Cassazione. La responsabilità e il risarcimento scattano anche quando l’intervento chirurgico non fa danni ma è inutile 

Cassazione. La responsabilità e il risarcimento scattano anche quando l’intervento chirurgico non fa danni ma è inutile 

Cassazione. La responsabilità e il risarcimento scattano anche quando l’intervento chirurgico non fa danni ma è inutile 
Un intervento chirurgico eseguito a regola d'arte che però non porta alcun giovamento alla patologia del paziente è inutile e configura un danno risarcibile in quanto ingiustificata ingerenza sulla sfera psico-fisica della persona. Così ha deciso la Cassazione Lavoro con la sentenza n. 12597/2017 bocciando una decisione contraria della Corte d'Appello. LA SENTENZA.

L’intervento chirurgico è corretto, eseguito a regola d’arte e non ha peggiorato le condizioni patologiche del paziente? Se però è del tutto inutile a portare a questo un beneficio, si configura come una ingiustificata ingerenza sulla sfera psico-fisica della persona e genera un danno risarcibile.
 
È questa la decisione della Corte di Cassazione, III sezione civile, nella sentenza n. 12597/2017 che entrando nel merito della responsabilità sanitaria ha in parte accolto il ricorso per risarcimento danni di una paziente a seguito dell'intervento chirurgico a cui si era sottoposta in una Casa di Cura alla spalla sinistra rivelatasi superflua anche se correttamente eseguita.
 
La Corte d'Appello aveva rigettato il ricorso valutando che, come confermato da CTU, l'intervento era stato correttamente eseguito e non c’erano lesioni o postumi conseguenti, oppure lesioni che potessero determinare invalidità temporanea o permanente a carico della donna.
 
Ma la donna ha ricorso in Cassazione portando la motivazione che ci si era basati solo su questi elementi, senza valutare il suo stato di salute inalterato a seguito di un intervento sostanzialmente inutile, con tutte le conseguenze di natura patrimoniale e non patrimoniale dovute al mantenimento della patologia.
 
Questo è avvenuto perché, spiega la sentenza, la struttura sanitaria dove è avvenuto l’intervento ha omesso l'esecuzione dei trattamenti preparatori necessari per assicurarne l'esito positivo, e l'esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi: una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell'obbligazione, secondo i giudici.
 
E il danno-conseguenza per la persona è di natura non patrimoniale,  sia per la limitazione che per la sofferenza: per il tempo necessario alle fasi preparatorie di esecuzione e postoperatorie dell'intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva evidenza della inutilità dell'intervento.
 
Per questo duplice comportamento omissivo, prosegue la Cassazione, l'esecuzione dell'intervento è risultata inutile, nonostante la correttezza della tecnica impiegata per eseguirlo, “e ciò è stato percepito sia dal primo giudice che dal secondo, i quali vi hanno anche ravvisato una condotta di inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria”.
 
I comportamenti omissivi hanno determinato un danno evento con l’ingerenza nella sfera psico-fisica della paziente del tutto ingiustificata e non giustificata dal consenso all'intervento, oltre che un danno conseguenza che si identifica sia nella menomazione del normale agire della persona, sia nella sofferenza ricollegabile al successivo esito non risolutivo dell'intervento.
 
Secondo la Cassazione l'esistenza di questi danni-conseguenza è stata illegittimamente negata e, quindi, la decisione della Corte d’Appello è errata nel momento in cui non li ha riconosciuti e non ha proceduto alla loro liquidazione e quantificazione che spetterà al giudice del rinvio.
 
Quanto al danno da perdita di chance, che la Corte d'Appello ha escluso mancando un'apposita domanda della paziente, la Cassazione ritiene di aderire al principio espresso dalla sentenza n. 7193 del 2015, secondo cui: "In tema di responsabilità civile, la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicché, pur quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro cessante (nella specie, perdita di "chance" lavorativa), la cui richiesta non può, pertanto, considerarsi domanda nuova, come tale inammissibile".
 
Il danno da perdita di chance, precisa la Cassazione, non va dunque considerato come domanda diversa, poiché tale perdita è una componente dell'unico diritto al risarcimento del danno insorto dall'illecito. E’ sufficiente quindi, secondo la Cassazione, aver formulato nella domanda richiesta di risarcimento di tutti i danni e aver allegato i fatti.

03 Luglio 2017

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