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Specializzandi. In GU l’accordo quadro per lo svolgimento della formazione e per la loro assunzione a tempo determinato


L'accordo era stato già oggetto di intesa in Stato Regioni a novembre e poi è stato vidimato dalla Corte dei conti a fine marzo per essere quindi finalmente pubblicato in GU il 20 aprile scorso. Il testo disciplina le modalità di svolgimento della formazione specialistica in caso di assunzione a tempo determinato degli specializzandi in medicina, veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia a partire dal terzo anno, come normato dalla legge di Bilancio 2019.

27 APR -

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto Mur-Salute con l'accordo quadro per lo svolgimento della formazione e per l’assunzione a tempo determinato degli specializzandi in medicina, veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia a partire dal terzo anno. Il decreto attua quanto previsto dai commi 547 e 548-bis della legge di Bilancio 2019. 

Ma cosa prevedevano nello specifico i commi da 547 a 548-bis della legge 145/2018. Questi disponevano tra l’altro che:

− a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

−  l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti specializzandi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;

−  le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;

−  i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità del Servizio sanitario nazionale; essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;

−  gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;

−  con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Regioni, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

Tornando all'accordo quadro, la formazione pratica dovrà essere svolta nell’azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

L’Università riconoscerà le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

 
Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie potranno svolgere attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
 
Lo specializzando svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
 
Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN: - stipendio tabellare; - indennità di specificità medica; - indennità di esclusività; - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; - retribuzione di risultato, ove spettante; - retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.
 
Il medico specializzando assunto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo.
 
Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall’odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all’assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie.



27 aprile 2022
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