Ddl Marinello. Parere favorevole dalla commissione Affari Sociali. “Su odontoiatria si coordini il testo con il ddl concorrenza”

Ddl Marinello. Parere favorevole dalla commissione Affari Sociali. “Su odontoiatria si coordini il testo con il ddl concorrenza”

Ddl Marinello. Parere favorevole dalla commissione Affari Sociali. “Su odontoiatria si coordini il testo con il ddl concorrenza”
Procede l'iter del provvedimento in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali, già approvato al Senato. Nel parere è stato sottolineato come il ddl Marinello preveda in tema di odontoiatria, al pari del ddl concorrenza, il requisito dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri per il direttore sanitario. A differenza di quest'ultimo, però, nel testo licenziato dalla XII commissione si richiede anche l'iscrizione all'Albo da almeno 7 anni. IL PARERE

Via libera dalla commissione Affari Sociali della Camera al disegno di legge Marinello in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. Il provvedimento, già approvato dal Senato, ha ricevuto ieri parere favorevole dalla XII commissione con l'inserimento di due osservazioni. Nel parere si legge, infatti che, in tema di odontoiatria, l'articolo 4-bis del ddl Marinello, al pari dell'articolo 47 ddl concorrenza, prevede il requisito dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri per il direttore sanitario. A differenza di quest'ultimo, però, nel testo licenziato dalla XII commissione si richiede anche l'iscrizione all'Albo da almeno 7 anni. Da qui la richiesta di valutare il possibile coordinamento tra i due provvedimenti.
 
Quanto al contenuto del ddl Marinello, l'articolo 1 del provvedimento, al comma 1, reca modifiche all'articolo 348 del codice penale, nel senso di elevare la pena della reclusione – da sei mesi a tre anni – e della multa – da 10.000 a 50.000 euro – nei confronti dell'esercizio abusivo di una professione. Si prevedono, altresì, determinate pene nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il predetto reato ovvero che ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato stesso.

Il comma 2 modifica l'articolo 589 del codice penale, concernente la fattispecie dell'omicidio colposo, stabilendo che si applica una pena aggravata – reclusione da tre a dieci anni – se la morte per colpa è causata nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria.
 
Il comma 3 interviene sul delitto di lesioni personali colpose, di cui all'articolo 590 del codice penale, di nuovo per prevedere una pena aggravata quando la lesione grave o gravissima sia cagionata nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria. In particolare, se le lesioni sono gravi, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se le lesioni sono gravissime, la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni. 
 
L'articolo 2 modifica il testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934, intervenendo sull'articolo 123, relativo alla professione di farmacista, sostanzialmente per depenalizzare la condotta di detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti quando dalle particolari modalità della stessa sia possibile desumere che i farmaci non siano destinati al commercio.
La proposta di legge, intervenendo sull'articolo 123, introduce una sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.500 a 3.000 euro) a carico del farmacista che detenga farmaci scaduti, guasti o imperfetti se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio.
 
 
L'articolo 3 della proposta di legge modifica l'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, nel senso di aumentare l'entità della sanzione (da 2.500 a 7.500 euro) nei confronti di coloro che esercitino abusivamente un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. 
 
L'articolo 4 modifica l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, concernente la disciplina della professione di mediatore, che ad oggi sanziona con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo, prevedendo altresì che a coloro i quali siano incorsi per tre volte nella sanzione amministrativa, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale per l'esercizio abusivo di una professione. La proposta di legge in esame prevede l'applicazione della sanzione penale alla prima reiterazione della condotta illecita, senza attendere la terza violazione.
 
L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, concernente l'esercizio dell'attività odontoiatrica.  Si prevede, in particolare, l'obbligo per ogni società operante nel settore odontoiatrico di nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva.  

22 Luglio 2016

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