“Operatore all’assistenza veterinaria”. Tar sospende delibera Emilia Romagna

“Operatore all’assistenza veterinaria”. Tar sospende delibera Emilia Romagna

“Operatore all’assistenza veterinaria”. Tar sospende delibera Emilia Romagna
Sì con ordinanza all’istanza cautelare proposta da Fnovi e Sivemp avverso la contestata Delibera della Giunta Regionale sull'istituzione di una nuova figura professionale. Prossima udienza il 28 febbraio 2017. ORDINANZA

Il Tar dell’Emilia Romagna “accoglie l’istanza cautelare limitatamente ai fini della fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso (udienza pubblica del 28 febbraio 2017)”. Così I giudici amministrativi nell’ordinanza che ha sospeso la delibera della Regione Emilia Romagna che ha previsto l'istituzione di una nuova figura professionale denominata “Operatore all’assistenza veterinaria”. Contro il provvedimento la Fnovi prima, e immediatamente dopo il Sivemp, hanno impugnato la Delibera in quanto alla nuova figura vengono date “attribuzioni mediante l'individuazione di funzioni invece peculiari e dunque proprie e riservate al medico veterinario; una nuova professionalità che la Regione avrebbe voluto impiegare presso aziende e operatori privati ma anche e perfino nelle aziende pubbliche, vale a dire nel Ssn”.
 
“Nella prima udienza del 15 u.s. – scrivono Fnovi e Sivemp in una nota – , per l'esame dell'istanza di sospensiva, nella quale la FNOVI ha efficacemente prospettato tutte le ragioni per le quali la Delibera in questione viola le prerogative di tutti i medici veterinari, è altresì intervenuto il SIVeMP per sottolineare l'illegittimità del provvedimento determinata dalla previsione dell'impegno nel S.S.N. di una figura priva di ogni requisito di legge. All'esito della discussione il Tar dell’Emilia Romagna si è pronunciato, come indicato nell'Ordinanza, ai sensi del comma 10 dell’art. 55 del Codice del Processo Amministrativo il quale recita: “il Tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione …”.”
 
“Il risultato – conclude il comunicato – è di particolare soddisfazione, anche in prospettiva della discussione del merito. Infatti, al di là del noto orientamento restrittivo della Sezione II del Tar di Bologna alla concessione delle sospensive, in questo caso non si tratta di una "mera sospensiva" come nelle previsioni del comma 9 dell’art. 55 C.P.A., ma di un'Ordinanza che, sulla base di una valutazione in termini di prevedibile accoglimento del ricorso, opta per tutelare le ragioni del ricorrente non in via provvisoria ma direttamente con una decisione nel merito e quindi con decisione dotata di motivazione completa e diffusa; l'udienza per la discussione del merito è pertanto già stata fissata a breve termine”.

18 Novembre 2016

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