Ddl Lorenzin. Approvato il nuovo articolo 3-bis. Frenata su osteopati e chiropratici. E cambiano le regole per riconoscimento professioni

Ddl Lorenzin. Approvato il nuovo articolo 3-bis. Frenata su osteopati e chiropratici. E cambiano le regole per riconoscimento professioni

Ddl Lorenzin. Approvato il nuovo articolo 3-bis. Frenata su osteopati e chiropratici. E cambiano le regole per riconoscimento professioni
Si introduce una distinzione tra individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie. La prima potrà avvenire in sede di recepimento di direttive UE, su iniziativa da parte dello Stato, delle Regioni o delle associazioni professionali. In quest'ultimo caso il Ministero della Salute dovrà pronunciarsi entro sei mesi. L'istituzione verrà invece effettuata previo parere tecnico-scientifico del Css e con accordi sanciti in Conferenza Stato Regioni. Con decreto del Miur si dovrà poi definire l'ordinamento didattico della formazione universitaria delle nuove professioni. Per osteopati e chiropratici nessun riconoscimento automatico ma si eviterebbe lo ‘scoglio’ del parere della commissione tecnica previsto dalla legge 43/2006. IL TESTO

Svolta per le professioni sanitarie. Nel corso della seduta di ieri è stato approvato in Commissione Affari sociali l'emendamento del relatore Mario Marazziti che introduce l'articolo 3-bis al disegno di legge Lorenzin sugli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche. Si pone qui una distinzione tra individuazione ed istituzione di nuove professioni sanitarie.
 
L'individuazione, disciplinata dal comma 1, potrà avvenire in sede di recepimento di direttive comunitarie, per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, o ancora su iniziativa delle associazioni professionali. In quest'ultimo caso le associazioni interessate dovranno inviare un'istanza motivata al Ministero della salute che si pronuncerà entro i successivi sei mesi. In caso di valutazione positiva, verranno attivate le procedure richiamate dal comma 2.
 
L'istituzione, disciplinata dal comma 2, potrà essere effettuata previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza Stato Regioni recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Questi accordi dovranno individuare il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Successivamente, con decreto del Ministro dell'istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, verrà definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria delle nuove professioni sanitarie individuate. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni, si spiega infine, dovrà avvenire evitando "parcellizzazioni" e "sovrapposizioni" con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
 
Sarà questa la chiave di lettura per i lavori che impegneranno nei prossimi giorni la XII Commissione sugli articoli 4 e 5 riguardanti gli osteopati ed i chiropratici. In tal senso dovrebbero essere riformulati gli emendamenti presentati da Elena Carnevali (Pd) e Marco Rondini (Ln). Non ci sarà un loro riconoscimento automatico, nessuna 'sanatoria', bensì si dovrebbe parlare di una "individuazione" da parte dello Stato che permetterà loro di evitare lo ‘scoglio’ del parere della commissione tecnica previsto dalla legge 43/2006. In ogni caso verrebbero poi attivate, anche per loro, le procedure previste dal comma 2 con il decreto del Miur che dovrà occuparsi dei requisiti formativi necessari per il loro riconoscimento come professioni sanitarie.
 
Nel corso della seduta si è poi registrato uno 'scontro' tra il M5S ed il PD riguardo il riconoscimento degli Ordini delle professioni sanitarie come organi sussidiari dello Stato. Per Massimo Enrico Baroni (M5S) si verrebbe così a creare una nuova fattispecie, sinora non prevista dal diritto amministrativo, "in linea con la costante privatizzazione della sanità che caratterizza gli ultimi anni". "Gli Ordini delle professioni sanitarie, a partire dalla Fnomceo – ha sottolineato il deputato pentastellato – sono in grado di condizionare pesantemente l'operato del Governo e degli organi parlamentari e si oppongono a qualsiasi tentativo di modificare lo status quo".
 
"Gli Ordini – ha proseguito Baroni – sono caratterizzati anche dalla presenza di numerosi soggetti provenienti dalla massoneria e sono anche in grado di provocare una crisi di Governo. È inoltre assai grave che possano essere considerati organi sussidiari dello Stato soggetti che riscuotono centinaia di milioni di euro, avvalendosi di un potere 'paratributario', attraverso il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare, non potendo altrimenti esercitare la loro professione".
 
Anna Margherita Miotto (PD), in riferimento alle parole di Baroni, ha precisato che gli Ordini delle professioni sanitarie sono "considerati enti pubblici non economici senza alcuna ulteriore specificazione e che pertanto la previsione di considerarli organi sussidiari potrebbe servire a circoscriverne le funzioni. Nell'osservare che in ogni caso la natura di ente pubblico costituisce una garanzia, invito ad avere una maggiore fiducia sulla possibilità di valorizzare le procedure democratiche interne agli Ordini, ferma restando l'azione di vigilanza del Ministero della salute".
 
Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

14 Settembre 2017

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