Cannabis light. “La vendita di foglie, infiorescenze, olio e resina è illegale anche se Thc è basso”. Ecco le motivazioni della sentenza della Cassazione

Cannabis light. “La vendita di foglie, infiorescenze, olio e resina è illegale anche se Thc è basso”. Ecco le motivazioni della sentenza della Cassazione

Cannabis light. “La vendita di foglie, infiorescenze, olio e resina è illegale anche se Thc è basso”. Ecco le motivazioni della sentenza della Cassazione
Pubblicate le motivazioni della sentenza dello scorso 30 maggio. Il Testo unico sugli stupefacenti “incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di Thc che deve essere presente in tali prodotti”. LA SENTENZA

È “illecita” la “cessione”, la “messa in vendita”, la “commercializzazione al pubblico” a “qualsiasi titolo” di “foglie, infiorescenze, olio e resina” derivati dalla coltivazione della cannabis light. È quanto spiega la Corte di Cassazione, nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 30 maggio, le sezioni unite penali della Corte hanno sciolto il `nodo´ sui derivati della cannabis light, affermando che il commercio di questi prodotti rientra nella fattispecie di reato contenuta nel Testo unico sugli stupefacenti
 
In base a quanto previsto dalla legge del 2016, dalla coltivazione della canapa «possono ricavarsi fibre e carburanti, ma non hashish e marijuana», osserva la Cassazione. Per questo, i giudici di piazza Cavour, nella loro sentenza, riportano l'intero elenco, contenuto nella normativa di riferimento, dei prodotti che lecitamente si possono ottenere dalla cannabis sativa L: si tratta di «alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei propri settori», di «semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico», di «materiale destinato alla pratica del sovescio» e di «materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia». E ancora: nell'elenco vengono citati il «materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati» e le «coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati», o «destinate al florovivaismo»
 
Non conta che il Thc sia basso. Il Testo unico sugli stupefacenti “incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di Thc che deve essere presente in tali prodotti”, si legge nelle motivazioni in cui si evidenzia come “l'effettuata ricostruzione del quadro normativo di riferimento conduce ad affermare che la commercializzazione dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L che pure si caratterizza per il basso contenuto di Thc, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici”.
 
Giudice dovrà verificare caso per caso. Per la Corte è un reato «l'offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati della coltivazione della cannabis sativa L», ma il giudice che si trova ad esaminare tali situazioni deve «verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione» e «si impone l'effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi”.
 
La Corte richiama in proposito la giurisprudenza «che da tempo ha valorizzato il principio di concreta offensività della condotta, nella verifica della reale efficacia drogante delle sostanze stupefacenti oggetto di cessione», come ad esempio nei casi di «coltivazione domestica» di cannabis per cui è stato sancito che «è indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta», con principi ribaditi di recente anche dalla Consulta. «Ciò che occorre verificare – si spiega nella sentenza – non è la percentuale di principio attivo contenuta della sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre in concreto un effetto drogante”.
 
Legislatore può intervenire. Per i giudici “resta ovviamente salva la possibilità per il legislatore di intervenire nuovamente sulla materia, nell'esercizio della propria discrezionalità e compiendo mirate scelte valoriali di politica legislativa, così da delineare una diversa regolamentazione del settore che involge la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali”.
 
La Corte, inoltre, rileva che le “asimmetrie interpretative» che vi sono state dell'ambito applicativo della legge del 2016 «possono pure sortire una ricaduta dell'elemento conoscitivo del dolo del soggetto agente rispetto alle condotte di commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L, effettuate all'indomani dell'entrata in vigore della novella: il giudizio sulla inevitabilità dell'errore del divieto, cui consegue l'esclusione della colpevolezza, deve essere ancorato a criteri oggettivi, quali l'assoluta oscurità del testo ovvero l'atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari”.

11 Luglio 2019

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