Stamina. Cassazione: “Nessuna responsabilità penale per i medici che hanno dispensato la cura”

Stamina. Cassazione: “Nessuna responsabilità penale per i medici che hanno dispensato la cura”

Stamina. Cassazione: “Nessuna responsabilità penale per i medici che hanno dispensato la cura”
In base all'ex articolo 51 del codice penale, i medici che "in adempimento del dovere di dare esecuzione alla pronuncia del giudice civile" hanno somministrato la cura Stamina sono scriminati. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni con le quali spiega il perchè, lo scorso 21 aprile, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Davide Vannoni. Stamina viene definito come un "metodo potenzialmente pericoloso per la salute".

"Non può annettersi alcuna validità scientifica" al metodo Stamina. Il trattamento costituisce "medicinale tecnicamente imperfetto e somministrato in modo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, situazioni di per sè integranti la ricorrenza dei reati di pericolo presunto di cui agli art. 443 e 445 c.p. che fondano il 'proprium' del provvedimento di sequestro preventivo". Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni con le quali spiega il perchè, lo scorso 21 aprile, ha dichiarato inammissibile il ricorso di Davide Vannoni, confermando in questo modo che le cellule staminali agli Spedali Civili di Brescia non possono essere dissequestrate. Respinti anche i tredici ricorsi di altrettanti familiari di malati.
 
In particolare, il relatore Orlando Villoni (presidente del collegio Francesco Ippolito) chiarisce che "secondo la ricostruzione, oltre modo esauriente, del quadro della vigente normativa nazionale ed europea applicabile operata dal Tribunale di Torino, detto trattamento costituisce a tutti gli effetti un medicinale imperfetto, tale dovendosi ritenere, fra gli altri, quello non preparato secondo le rigorose prescrizioni scientifiche o secondo i precetti della tecnica farmaceutica, la cui somministrazione è considerata pericolosa dal legislatore a prescindere dai concreti effetti negativi o anche dall'assenza di effetti prodotti sulla salute dei pazienti, atteso che il pericolo non è requisito del fatto, ma la ratio stessa dell'incriminazione penale".

"Circa il 25% dei pazienti – registra la Cassazione – di cui è stato possibile consultare le cartelle cliniche e le schede di monitoraggio ha presentato eventi avversi, nel 14% dei casi anche gravi". Proprio alla luce delle controindicazioni raccolte, la Suprema Corte evidenzia che "il Tribunale ha sottolineato che gli operatori Stamina hanno dimostrato, attivandosi pubblicamente e diffondendo anche messaggi su Internet, la volontà di riprendere l'attività infusionale. Correlativamente, vi sono numerose famiglie e pazienti in lista d'attesa, per le cure. Ne deriva che la necessità di impedire la reiterazione e la protrazione dei reati può essere soddisfatta esclusivamente attraverso il sequestro preventivo dei materiali necessari per la prosecuzione dell'attività".

I giudici hanno però affermato che, in base all'ex articolo 51 del codice penale, i medici che "in adempimento del dovere di dare esecuzione alla pronuncia del giudice civile" hanno somministrato la cura Stamina sono scriminati. Non avranno. cioè, conseguenze penali nel caso in cui le infusioni si rivelino "pregiudizievoli per la salute del paziente". 

05 Giugno 2015

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