Legislazione in affanno

Legislazione in affanno

Legislazione in affanno
Da parte di qualche Regione, forse a causa della trascuratezza degli adempimenti indispensabili per rinnovare per tempo le dirigenze apicali, si è ricorsi a procedure non propriamente legittime, tali da mettere addirittura in pericolo l'esistenza degli atti assunti dalle medesime e di quelli che le stesse andranno, conseguentemente, ad adottare, perché affetti da nullità assoluta

Giù la maschera delle ipocrisie, che hanno caratterizzato la guerra tra le istituzioni coinvolte (Governo e Regioni), e su le mascherine anti-virus. È la regola generale cui avremmo tutti dovuto attenerci per superare più dignitosamente la crisi da Covid-19. È ora di farla propria cominciando a decidere e ad affrontare la cosiddetta «fase 2» con le dovute cautele, bandendo in proposito ogni corsa eccessivamente in avanti ovvero ogni freno esageratamente inibitorio. L'unitarietà è fondamentale per generare un convinto programma che sia correttamente difensivo delle persone e, nel contempo, preparatorio alla ripartenza del sistema Paese.
 
La corsa ad apparire non si addice con l'emergenza
Il problema di non avere sempre realizzato utili comportamenti unitari è stato rappresentato dalle norme che sino ad oggi hanno disciplinato la vita dei cittadini determinandone anche gli esiti, in una alla confusione che è venuta fuori dall'assurda competizione televisiva generatasi tra governatori regionali e tra virologi/epidemiologi e similari dalla cui bocca è uscito di tutto e il contrario di tutto. Una corsa a comparire che ha fatto in modo che si ingenerassero, rispettivamente, tifoserie politiche antitetiche e convincimenti scientifici diametralmente opposti sulla entità della pericolosità del coronavirus.  
 
Una legislazione in affanno
Uno stato di confusione che ha correttamente determinato il legislatore a sancire delle regole tendenti ad assicurare alle pubbliche amministrazioni, in un periodo nel quale dalla qualità/quantità delle loro performance dipendono le sorti della collettività, la copertura degli organici. Con questo, anche del conferimento degli incarichi dei dirigenti in scadenza indispensabili per garantire l'erogazione di quelle funzioni fondamentali per le comunità amministrate, specie quelle riferibili ai livelli essenziali di assistenza sociosanitaria. Un problema di non poco conto, attesa la ineludibile esigenza di garantire continuità erogativa dei servizi indispensabili per fronteggiare l'epidemia in atto e, soprattutto, per intraprendere e assicurare ogni attività utile al suo contenimento e all'assistenza degli infetti.  
 
L'esigenza delle Regioni di avere più tempo
Al riguardo, bene ha fatto il legislatore a prevedere facilitazioni procedurali, del tipo la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi (art. 103 D.L. 18/2020) tendenti a non determinare pericolosi gap burocratici.
 
Non solo. Ad attribuire alla PA interessata dal fenomeno la facoltà di ricorrere alla sospensione dello svolgimento di procedure concorsuali ordinarie (art. 83, comma 5, D.L. 18/2020). Una opzione, quest'ultima, esercitabile nei percorsi concorsuali perfezionati ma in attesa dello svolgimento delle relative attività selettive, fatta quindi eccezione per quei concorsi definibili con modalità telematiche ovvero con valutazioni dei candidati da esercitarsi esclusivamente sulla base dei loro curricula.         
 
Il panico (o forse l'intempestività) ha lasciato il segno in alcune Regioni
L'anzidetto stato di generale disordine sociale e istituzionale – dovuta alle naturali preoccupazioni da Covid-19 e alle esigenze della Pa di non generare al proprio interno delle defaillance organizzative – sta tuttavia generando in alcune pubbliche amministrazioni convincimenti errati.
 
Da parte di qualche Regione, forse a causa della trascuratezza degli adempimenti indispensabili per rinnovare per tempo le dirigenze apicali, si è ricorsi a procedure non propriamente legittime, tali da mettere addirittura in pericolo l'esistenza degli atti assunti dalle medesime e di quelli che le stesse andranno, conseguentemente, ad adottare, perché affetti da nullità assoluta. È il caso in cui – in presenza, per esempio, di intervenute decadenze di diritto dei propri dirigenti apicali in applicazione dello spoil system – si è fatto ricorso all'istituto della proroga per assicurarsi l'esercizio delle relative funzioni dirigenziali.
 
Così facendo si è assunto il rischio che le loro determinazioni, oltre che essere segnatamente illegittime, potrebbero concretizzare, quantomeno, uno specifico abuso d'ufficio, a causa di un possibile coevo diretto interesse dei dirigenti proponenti e con quelli destinatari finali degli atti. Un evento al quale dovere, comunque, porre rimedio.
 
Ettore Jorio
Università della Calabria

Ettore Jorio

21 Aprile 2020

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