Deroga iscrizione Ordine. Governo accoglie Odg che chiede di valutare anche elementi “qualitativi” per iscrizione agli elenchi speciali

Deroga iscrizione Ordine. Governo accoglie Odg che chiede di valutare anche elementi “qualitativi” per iscrizione agli elenchi speciali

Deroga iscrizione Ordine. Governo accoglie Odg che chiede di valutare anche elementi “qualitativi” per iscrizione agli elenchi speciali
E’ quanto prevede un Ordine del giorno a prima firma Maria Teresa Bellucci (FdI) che il Governo ha accolto come raccomandazione. Nel testo si sottolinea che la norma approvata in manovra per la valutazione dell’iscrizione agli elenchi speciali si basa solo su “elementi quantitativi-temporali  e non anche qualitativi basati sul percorso formativo, sul titolo di studio conseguito, sulle modalità di accesso al mondo del lavoro, sull'inquadramento e sulla retribuzione”, che andrebbero invece tenuti in considerazione.

Con un Ordine del giorno accolto dal Governo come Raccomandazione in sede di esame finale della manovra economica lo scorso 29 dicembre si potrebbe riaprire la controversa questione della deroga all’iscrizione all’Ordine per quei professionisti sanitari che, pur non avendo i titoli specifici previsti dalla legge Lorenzin, hanno esercitato in regime di lavoro dipendente ovvero libero professionale, per almeno 36 mesi, anche non continuativi, nel corso degli ultimi 10 anni.
 
Una norma che ha spaccato in due il giudizio degli osservatori tra chi la vede come un “libera tutti” in barba alle nuove regole previste dalla riforma degli Ordini sanitari e chi, Governo in testa, la vede come l’opportuna soluzione per salvaguardare posti di lavoro e professionalità rimaste in una specie di limbo normativo.
 
Con questo ordine del giorno, a prima firma Maria Teresa Bellucci di Fratelli d’Italia, si chiede in sostanza al Governo di rivedere la disposizione inserendo nella valutazione di merito su chi può entrare negli elenchi speciali, in attesa di regolarizzare definitivamente la sua posizione continuando quindi ad esercitare senza rischio di abusivismo o licenziamento, anche elementi di “qualità” rispetto ai titoli conseguiti fino al momento della valutazione.
 
Tutto questo, si spiega nell’Odg, al fine di “salvaguardare solamente quei professionisti meritevoli che, pur non potendo oggi conseguire l'equivalenza, hanno titolo per proseguire nell'esercizio della professione e al tempo stesso impedire agli abusivi di trarre ingiusti, inconcepibili e immotivati vantaggi da questa situazione”. 
 
Come si potrà evitare il rischio paventato dall’Odg è presto per dirlo, come è presto per dire se questa raccomandazione sarà poi effettivamente “accolta” dal Governo con atti normativi o disciplinari conseguenti.
 
Intanto ecco il testo integrale dell’Odg in questione:
 
La Camera, 
premesso che: 
con la legge n. 3 del 2018 il Legislatore ha inteso ordinare 17 professioni sanitarie, con storie formative eterogenee, operative da decenni all'interno del sistema sanitario; 
 
la succitata legge prevede che l'esercizio delle 17 professioni sanitarie sia consentito solo a chi è iscritto al relativo albo e che tale iscrizione è consentita solo a coloro che posseggono un titolo idoneo;
 
di fatto si è in questo modo divisa la popolazione interessata in due gruppi dove nel primo sono inclusi coloro che possono iscriversi all'albo, ovvero i professionisti che oggi posseggono un titolo abilitante, equipollente o equivalente mentre nel secondo sono inclusi coloro che non possono iscriversi all'albo, ovvero coloro che potrebbero farlo se fossero messi nella condizione di richiedere e vedersi riconosciuta l'equivalenza, quelli che pur non potendo chiedere l'equivalenza hanno titoli che al momento dell'ingresso nel mondo del lavoro erano ritenuti idonei e quelli che hanno esercitato al di là di quel che era loro consentito, cioè gli abusivi;
 
appare evidente come la situazione delle tre fattispecie appartenenti al secondo gruppo presenti sostanziali differenze che richiedono la massima attenzione, in quanto gli abusivi non devono e non possono essere in alcun caso salvaguardati da Istituzioni e leggi dello Stato; 
 
nella legge di bilancio in esame si è ritenuto al comma 537 di fare ordine sulle situazioni succitate attraverso la previsione di soli elementi quantitativi – temporali e non anche qualitativi basati sul percorso formativo, sul titolo di studio conseguito, sulle modalità di accesso al mondo del lavoro, sull'inquadramento e sulla retribuzione;
 
la genericità degli elementi temporali non accompagnata da elementi qualitativi potrebbe determinare una vera e propria sanatoria per i soggetti che hanno esercitato al di là di quel che era loro consentito, cioè gli abusivi che esercitano una professione sanitaria senza averne titolo,
 
impegna il Governo
 
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad assumere ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere l'introduzione dei suddetti elementi qualitativi atti a salvaguardare solamente quei professionisti meritevoli che, pur non potendo oggi conseguire l'equivalenza, hanno titolo per proseguire nell'esercizio della professione e al tempo stesso impedire agli abusivi di trarre ingiusti, inconcepibili e immotivati vantaggi da questa situazione.
 
9/1334-B/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Bellucci, Bucalo, Ferro, Rampelli, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Trancassini, Maschio, Deidda, Prisco, Lollobrigida, Varchi, Mollicone.

02 Gennaio 2019

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