Il punto sulle iniziative messe in campo per la sicurezza delle cure

Il punto sulle iniziative messe in campo per la sicurezza delle cure

Il punto sulle iniziative messe in campo per la sicurezza delle cure
La Sicurezza delle cure deve rappresentare il fine ultimo da perseguire, intervenendo, oltre che a livello generale, a fianco del professionista, nel particolare. La Raccomandazione elaborata dal Ministero giunge quale importante segnale per gli esercenti la professione sanitaria e, in particolare, per le Società Scientifiche e gli Ordini professionali che hanno il compito di promuovere la diffusione e, soprattutto, l’applicazione delle direttive ministeriali. 

Il Ministero della Salute ha emanato nel mese di settembre dello scorso anno la raccomandazione n. 18, che fornisce indicazioni per prevenire gli errori in terapia conseguenti all’utilizzo di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli (non standardizzati) e promuovere l'adozione di un linguaggio comune tra medici, farmacisti e infermieri. Tale tematica era già stata affrontata dal Ministero nell’ambito della Raccomandazione n. 7 per la prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica, che considerava l’uso di abbreviazioni come uno dei fattori contribuenti al verificarsi degli eventi avversi.

La necessità di elaborare tale raccomandazione deriva da constatazioni di tipo scientifico-statistico, legislativo nonché deontologico.

Per quanto concerne il primo aspetto, numerosi studi sia americani che europei hanno definito lo stato dell’arte della problematica, rilevando come la mancanza di chiarezza e di standardizzazione delle redazione della documentazione sia spesso correlata ad errore medico. Negli Stati Uniti, il Medmarx Reporting System ha rilevato che il 4,7% dei 643.151 errori riferiti, tra il 2004 e il 2006, da 682 strutture sanitarie statunitensi erano riconducibili all’utilizzo di abbreviazioni; in Europa, l’European Society of Clinical Pharmacy (ESCP), insieme ad altre società scientifiche ha predisposto, sulla stessa base, un glossario per favorire la diffusione di una terminologia standardizzata.
 
Nella raccomandazione si seguono alcuni consigli pratici: in caso di scrittura a mano, ad esempio, l’indicazione è di usare lo stampatello, ma si invita anche a scrivere il nome del principio attivo per esteso, a lasciare uno spazio tra nome e il dosaggio, ad usare i numeri arabi e non quelli romani, a specificare chiaramente la posologia evitando indicazioni generiche come «un cucchiaino» o «un misurino», evitare schemi posologici ambigui e precisare, senza abbreviazioni e sigle, l’esatta periodicità dell’assunzione (ad esempio, “due volte al giorno”).

Per quanto riguarda il contesto legislativo, invece, la raccomandazione si pone in linea con l’intento della Legge 24/217 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” la quale riporta, in apertura, la definizione della “Sicurezza delle Cure” (Articolo 1, comma 1), considerandola “parte costitutiva del diritto alla salute perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività”. Tale fine va conseguito “mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative” (comma 2) a cui è tenuto a concorrere “tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale” (comma 3).

E’ necessario, dunque, che si mettano in pratica, attraverso processi di organizzazione e valutazione, tutte le attività finalizzate alla prevenzione del rischio, cioè della probabilità che un paziente subisca un evento avverso, definito quale evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporti un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile: in tal senso, la raccomandazione ministeriale cerca di ridurre la possibilità di contenzioso correlato alla errata interpretazione della documentazione.

Il risk management, in tale ottica, ha rappresentato la vera essenza dei nuovi processi assistenziali pensati dalla Legge, volti alla riduzione ed alla prevenzione dell’errore, con la finalità di migliorare le prestazioni degli esercenti le professioni sanitarie (si lavora meglio se ben organizzati), del feedback da parte dei pazienti e, non da ultimo, della sostenibilità del SSN (la gestione del rischio ha chiara e documentata azione deflattiva sui contenziosi). La norma assume chiara volontà unificatrice, coinvolgendo in tali intenti le strutture pubbliche e private, sanitarie e socio-sanitarie, perseguendo, al di là delle competenze e dal ruolo delle singole figure professionali, la finalità ultima di fornire al paziente cure adeguate ed in sicurezza.

Il Codice Deontologico, infine, nella sua ultima versione (2014), pone analoga raccomandazione agli articoli 24 e 26. All’art. 24 (Certificazione) si dispone che le certificazioni devono “attestare in modo puntuale e diligente” i dati anamnestici ed i rilievi clinici, inoltre, la cartella clinica (Art. 26) deve essere “completata con completezza, chiarezza e diligenza”, potendo estendere tali caratteristiche a qualsiasi tipo di certificato che non deve riportare, dunque, abbreviazioni o sigle incomprensibili.

Oltre alle azioni messe in pratica a livello nazionale e, conseguentemente aziendale, con l’intento di assicurare omogeneità, per qualità e quantità, nonché per requisiti minimi di sicurezza e garanzie di efficacia, alle prestazioni erogate su tutto il territorio nazionale, appare opportuno considerare, dunque, anche le singole azioni messe in atto dai professioni nella quotidianità del loro lavoro, in primo luogo la prescrizione di terapie farmacologiche.

In conclusione, la Sicurezza delle cure deve rappresentare il fine ultimo da perseguire, intervenendo, oltre che a livello generale, a fianco del professionista, nel particolare. La Raccomandazione elaborata dal Ministero giunge quale importante segnale per gli esercenti la professione sanitaria e, in particolare, per le Società Scientifiche e gli Ordini professionali che hanno il compito di promuovere la diffusione e, soprattutto, l’applicazione delle direttive ministeriali.
 
Prof. Pasquale Giuseppe Macrì

Esperto medico-giuridico di FEDERSANITA’ ANCI

Direttore Medicina Legale ed AFD Prevenzione e Gestione del rischio dei professionisti Arezzo-Siena-Grosseto

Segretario Nazionale MeLCo
Membro esperto Consulta Nazionale di Deontologia FNOMCEO 

Pasquale Giuseppe Macri'

30 Gennaio 2019

© Riproduzione riservata

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