Rette RSA e Alzheimer: la giurisprudenza svolta. Per la prima volta un Tribunale condanna direttamente anche una Regione

Rette RSA e Alzheimer: la giurisprudenza svolta. Per la prima volta un Tribunale condanna direttamente anche una Regione

Rette RSA e Alzheimer: la giurisprudenza svolta. Per la prima volta un Tribunale condanna direttamente anche una Regione

La sentenza n. 7943/2026 del Tribunale di Roma chiude un percorso giurisprudenziale decennale e riposiziona il perimetro della responsabilità nel sistema sociosanitario. Per Consulcesi & Partners è un punto di non ritorno per il contenzioso nazionale.

Negli ultimi anni la giurisprudenza in materia di rette RSA per pazienti con Alzheimer e demenze gravi si è consolidata attorno a un principio: quando le prestazioni hanno un’alta componente sanitaria, rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza e devono essere finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale. Lo aveva già affermato la Cassazione (ord. n. 26943/2024), lo avevano confermato le Corti d’Appello di Milano (n. 1644/2025) e Roma (n. 5696/2025).

La sentenza n. 7943/2026, depositata il 20 maggio dal Tribunale di Roma, aggiunge un elemento che mancava: la condanna diretta della Regione Lazio. Non più solo le ASL, non più solo le strutture, ma anche l’ente di governo del sistema sanitario regionale, nella sua funzione di programmazione, coordinamento e finanziamento.

“Il Tribunale supera l’impostazione che individuava nelle sole ASL i soggetti responsabili”, osserva Bruno Borin, responsabile del team legale di Consulcesi & Partners (C&P). “Riconosce alla Regione un ruolo diretto, con conseguente imputazione dei rapporti giuridici. Questo riposiziona l’intera architettura del contenzioso”.

Secondo l’analisi di Consulcesi & Partners, la sentenza interviene su tre snodi destinati a produrre effetti sull’intero contenzioso nazionale.
Legittimazione passiva della Regione. La Regione non è più un soggetto di secondo livello: risponde direttamente in giudizio per i rapporti giuridici derivanti dal suo ruolo di governance del SSR.
• Inscindibilità delle prestazioni. Nei casi di grave non autosufficienza, la componente sanitaria e quella socioassistenziale non sono separabili ai fini del riparto dei costi, quando inserite in un progetto terapeutico individualizzato.
• Prescrizione decennale. Le somme versate sono qualificate come indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), con esclusione della prescrizione breve e applicazione del termine ordinario di dieci anni.

La decisione si inserisce in un quadro giurisprudenziale che si sta rapidamente orientando in senso favorevole alle famiglie. Il percorso è stato segnato da tappe progressive: dalla Cassazione che ha fissato il principio di inscindibilità, alle Corti d’Appello che ne hanno applicato le conseguenze sui contratti, fino a oggi, con un giudice di merito che coinvolge direttamente l’ente regionale.

Sul piano pratico, la sentenza apre tre scenari per i procedimenti in corso o in fase di valutazione: l’ampliamento dei soggetti convenibili in giudizio; il rafforzamento delle posizioni già avanzate nei confronti di ASL e strutture; la possibilità di recuperare somme versate in un arco temporale più lungo grazie al termine di prescrizione decennale.

“Si rafforza l’ipotesi che la responsabilità non sia limitata al rapporto tra cittadino, ASL e struttura”, aggiunge Borin. “La crescente stratificazione giurisprudenziale sta determinando un aumento delle azioni promosse dalle famiglie. Chi ha già avviato un contenzioso ha ora argomenti aggiuntivi; chi stava valutando di farlo ha oggi un quadro più solido”.

Secondo il rapporto Alzheimer Europe 2025, in Italia le persone affette da demenza sono oggi oltre 1,43 milioni, con una proiezione di crescita fino a 2,2 milioni entro il 2050. Le rette RSA rappresentano una delle principali voci di spesa per le famiglie: tra 1.900 e 3.000 euro mensili, per percorsi assistenziali che possono superare i 70.000 euro complessivi. La progressiva sedimentazione della giurisprudenza sui LEA e sulla responsabilità sanitaria sta trasformando quello che per anni è stato un contenzioso di nicchia in un fronte di massa. La sentenza del Tribunale di Roma ne accelera l’evoluzione.

27 Maggio 2026

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