Banche del ‘latte umano’ e diritti delle donatrici. Ok del Garante Privacy a linee d’indirizzo

Banche del ‘latte umano’ e diritti delle donatrici. Ok del Garante Privacy a linee d’indirizzo

Banche del ‘latte umano’ e diritti delle donatrici. Ok del Garante Privacy a linee d’indirizzo
Parere favorevole del Garante alle linee di indirizzo per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, controllo, distribuzione del latte donato. Il provvedimento è volto a definire criteri uniformi per la costituzione ed organizzazione del servizio di raccolta, stoccaggio, controllo e distribuzione del latte, e fissa i requisiti essenziali e gli indicatori di qualità ed efficienza degli stessi.

Il Garante della Privacy ha dato parere favorevole sullo schema di Linee di indirizzo nazionale per l'organizzazione e la gestione delle banche dati del latte umano, donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno. Tale provvedimento, sottoposto all'Autorità dal Ministero della Salute, è volto a definire criteri uniformi per la costituzione ed organizzazione del servizio di raccolta, stoccaggio, controllo e distribuzione del latte, e fissa i requisiti essenziali e gli indicatori di qualità ed efficienza degli stessi.
 
Il parere favorevole del Garante è stato reso su una versione aggiornata dello schema di Linee di Indirizzo che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggerite dall'Autorità ai competenti uffici del Ministero. Tali osservazioni hanno riguardato l'individuazione dei soggetti che possono accedere ai dati; la definizione delle finalità perseguite dal registro delle donatrici; la tipologia dei dati sanitari raccolti e le misure di sicurezza. Il tempo di conservazione dei dati è stato inoltre limitato al periodo di utilizzabilità del latte prelevato, prevedendo che esso non debba comunque superare i 12 mesi dalla donazione.
 
Nel testo esaminato dall'Autorità è stato stabilito, inoltre, che le informazioni personali raccolte nei registri non siano direttamente identificative delle donatrici, ma siano attinenti ai soli dati clinici, anamnestici e relativi ai risultati infettivologici indispensabili per garantire la sicurezza della somministrazione del latte. Tali informazioni devono essere raccolte solo dopo che la donatrice abbia fornito il proprio consenso al trattamento dei dati e che sia stata adeguatamente informata rispetto alle finalità perseguite e sui diritti che può esercitare.
Nello schema si precisa, infine, che l'informativa fornita alla donatrice deve evidenziare che il consenso al trattamento dei dati per la ricerca scientifica deve essere manifestato in modo specifico e distinto, rispettando la facoltà dell'interessata di aderire o meno alla ricerca

02 Agosto 2013

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