti ministeriali all’Ansa, che la Corte non avrebbe mosso alcun rilievo alla fine del commissariamento. Ciò perché, nella sostanza, l’ha bocciata!
Il “giusto processo”
Dire che «non vi è luogo a pronuncia sul provvedimento in epigrafe» significa soltanto che la Corte ha ritenuto di non dovere decidere sul provvedimento sottopostole. Ma la ragione di tale conclusione è determinante.
Se la Corte ha ritenuto che una deliberazione del Consiglio dei ministri, in quanto tale, non rientrasse tra i «provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri» assoggettati al controllo preventivo dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 20 del 1994, deve dirlo espressamente. In questo caso occorrerebbe spiegare perché il Governo abbia trasmesso l’atto alla Corte e perché il ministro della Salute abbia dichiarato in Parlamento che la decorrenza dei suoi effetti dipendeva dalla registrazione.
Se, invece, la formula adottata sostanzia un rifiuto del visto, il procedimento non può considerarsi concluso con il silenzioso ritorno dell’atto al Governo.
In caso di rifiuto di registrazione, l’articolo 25 del testo unico della Corte dei conti prevede una sequenza precisa. Il ministro competente, ove ritenga che l’atto debba comunque avere corso, può sottoporre la questione al Consiglio dei ministri. Se quest’ultimo insiste, assumendosene la responsabilità politica, la Corte delibera a Sezioni riunite. Qualora non riconosca cessata la causa del rifiuto, ordina la registrazione e appone il visto con riserva. Gli atti registrati con riserva vengono quindi comunicati al Parlamento, perché sia esercitato il controllo politico sulla decisione del Governo di dare corso a un provvedimento ritenuto non conforme a legge.
La registrazione con riserva non rende “valido” ciò che sia stato giudicato illegittimo. Ne consente l’efficacia nonostante il rilievo della Corte, rendendo pubblica e parlamentariamente controllabile la responsabilità assunta dal Governo.
Di questa procedura, almeno per quanto risulta pubblicamente, non vi è traccia.
Nel frattempo, però, la Regione Calabria ha agito come se il commissariamento fosse certamente cessato. Il 7 luglio 2026 la Giunta ha approvato il Piano di rientro 2026-2028. Lo ha fatto mentre, secondo le dichiarazioni rese dal ministro alla Camera, il procedimento di controllo era ancora pendente e la decorrenza degli effetti della deliberazione governativa attendeva la registrazione.
La questione non riguarda il merito del Piano. Riguarda la titolarità del potere.
Se il provvedimento del 22 aprile era già efficace, la Giunta regionale era competente. Ma occorre indicare la norma e il momento a partire dal quale quell’efficacia si sarebbe prodotta.
Se, invece, la deliberazione era inefficace in attesa del controllo, il commissario ad acta continuava a essere titolare delle funzioni sostitutive. In questo secondo caso la Giunta avrebbe approvato il Piano in difetto assoluto di attribuzione, con la conseguente nullità dell’atto ai sensi dell’articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990.
Non esiste una terza soluzione. Il potere apparteneva al commissario oppure era già ritornato alla Regione. Non poteva trovarsi contemporaneamente nelle mani di entrambi, né restare sospeso in una zona grigia riempita dalla convenienza politica.
Il 3 agosto è intervenuto il via libera della Conferenza Stato-Regioni al Piano calabrese, all’esito dell’intesa raggiunta tra Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e Regione. Ma una convergenza istituzionale non può sanare retroattivamente l’eventuale incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto. La Conferenza non può sostituirsi alla Corte dei conti, al Consiglio dei ministri o alle Sezioni riunite. E non può apporre il visto che la Corte non ha apposto.
È proprio questa la degenerazione che la vicenda rende evidente. Il sistema delle Conferenze è divenuto una sorta di camera di compensazione politica, simile al luogo nel quale le banche regolavano materialmente i crediti e i debiti reciproci. Il Governo concede qualcosa alle Regioni, le Regioni concedono qualcosa al Governo e il saldo politico consente di procedere.
Ma la legalità costituzionale non può essere portata in compensazione. La competenza non si baratta. L’efficacia di un atto non nasce da un accordo politico e la titolarità di un potere pubblico non può essere ricostruita attraverso comunicati stampa.
Il corretto procedimento avrebbe richiesto, anzitutto, una pronuncia trasparente e motivata della Corte dei conti sulla natura dell’atto e sulla sua assoggettabilità al controllo. Qualora vi fosse stato un rifiuto del visto, sarebbero stati necessari la deliberazione del Consiglio dei ministri, il passaggio alle Sezioni riunite, l’eventuale registrazione con riserva e la comunicazione al Parlamento. Soltanto dopo l’acquisto dell’efficacia del provvedimento la Regione avrebbe potuto riassumere le funzioni commissariali e adottare, attraverso la Giunta, il nuovo Piano di rientro.
Se, al contrario, la Corte ha escluso che la deliberazione fosse soggetta al controllo, occorre rendere pubblica la motivazione e chiarire perché sia stata seguita per oltre tre mesi una procedura ritenuta infine non necessaria.
Quanto accaduto dimostra altresì che non è più rinviabile l’istituzione di un Senato delle autonomie. Stato e Regioni hanno bisogno di una sede costituzionale, pubblica e politicamente responsabile nella quale comporre i rispettivi interessi. Non di una stanza di compensazione nella quale le procedure giuridiche rischiano di essere sacrificate sull’altare degli equilibri politici.
Servono adesso gli atti: la nota con la quale la deliberazione del 22 aprile è stata trasmessa alla Corte; i rilievi istruttori; le risposte della Presidenza del Consiglio e dei ministeri; il testo integrale e motivato della decisione del 31 luglio.
Senza questi documenti nessuno può affermare seriamente da quale giorno sia cessato il commissariamento e chi, il 7 luglio, fosse titolare del potere di approvare il Piano.
Una cosa, però, è già certa: «non vi è luogo a pronuncia sul provevdimento» non significa «visto favorevole». E la Conferenza delle Regioni non può trasformare l’incertezza giuridica in una certezza politica.