Anteprima. Responsabilità professionale. Contratti di assicurazione per medici&co: ecco i requisiti minimi

Anteprima. Responsabilità professionale. Contratti di assicurazione per medici&co: ecco i requisiti minimi

Anteprima. Responsabilità professionale. Contratti di assicurazione per medici&co: ecco i requisiti minimi
Torna all’esame dei tecnici della Stato Regioni la bozza dello schema di Dpr che attua il Decreto Balduzzi e definisce i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione stipulati dagli esercenti le professioni sanitarie. LA BOZZA DEL PROVVEDIMENTO

Garantire un’idonea copertura assicurativa a medici&co, siano liberi professionisti convenzionati o dipendenti del Ssn, che a causa di redditi troppo bassi o perché sono stati rifiutati dal mercato assicurativo o per la giovane età non sono in grado di rispondere degli eventuali danni derivanti dall’attività professionale.
 
È questo l’obiettivo dello schema di Dpr sulla “Disciplina dei requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione stipulati dagli esercenti le professioni sanitarie” all’esame dei tecnici della Stato Regioni. In tutto 18 articoli che attuano quanto previsto dal Decreto Baduzzi
 
Il provvedimento prevede l’istituzione di un fondo ad hoc alimentato con un doppio canale: da un lato dal contributo volontario del professionista dall’altro da quello di solidarietà da parte delle imprese assicuratrici autorizzate a gestire i danni derivanti dall’attività professionale.
 
A chi si applica. La bozza di regolamento elaborata dal Ministero stabilisce lo stesso si applica ai professionisti che esercitano sia in libera professione, sia in convenzione con il Ssn, sia come dipendenti anche in intramoenia. Si indirizza quindi al medico-chirurgo, odontoiatra, biologo, chimico, farmacista, veterinario, psicologo, infermiere, ostetrica, infermiere pediatrico, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico audiometrista, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario diradiologia medica, tecnico di neuro fisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, dietista, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario.
 
La bozza oltre a stabilire i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi – che devono avere un massimale minimo non inferiore ad 1.000.000 di euro per ciascun sinistro e per ciascun anno, fatta salva la possibilità di reintegrare il massimale secondo le condizioni previste dal contratto – istituisce un fondo ad hoc, previsto dall’articolo 3 della Legge Balduzzi, per garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie.
Potranno accedere al fondo quanti in base al reddito non sono in grado di sostenere i costi per stipulare un’idonea copertura assicurativa o che sono stati rifiutati dal mercato assicurativo. Soprattutto per agevolare l’ingresso dei professionisti nel mondo del lavoro viene data priorità di accesso al fondo ai giovani.

 
Il Fondo è costituito presso Consap spa.  La gestione e l’amministrazione del Fondo, sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico e del ministero della Salute, sono attribuite a Consap Spa., con l’assistenza di un apposito Comitato i cui membri non riceveranno alcune compenso e che dovrà essere costituito entro 60 giorni dall’approvazione del provvedimento.
 
I  professionisti possono accedere al Fondo nel caso venga richiesto dalle imprese assicuratrici un premio superiore ai parametri definiti  o il mercato assicurativo rifiuti espressamente la relativa copertura.

01 Ottobre 2014

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