Esposizione professionale ad agenti chimici: adeguati con decreto Lavoro-Salute i limiti secondo indicazioni Ue

Esposizione professionale ad agenti chimici: adeguati con decreto Lavoro-Salute i limiti secondo indicazioni Ue

Esposizione professionale ad agenti chimici: adeguati con decreto Lavoro-Salute i limiti secondo indicazioni Ue
Lo schema di decreto interministeriale Lavoro e Salute, pronto per la Stato-Regioni, prevede due articoli e un allegato tecnico; l'articolo 1 prevede la sostituzione dell'allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008 attualmente in vigore, per adeguarlo a quanto previsto dalla Direttiva 20017/164/UE. IL DOCUMENTO.

Il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha riconosciuto criticità per quanto riguarda la fattibilità tecnica dei valori limite indicativi di esposizione professionale proposti per il monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria e per il monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera.

Lo stesso Comitato ha anche riconosciuto che attualmente vi sono difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione da utilizzare per dimostrare la conformità con il valoro limite proposto per il biossido di azoto negli ambienti sotterranei costitutiti da miniere e gallerie.

Si prevede quindi un periodo transitorio per le sole attività in ambienti sotterranei, in miniere e gallerie, per: monossido di azoto, biossido di azoto e monossido di carbonio, periodo che durerà 5 anni e terminerà nel 2023.

Lo schema di decreto interministeriale Lavoro e Salute, pronto per la Stato-Regioni, prevede due articoli e un allegato tecnico; l'articolo 1 prevede la sostituzione dell'allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008 attualmente in vigore, per adeguarlo a quanto previsto dalla Direttiva 20017/164/UE.

Rispetto a quanto previsto dalla Direttiva sono state introdotte due modifiche:
– riduzione del 50% del valore limite di esposizione professionale al diclorometano (50%};
– introduzione della nota cute per l’acido acrilico e il bisfenolo A.

L’articolo 2 prevede un periodo transitorio per l’applicazione dei valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio per le sole attività sotterranee in miniera e in galleria, che terminerà, appunto, il 21 agosto 2023.

Sullo schema di provvedimento è stato sentito Il Comitato consultivo previsto dall'articolo 232 del decreto legislativo 81/2008 (per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici) e le parti sociali in un apposito incontro il 17 luglio scorso.

31 Luglio 2019

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