L’omessa tempestiva diagnosi configura il reato di colpa medica. La Cassazione rinvia una sentenza di assoluzione alla Corte di Appello

L’omessa tempestiva diagnosi configura il reato di colpa medica. La Cassazione rinvia una sentenza di assoluzione alla Corte di Appello

L’omessa tempestiva diagnosi configura il reato di colpa medica. La Cassazione rinvia una sentenza di assoluzione alla Corte di Appello
Per la Cassazione (ordinanza 4245/2020, terza sezione civile) sono responsabili i medici che non hanno diagnosticato, in fase di prime dimissioni, il Morbo di Crohn da cui era affetto un ventenne poi deceduto. L'ORDINANZA.

Se in un primo ricovero i medici non accertano la vera causa della patologia di un paziente che, per questa, muore alla fine di un secondo ricovero per complicanza sopraggiunte, la circostanza che la salute del paziente non si sia aggravata tra un ricovero e l’altro non esclude di per sé la “colpa medica per condotta omissiva”.


 


A deciderlo è la Corte di Cassazione che con l’ordinanza 4245/2020 ha rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione la sentenza di assoluzione dei medici che il Tribunale prima e, appunto, la Corte di appello poi avevano emanato.


 


Il fatto


Un ventenne veniva ricoverato presso il reparto di Gastroenterologia di un'Azienda ospedaliera per forti dolori addominali – che accusava già da anni – e di un progressivo calo ponderale. 


 


Per far fronte al grave deperimento organico, gli veniva posizionato un catetere venoso centrale ("CVC") per la nutrizione parenterale.


 


Successivamente il paziente veniva dimesso con diagnosi di "grave malnutrizione in paziente con sindrome da malassorbimento verosimilmente secondaria a processo flogistico intestinale n.d.d. [natura da determinare]. Bulimia nervosa. Sindrome ansiosa".


 


Quattro giorni dopo, accusando ancora forti dolori addominali, il  giovane veniva di nuovo ricoverato e questa volta gli veniva diagnosticata una "grave malnutrizione da malassorbimento per morbo di Crohn". 


 


Di conseguenza, veniva sottoposto a terapia immuno-soppressiva e al nutrimento parenterale tramite CVC. Questo però determinava un'infezione della linea venosa centrale. Nei giorni successivi, le condizioni del ventenne peggioravano, fino al decesso per un'embolia polmonare da infezione del CVC.


 


L’ordinanza


La Corte d'appello aveva escluso la responsabilità dei sanitari e della struttura ospedaliera:


– la causa ultima della morte è l'infezione a seguito alla nutrizione parenterale tramite catetere venoso centrale (CVC);


– questo trattamento si sarebbe dovuto comunque attuare, anche se il morbo di Crohn fosse stato tempestivamente diagnosticato;


– non vi sarebbe quindi alcuna evidenza, neppure applicando il criterio del "più probabile che non", della circostanza che l'omessa diagnosi abbia concorso a determinare la morte del paziente.


 


E nel ragionamento ha un rilievo decisivo l'invarianza delle condizioni di salute nel tempo trascorso tra il primo e il secondo ricovero. 


 


Questo perché secondo la Corte di appello può dirsi che la probabilità di sviluppare l'infezione (causa diretta dell'embolia che ha provocato il decesso) non sia aumentata a causa del ritardo nella diagnosi, in quanto il quadro clinico complessivo del paziente non si è aggravato col tempo.


 


Per questa ragione, la Corte d’Appello evidenzia che “la condizione di grave compromissione organica in cui si trovava il paziente era analoga sia al momento del primo ricovero che al momento del successivo”.


 


Ma la Cassazione non è d’accordo perché “l'affermata invarianza delle condizioni dì salute del ventenne al momento dei due ricoveri è contraddetta dalla stessa Corte d'Appello, che altrove rileva: ‘non vi sono invece dati clinici (che, ove presenti, sarebbero stati rilevanti sul piano probatorio attesa la loro natura oggettiva e scientifica) attestanti quale fosse lo stato della malattia al momento delle dimissioni dall'ospedale bolognese, se cioè l'infiammazione intestinale propria del morbo di Crohn fosse stazionaria o peggiorata’”. 


 


Questa carenza di informazioni sull'effettivo stato di salute del paziente al momento delle prime dimissioni è, secondo la Cassazione, incompatibile “con l'asserzione secondo cui la sua situazione non si era aggravata nel tempo intercorso fra l'inizio del primo e del secondo ricovero”. 


 


“Si tratta – spiega l’ordinanza – dì un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che dà luogo alla violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Per altro verso, l'affermazione secondo cui i dati clinici, in concreto mancanti, ‘sarebbero stati rilevanti sul piano probatorio attesa la loro natura oggettiva e scientifica’ si pone in contrasto con la decisione di non dar luogo al supplemento di perizia che, per l'appunto, avrebbe potuto – quantomeno in ipotesi – consentire l'acquisizione di quegli elementi informativi il cui potenziale rilievo, ai fini della decisione, è ammesso dalla stessa corte territoriale”.


 


In conclusione, secondo la Cassazione i motivi del ricorso dei parenti della vittima sono fondati e la sentenza “deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello” in diversa composizione, “che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità”.

28 Febbraio 2020

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