In G.U. la documentazione per il riconoscimento degli Irccs

In G.U. la documentazione per il riconoscimento degli Irccs

In G.U. la documentazione per il riconoscimento degli Irccs
Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 149 del 27 giugno 2013, stabilisce che le strutture dovranno produrre, in forma cartacea e su supporto informatico, la documentazione individuata negli allegati. E la Regione competente dovrà acquisire il parere dei competenti uffici dei ministeri affiancanti.

Il decreto del ministero della Salute 14 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, stabilisce i criteri e la documentazione necessaria per il riconoscimento del carattere scientifico gli istituti pubblici e privati.

Personalità giuridica; titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari; economicità ed efficienza dell'organizzazione; qualità delle strutture e livello tecnologico delle attrezzature; caratteri di eccellenza del livello dell'attività di ricovero e cura di alta specialità direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di un'attività di ricerca biomedica riconosciuta a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare una più alta qualità dell'attività assistenziale, attestata da strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale; caratteri di eccellenza della attività di ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla specifica disciplina assegnata; dimostrata capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati indipendenti; certificazione di qualità dei servizi secondo procedure internazionalmente riconosciute.
Questi i capitoli riportati nella documentazione presente tra gli allegati al decreto.

Ai fini del riconoscimento del carattere scientifico, gli Istituti pubblici e privati, unitamente alla domanda presentata alla Regione competente per territorio, dovranno poi produrre, in forma cartacea e su supporto informatico, questa documentazione, comprovante la titolarità dei requisiti. Tale documentazione sarà inoltrata al Ministero della Salute dalla Regione interessata, che deve indicare la sede effettiva di attività della struttura e la disciplina per la quale si richiede il riconoscimento, evidenziando, con proprio provvedimento deliberativo, la coerenza del riconoscimento con la propria programmazione sanitaria.
La Regione comptente per territorio eventualmente in piano di rientro, infine, dovrà acquisire il parere dei competenti uffici dei ministeri affiancanti.
 

28 Giugno 2013

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