Competenze sanitarie: un limite non è un recinto

Competenze sanitarie: un limite non è un recinto

Competenze sanitarie: un limite non è un recinto

Gentile Direttore, la lettera di Mauro Piria sul rapporto tra atto medico e atto sanitario pone una questione seria, che merita di essere affrontata senza contrapposizioni tra professioni.

Gentile Direttore,
la lettera di Mauro Piria sul rapporto tra atto medico e atto sanitario pone una questione seria, che merita di essere affrontata senza contrapposizioni tra professioni.

Su un punto credo si possa concordare: autonomia professionale non significa assenza di limiti, pari dignità non significa intercambiabilità dei ruoli e nessuna professione può modificare unilateralmente il proprio campo di attività.

Piria afferma inoltre che le professioni possono e devono evolvere e che questa evoluzione deve avvenire attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.

È proprio da questa premessa condivisa che nasce la domanda decisiva: come devono essere definiti e aggiornati quei confini nel 2026?

Perché un limite è necessario. Un recinto è qualcosa di diverso.

Un limite definisce una responsabilità. Un recinto difende un’appartenenza.

Un limite dovrebbe riflettere le conoscenze, le abilità, la formazione, l’autonomia e le responsabilità richieste, all’interno di un perimetro giuridicamente definito. Il recinto nasce quando l’appartenenza storica di un’attività diventa, da sola, argomento sufficiente per sottrarla a ogni successiva verifica.

Per anni abbiamo descritto la competenza attraverso la triade sapere, saper fare, saper essere: conoscenze, capacità applicative e dimensione professionale.

Nel sistema sanitario contemporaneo quella triade deve però tradursi nella capacità di agire con autonomia e responsabilità in un determinato contesto.

La competenza non coincide semplicemente con il possesso di un titolo né con la capacità materiale di eseguire una determinata attività. È la capacità di mobilitare conoscenze e abilità, all’interno di un contesto, assumendo un livello definito di autonomia e responsabilità.

La competenza concretamente posseduta dal professionista e il perimetro giuridicamente esercitabile sono, però, piani distinti: la prima non modifica automaticamente il secondo.

Ed è precisamente qui che interviene l’ordinamento.

La legge 42 del 1999 ha superato la precedente logica mansionariale, stabilendo che il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai profili professionali, dagli ordinamenti didattici, dalla formazione post-base e dai codici deontologici, facendo salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni interessate.

Il campo professionale, quindi, non è ricondotto dal legislatore a una sola fonte.

L’evoluzione della formazione o della competenza individuale non può trasformarsi autonomamente in una nuova attribuzione professionale.

Ma vale anche il ragionamento inverso.

Se cambiano le conoscenze, la formazione, le tecnologie, i modelli assistenziali e l’organizzazione sanitaria, l’ordinamento deve poter verificare nel tempo se i confini esistenti siano ancora appropriati.

Altrimenti emerge un paradosso: chiediamo ai professionisti di formarsi continuamente, specializzarsi, acquisire competenze avanzate e assumere maggiori responsabilità, ma rischiamo contemporaneamente di considerare il perimetro delle attività come un dato sottratto a qualsiasi verifica.

Il problema non è conquistare nuovi spazi professionali.

È evitare che i confini vengano definiti senza un metodo verificabile.

L’evoluzione delle competenze non dovrebbe partire dalla necessità di sottrarre attività a una professione per attribuirle a un’altra. Dovrebbe partire da una domanda diversa:

quale attribuzione delle attività e delle responsabilità, sulla base delle evidenze scientifiche e organizzative disponibili, garantisce maggiore sicurezza, appropriatezza e qualità per il cittadino?

Non significa cancellare le differenze tra le professioni sanitarie né sostenere che tutte le attività possano essere svolte da tutti.

Significa chiedere che i confini siano appropriati, non semplicemente esistenti.

Distinguere le competenze è necessario. Ma la mera distinzione non garantisce, da sola, che il confine sia appropriato.

Anche la distinzione tra “atto medico” e “atto sanitario”, pur potendo essere utile per individuare differenti ambiti di attività e responsabilità, non può diventare da sola la soluzione a ogni problema di attribuzione professionale.

Prima di ricondurre un’attività a un determinato ambito professionale occorre chiedersi quali conoscenze e abilità richieda, quale livello di autonomia e responsabilità comporti e quale formazione sia necessaria per esercitarla.

È questo il terreno sul quale diritto, formazione e organizzazione sanitaria dovrebbero incontrarsi.

La sicurezza del paziente non dipende dalla maggiore rigidità possibile dei confini.

Dipende dalla loro appropriatezza.

Attribuire una funzione a chi non possiede formazione e competenze adeguate rappresenta un rischio evidente. Ma un sistema sicuro deve anche essere capace di riconoscere, attraverso percorsi formali e verificabili, l’evoluzione delle competenze quando questa sia sostenuta dalla formazione, dalle evidenze disponibili e coerente con sicurezza e appropriatezza.

Serve, allora, un metodo capace di partire dall’analisi delle attività e della loro complessità, individuare conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità necessarie, definire i percorsi formativi e i sistemi di verifica e, infine, tradurre questi elementi in perimetri di esercizio formalmente riconosciuti dall’ordinamento.

Il punto non è, dunque, se le competenze debbano avere confini.

Devono averli.

La vera questione è se quei confini siano ancora coerenti con la formazione, le conoscenze, le abilità, l’autonomia e le responsabilità richieste dalla sanità contemporanea.

Forse, allora, alla domanda:

“Di chi è questo atto?”

dovremmo farne precedere un’altra:

“Quali conoscenze e abilità richiede questa attività, quale livello di autonomia e responsabilità comporta e quale formazione è necessaria per esercitarla? E attraverso quali criteri l’ordinamento deve stabilire chi possa farlo?”

È su queste domande che dovrebbe essere costruito il confine.

Per tutelare il paziente, certamente.

Ma senza confondere la tutela con l’immobilità.

I limiti servono. I recinti no.

Mattia La Rovere Petrongolo
Mops Movimento Nazionale delle Professioni Sanitarie

10 Settembre 2026

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