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Referendum. Bocciature quesiti fine vita e cannabis dovute a quesiti scritti male che avrebbero causato gravi ricadute legislative. Amato spiega la ragione dei due no della Corte Costituzionale

di G.R.

Il referendum sull'omicidio del consenziente avrebbe infatti aperto "all'impunità penale di chiunque uccide qualcun'altro con il consenso, sia che soffra sia che non soffra. Occorre dimensionare il tema dell'eutanasia alle persone a cui si applica, ossia a coloro che soffrono. Non potevamo farlo sulla base del quesito referendario, con altri strumenti può farlo il Parlamento". E sulla cannabis: il quesito "non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali". Così il presidente della Consulta in conferenza stampa.

16 FEB - "Leggere che chi ha deciso non sa cosa sia la sofferenza, mi ha ferito. Ha ferito tutti noi. L'uso della parola eutanasia ha portato a questo. Era un quesito sull'omicidio del consenziente, e quindi l'omicidio sarebbe stato lecito in casi più numerosi e ben diversi rispetto a quelli dell'eutanasia".
 
Così il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato durante la conferenza stampa, commenta il giudizio di inammissibilità espresso ieri sul quesito referendario. 
 
Il referendum sull'omicidio del consenziente "apre all'impunità penale di chiunque uccide qualcun'altro con il consenso, sia che soffra sia che non soffra. Occorre dimensionare il tema dell'eutanasia alle persone a cui si applica, ossia a coloro che soffrono. Non potevamo farlo sulla base del quesito referendario, con altri strumenti può farlo il Parlamento".
 
Più nel dettaglio il presidente della Consulta ha spiegato che il quesito referendario, limitandosi a cancellare parte del articolo 579 del codice penale, avrebbe fatto sì che l'omicidio del consenziente sarebbe stato punito solo per un ristretto numero di casi, ossia se esercitato: contro una persona minore degli anni diciotto; contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. Si apriva quindi all'impunibilità per tutte le altre fattispecie. Ma "in materia penale non si può andare per analogia", ha sottolineato Amato.
 
Non è mancata anche una risposta piccata nei confronti Marco Cappato, tra i promotori del referendum, che nel pomeriggio aveva parlato di una Corte Costituzionale "mal disposta" nei confronti dei quesiti. "Cappato - ha ricordato Amato - deve la giusta assoluzione sul caso Dj Fabo anche alla sentenza di questa Corte sul suicidio assistito. Dire che la Corte è mal disposta è una cattiveria. Piuttosto rifletta sul perché ha parlato di eutanasia proponendo però un referendum sull'omicidio del consenziente".
 
La sentenza citata da Amato riguardava la costituzionalità ell'articolo 580 del codice penale in tema di aiuto al suicidio. La Corte in quel caso aveva individuato una “circoscritta area” di non conformità costituzionale nella fattispecie, corrispondente ai casi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona "(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli". In questo caso il divieto indiscriminato di aiuto al suicidio, si spiegava, finisce "per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze". 
 
Nella successiva sentenza n. 242 del 2019 la Consulta ha confermato quell'orientamento in tema di suicidio assistito - non omicidio del consenziente - limitandolo a quell'area circoscritta dalla legge approvata dal Parlamento sulle Disposizioni anticipate di trattamento. Ancorando quindi quella possibilità ad una cornice normativa che già disciplinava quella materia. Discorso ben diverso da quello che il quesito referendario proponeva, aprendo ad una pressoché indeterminata non colpevolezza su quell'omicidio del consenziente sul quale il Parlamento non è ancora intervenuto.
 
Amato ha spiegato anche le ragioni della bocciatura del referendum sulla cannabis. Il motivo - ha sottolineato Amato -  sta nel fatto che il quesito "non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali".
 
"Il quesito - ha aggiunto - era articolato in 3 sotto quesiti. Il primo relativo all'articolo 73 comma 1 della legge sulla droga prevede che scompare tra le attività penalmente punite la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, ma la cannabis è alla tabella 2, quelle includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti - già questo è sufficiente per farci violare obblighi internazionali plurimi che abbiamo e che sono un limite indiscutibile dei referendum. E ci portano a constatare l'inidoneità dello scopo perseguito".
 
Giovanni Rodriquez

16 febbraio 2022
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