Cassazione. Infermiera assolta per un danno subentrato a un paziente (shock emorragico post-operatorio) perché non si può dimostrare che la struttura sarebbe potuta intervenire

Cassazione. Infermiera assolta per un danno subentrato a un paziente (shock emorragico post-operatorio) perché non si può dimostrare che la struttura sarebbe potuta intervenire

Cassazione. Infermiera assolta per un danno subentrato a un paziente (shock emorragico post-operatorio) perché non si può dimostrare che la struttura sarebbe potuta intervenire
Per la Cassazione (sentenza 39497 del 29 agosto 2017) manca la prova che la struttura alle 4 di notte fosse in grado di eseguire gli esami di laboratorio disposti la mattina successiva. Né è provato che in caso di condotta diligente l'evento si sarebbe potuto impedire. LA SENTENZA:

L'infermiera del turno di notte non può essere considerata responsabile dello shock emorragico, per non aver allertato il medico di guardia sul peggioramento delle condizioni del paziente che si lamentava.

Per la Cassazione (sentenza 39497 del 29 agosto 2017) manca anche la prova che la struttura alle 4 di notte fosse in grado di eseguire gli esami di laboratorio disposti la mattina successiva. Né è provato che in caso di condotta diligente l'evento si sarebbe potuto impedire.

I fatti
A Torino, nel 2011, un medico e un’infermiera di una casa di cura convenzionata erano stati condannati a due mesi di reclusione per aver permesso che la situazione clinica di un paziente si aggravasse fino allo shock emorragico (lesioni personali colpose).
Il medico aveva operato il paziente di addomino-plastica, l’infermiera era addetta al post operatorio. Secondo gli estremi della condanna, entrambi, con la loro condotta omissiva hanno permesse l’aggravamento della complicanza, consentendo l’insorgenza dello shock emorragico.
Nello specifico, l’infermiera durante la notte, aveva rilevato lo stato di agitazione del paziente, il dolore di quest’ultimo allo scroto e la pressione arteriosa scesa a 90/60, ma non si era premurata di avvisare il medico di guardia.

Il ricorso

L’infermiera da quel momento ricorre da sola in Cassazione e la Corte le dà ragione: non è possibile addebitare all'infermiera di turno la responsabilità dello shock emorragico riportato da un paziente, per il solo fatto che questa, nonostante le lamentele, non ha allertato il medico di guardia sul peggioramento delle condizioni di salute del malato.
Secondo i giudici è infatti necessaria la prova che, nel cuore della notte, la struttura sanitaria fosse in grado di garantire gli esami di laboratorio necessari a diagnosticare la complicanza emorragica e che, se l'infermiera avesse avvisato il medico, questo avrebbe potuto compiere immediatamente gli interventi utili a impedire l'aggravarsi e il complicarsi della condizione di shock emorragico.

Le motivazioni

In questo caso, non era stata dimostrata nessuna di queste circostanze, né se durante la notte la condizione del paziente fosse ancora reversibile e gli interventi iniziati la mattina seguente potevano essere anticipati.
Mancava, insomma, il “necessario giudizio controfattuale” indispensabile per stabilire l’effettiva rilevanza della condotta del sanitario e, di conseguenza, l’effetto delle cure omesse (Cass., Sez. IV Penale, 30 maggio 2013, n. 23339) o, come si legge nella sentenza, la “dimostrazione del giudizio controfattuale è necessario per accertate la configurabilità della ineludibile relazione causale tra la condotta omissiva addebitata all’indagato e l’evento; e, pertanto, deve essere dimostrato al fine di accertare la sussistenza della responsabilità”.

Per i giudici di legittimità, insomma,  è indispensabile per accertare l’effettiva relazione causale tra la condotta omissiva dell’infermiera e l’evento e la mancanza o l’incongruente dimostrazione del giudizio controfattuale pone “il ragionevole dubbio riguardo alla reale efficacia condizionante della condotta omissiva in relazione al determinarsi dell’evento”.
La relativa indagine viene quindi affidata al giudice di rinvio.

11 Settembre 2017

© Riproduzione riservata

Diagnostica sul territorio. In Gazzetta il decreto con i 235,8 milioni per apparecchiature a Case di comunità, studi di medici di famiglia e pediatri
Diagnostica sul territorio. In Gazzetta il decreto con i 235,8 milioni per apparecchiature a Case di comunità, studi di medici di famiglia e pediatri

Via libera al nuovo assetto per l’utilizzo dei 235,8 milioni di euro destinati alle apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. È...

Lazio. L’attività infermieristica entra nella cartella clinica elettronica, al via la formazione
Lazio. L’attività infermieristica entra nella cartella clinica elettronica, al via la formazione

La Regione Lazio è la prima in Italia che, accogliendo la proposta del Coordinamento degli Ordini degli Infermieri del Lazio, ha voluto render operativo in tutte le sue aziende sanitarie...

Competenze dei biologi. Fno Tsrm e Pstrp: “Il decreto va corretto, a rischio la sicurezza delle cure”
Competenze dei biologi. Fno Tsrm e Pstrp: “Il decreto va corretto, a rischio la sicurezza delle cure”

Il testo del decreto sulle competenze dei biologi in esame alla Camera va corretto prima della definitiva approvazione. È la richiesta della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di...

Farmacisti con partita Iva. Corte d’Appello di Ancona conferma l’illecito: “Lavoro subordinato mascherato da autonomo”
Farmacisti con partita Iva. Corte d’Appello di Ancona conferma l’illecito: “Lavoro subordinato mascherato da autonomo”

La qualificazione di un rapporto di lavoro non dipende dal contratto firmato, ma da come la prestazione viene concretamente svolta. È il principio che emerge dalla sentenza n. 231/2026 della...