Governo riconosca come “gravoso” anche il lavoro dei medici

Governo riconosca come “gravoso” anche il lavoro dei medici

Governo riconosca come “gravoso” anche il lavoro dei medici
Dal momento che per la esecuzione di varie prestazioni possono essere richieste in vario grado la forza muscolare, l’abilità o destrezza, la resistenza, il possesso di un equilibrio mentale ed emotivo, e la propensione alla formazione, si ritiene che anche altre attività lavorative non comprese negli elenchi potrebbero essere riconosciute gravose e usuranti.

A due mesi dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale 5 febbraio 2018 (G.U. del 5.3.2018) da parte del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economa con il quale sono state chiarite le 15 categorie di lavoratori, che svolgono una attività definita “gravosa”, ad avere diritto all’APE sociale e alla pensione anticipata, occorre, da parte del nuovo Governo inserire gli operatori laureati in medicina e chirurgia che svolgono la loro attività con analogo impegno dei loro colleghi già individuati nel decreto appartenenti alle professioni infermieristiche e ostetriche ospedaliere con attività organizzata in turni, soprattutto nel rispetto dei principi relativi ai diritti, all’uguaglianza e alla non discriminazione indicati, tra l’altro, nella Raccomandazione 205 del maggio 2017 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro su “Occupazione e lavoro dignitoso per la pace e la resilienza”.
 
Alla luce di tale provvedimento per identificare la cd gravosità di una determinata attività, si ricorre alla appartenenza o meno all’elenco pubblicato il 26 febbraio scorso, tralasciando gli elenchi dei “lavori gravosi” (legge 232/2016) e quello dei “lavori usuranti” ( d.lgs. 67/2011), generati dalle varie normative promulgate negli anni e collegate all’anticipazione della pensione. Non è stato considerato che il riconoscimento di un danno conseguente ad una determinata attività lavorativa avviene anche attraverso la funzione della sorveglianza sanitaria svolta dal Medico Competente ed è indipendente dall’elenco in cui è inclusa la medesima attività lavorativa.
 
Tutti i lavoratori della sanità oltre agli specifici rischi del comparto, compreso il “lavoro a turni” sono esposti, come si è registrato ultimamente anche a quello “aggressioni e violenze” per cui è ancora più evidente la “gravosità” della loro attività, ha detto Filippo Anelli, presidente della FNOMCeO. Ecco perché per questa categoria vanno valutate, infatti, non solo le caratteristiche fisiche e psicologiche del prestatore d’opera, ma anche il fattore età, per una questione di sicurezza ed incolumità. Accanto ai rischi tradizionali (fisici, chimici e biologici) va considerato il rischio organizzazione del lavoro.
 
In esso infatti sono compresi fattori condizionati dai processi di lavoro quali lavoro in turni, lavoro in continuo, lavoro notturno, sistemi efficaci di gestione e accordi per la pianificazione, il monitoraggio e il controllo degli aspetti attinenti alla salute e alla sicurezza, la manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza, gli accordi adeguati per far fronte agli incidenti e alle situazioni di emergenza, il rapporto con i pazienti e l’utenza.

Tutte queste situazioni se non analizzate con attenzione possono creare una condizione lavorativa responsabile di una serie di disturbi anche di tipo psicologico che rendono conflittuale le relazioni. Un altro aspetto dell’organizzazione del lavoro è quello relativo alla gestione dei rapporti interpersonali e gerarchici, la cui mancata soluzione può essere causa oltre che di sindromi da disadattamento con somatizzazioni a livello di diversi organi e apparati, anche del fenomeno dell’assenteismo.

L’assenza di corrette prescrizioni organizzative che possono, ad esempio, avere contenuto sia di tipo semplicemente tecnico che ergonomico e igienistico può essere causa di nocività. Si deve però tener presente che ciò può non essere dovuto a negligenza o impreparazione, ma alla reale mancanza di adeguate conoscenze che potranno essere acquisite in futuro anche sulla base di esperienze precedenti.

La normativa vigente mira ad un giudizio di idoneità specifica alla mansione lavorativa, vale a dire finalizzato alla entità e alle modalità di un determinato lavoro: un individuo è idoneo a quel lavoro quando è in grado di eseguirlo con sufficiente rendimento, senza fenomeni di fatica, anzi con rapida capacità di ristoro, cioè di ritorno alle sue condizioni di riposo. Un lavoratore può essere idoneo ad un tipo di lavoro e non ad un altro, anche di pari gravosità, ma in differenti condizioni, per esempio ambientali. In realtà la idoneità non è toti- o polivalente, ma monovalente, ossia si riferisce alle singole particolari attività.
 
Le condizioni fisiche o psicologiche di idoneità di un soggetto esprimono un concetto qualitativo in rapporto alla capacità di adattamento dei singoli apparati organici dell’individuo per un determinato periodo di tempo ad un lavoro la cui entità e gravosità devono essere correlate alla capacità lavorativa.
 
Dal momento che per la esecuzione di varie prestazioni possono essere richieste in vario grado la forza muscolare, l’abilità o destrezza, la resistenza, il possesso di un equilibrio mentale ed emotivo, e la propensione alla formazione, si ritiene che anche altre attività lavorative non comprese negli elenchi potrebbero essere riconosciute gravose e usuranti.

Domenico Della Porta
Presidente Osservatorio Nazionale Malattie Occupazionali e Ambientali
Università degli Studi Salerno

Domenico Della Porta

14 Giugno 2018

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