Gentile Direttore,
una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione staccata di Brescia), la sentenza n. 01174 pubblicata il 24 agosto 2026, traccia un solco nel panorama giurisprudenziale, ridisegnando l’architettura manageriale del SSN.
Il pronunciamento non si limita a respingere il ricorso promosso dalla FNOMCeO contro l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, ma elabora un’interpretazione evolutiva di portata sistematica, sancendo il definitivo superamento di anacronistiche pretese di esclusività di matrice medica.
Al centro del contenzioso figurava l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di supplenza di direttore della Struttura Complessa “Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente”. La decisione dell’ATS di aprire la selezione non solo ai dirigenti medici, ma anche ai dirigenti delle professioni sanitarie (infermieristica, tecnica, della riabilitazione, della prevenzione e ostetrica), aveva sollevato le forti obiezioni dei ricorrenti, che lamentavano una presunta inadeguatezza tecnico-scientifica delle professioni sanitarie per il ruolo vacante.
Il TAR ha smantellato tale assunto partendo da un’analisi fattuale: le funzioni della struttura in questione non attengono all’erogazione diretta di prestazioni cliniche o diagnosi sui singoli pazienti ma, piuttosto, si concentrano sulla prevenzione collettiva, sulla tutela della salute pubblica e sul monitoraggio dei rischi ambientali.
Un passaggio della sentenza sancisce “la Struttura Complessa in questione non ha tra i propri compiti l’erogazione diretta di prestazioni mediche, ma solo funzioni legate alla prevenzione, vigilanza e programmazione, che ben possono essere svolte anche da dirigenti non medici, qualora il relativo percorso di formazione professionale abbia affrontato specificamente questi temi”.
Ma il principio di diritto più dirompente ed interessante espresso dai giudici amministrativi risiede nell’interpretazione sistematica della normativa vigente. Il TAR stabilisce a chiare lettere che la dirigenza medica e la dirigenza delle professioni sanitarie non viaggiano su binari paralleli e incomunicabili. Al contrario, esse confluiscono e rientrano a pieno titolo nell’unitaria categoria della dirigenza sanitaria.
In altro passaggio recita “l’avviso pubblico, coerentemente, non richiede vere e proprie competenze mediche, ma piuttosto competenze di carattere gestionale ed organizzativo. Tali competenze ben possono essere possedute anche da dirigenti delle professioni sanitarie che abbiano svolto specifici percorsi professionali. In questo quadro, sarebbe irragionevole restringere la partecipazione ai soli dirigenti medici, privando l’amministrazione sanitaria di un più ampio bacino per la scelta di professionalità utili. Altrimenti detto, non vi era alcuna ragione per limitare la partecipazione ai soli dirigenti dell’area medica, come preteso dai ricorrenti, essendo richiesto piuttosto il possesso di capacità manageriali. Del pari, non vi era alcuna ragione per non conferire il relativo incarico ad un dirigente delle professioni sanitarie, come è avvenuto, qualora lo stesso possedesse i requisiti e le competenze richieste”.
Da questo inquadramento dogmatico deriva una conseguenza pratica rilevante: è pienamente legittimo conferire incarichi di direzione di Struttura Complessa anche ai dirigenti delle professioni sanitarie.
Per quanto concerne la disciplina in materia di conferimento degli incarichi, i giudici si spingono oltre, affrontando di petto lo scoglio normativo rappresentato dalle disposizioni più datate, le quali, essendo antecedenti al D.lgs 502/1992, non contemplavano affatto le professioni sanitarie nei ruoli apicali. Il TAR adotta un’ermeneutica coraggiosa e modernizzatrice, statuendo che la vecchia normativa debba essere rigorosamente interpretata alla luce della Legge 251/2000 istitutiva della dirigenza delle professioni sanitarie. In passaggi di rara nitidezza giuridica, la sentenza arriva a teorizzare un’esplicita “abrogazione implicita per incompatibilità” della precedente riserva in favore dei soli dirigenti medici. Si depura così il sistema da norme oramai incompatibili con la nuova fisionomia multidisciplinare del SSN.
Infine, la sentenza di Brescia segna una netta vittoria per l’ATS anche sul fronte formale dei requisiti di partecipazione all’avviso. Gli Ordini ricorrenti, infatti, contestavano un’asserita disparità di trattamento poiché l’avviso richiedeva anzianità differenti: 7 o 10 anni per i medici, contro i 5 anni per i dirigenti delle professioni sanitarie. Il TAR ha respinto categoricamente questa doglianza, validando la lineare spiegazione fornita dall’Azienda sanitaria. I giudici amministrativi rilevano come il percorso di inquadramento sia strutturalmente diverso tra le due categorie: mentre il medico neo-assunto viene immediatamente inquadrato nella qualifica dirigenziale, il professionista sanitario affronta una trafila nettamente più articolata. Per accedere alla dirigenza delle professioni sanitarie, infatti, occorrono il possesso di una laurea magistrale, l’iscrizione al relativo Albo e ben cinque anni di servizio prestato nella specifica professionalità. Valutando il percorso formativo e lavorativo nella sua complessità, il TAR conclude che le due anzianità finiscono sostanzialmente per equivalersi.
Non ravvisano, pertanto, alcuna arbitraria o irragionevole disparità di trattamento nella formulazione dell’avviso.
In definitiva, ci troviamo di fronte a un verdetto-faro che restituisce al SSN una flessibilità manageriale moderna, in cui il merito, le competenze organizzative e l’estrazione professionale prevalgono su rendite di posizione, aprendo una nuova era per la dirigenza sanitaria.
Maurizio Martinelli
Tecnico della Prevenzione Albo Roma
Luca Larini
Tecnico della Prevenzione Albo Pisa Livorno Grosseto