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Emilia Romagna. Corruzione: arriva il codice unico di comportamento per il personale delle aziende sanitarie

Si applica a tutto il personale che lavora, con qualunque tipo di rapporto, per le aziende sanitarie. Articoli specifici sono dedicati anche alle liste d’attesa,  all’intramoenia. Tra le altre cose, il Codice vieta di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura, dalle aziende farmaceutiche.

29 GEN - Obbligo di astensione dal partecipare a decisioni o attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale. Nessuna richiesta, né accettazione, per sé o per altri, di regali o altre utilità. Divieto di assumere incarichi in associazioni e organizzazioni (anche quelle di volontariato o senza fini di lucro) che possano causare un conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno dell’Azienda.

Sono queste alcune delle disposizioni contenute nello “schema tipo” del Codice unico di comportamento per il personale operante nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, presentato questa mattina in Commissione assembleare dall’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi.

Il Codice dovrebbe essere approvato già oggi dalla Giunta.

Il documento  è stato redatto tenendo conto delle recenti Linee guida adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione. Regola i principi e i comportamenti per il personale che opera nelle Aziende sanitarie regionali nei rapporti privati, in servizio e nei rapporti con il pubblico e i mezzi di informazione.
Si applica a tutto il personale che a qualsiasi titolo presta attività lavorativa per l’Azienda; per dirigenti e direttori il documento stabilisce ulteriori indicazioni.

Nel dettaglio, il codice prevede che il personale metta al corrente l’azienda dalla quale dipende, tramite un’apposita dichiarazione, di tutti i rapporti intercorsi, a qualsiasi titolo, negli ultimi tre anni con soggetti esterni dai quali possa derivare un conflitto di interessi, anche potenziale. Questa dichiarazione specifica tutti gli eventuali emolumenti percepiti e i benefici goduti, sia direttamente che indirettamente. La modulistica è stata predisposta in modo uniforme per tutte le Aziende nell’ambito del lavoro svolto dal Tavolo regionale trasparenza e anticorruzione.
Nel ribadire che i destinatari non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità (prestazioni, servizi, opportunità), il Codice specifica “neanche di modico valore”.

Ancora, ai destinatari del Codice è vietato assumere incarichi in associazioni e organizzazioni che possano porli in conflitto di interessi con l’attività svolta all’interno dell’azienda, incluse le associazioni di volontariato e quelle senza fini di lucro. È inoltre chiarito che, anche nei rapporti privati, devono operare in modo da non nuocere all’immagine dell’azienda.

Il Codice contiene articoli specifici per il Servizio sanitario regionale specie per quel che concerne le liste d’attesa e l’attività libero professionale.
In particolare, recita il codice, le liste di attesa devono essere “gestite con il massimo rigore e secondo criteri di trasparenza, evitando ogni forma di condizionamento derivante dall’attività libero professionale o da altri interessi non istituzionali”, mentre l’attività libero professionale deve essere “autorizzata dall’Azienda e svolta nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia, in modo tale da garantire il prioritario svolgimento e il rispetto dei volumi dell’attività istituzionale, nonché la funzionalità dei servizi”.
E ancora, il codice si riferisce alla ricerca e alla sperimentazione, alle attività conseguenti al decesso di un paziente, alle sponsorizzazioni e all’attività formativa (“la formazione sponsorizzata è ammessa qualora porti ragionevolmente un beneficio all’attività istituzionale svolta e sulla base di proposte non nominative indirizzate all’Azienda, nel rispetto dei regolamenti vigenti”).

Infine, il codice regola i rapporti con società farmaceutiche/o ditte produttrici di dispositivi medici: su questo punto “è fatto divieto di ricevere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano di valore trascurabile e siano comunque collegabili all’attività espletata dal medico o dal farmacista. La quantificazione del predetto valore trascurabile è fissata in un massimo di venti euro annui per società farmaceutica, per ogni singolo medico o farmacista”.

La vigilanza sull’applicazione del codice sarà di competenza dei dirigenti, dell’Ufficio procedimenti disciplinari, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il servizio personale, dell’Organismo indipendente di valutazione del Servizio sanitario regionale con la collaborazione dell’organismo aziendale di supporto.

29 gennaio 2018
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