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Covid. Niente più obbligo di mascherine nel lavoro privato, decideranno le singole aziende. Divieto di accesso a chi ha temperatura sopra i 37,5°. Accordo sul nuovo protocollo. Il testo

di L.F.

Raggiunto l'accordo sull’aggiornamento delle misure di contrasto al virus nei luoghi di lavoro privati. Sciolto il nodo mascherine che non saranno obbligatorie per tutti ma solo per i lavoratori che saranno individuati su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Previsti anche orari d’ingresso e uscita scaglionati così come l’ingresso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque “contingentati”, “con la previsione di una ventilazione continua dei locali”. Chiesta la poroga delle misure per favorire lo smart working. IL PROTOCOLLO

30 GIU -

Nel lavoro privato continueranno ad essere usate le mascherine ffp2 (ma non saranno obbligatorie per tutti), controllo della temperatura all’ingresso con divieto d’ingresso se essa risulta superiore a 37,5°, orari d’ingresso e uscita saranno scaglionati così come l’ingresso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque “contingentati”, “con la previsione di una ventilazione continua dei locali”. Chiesta la proroga delle misure che favoriscono lo smart working. Sono questi alcuni dei punti cardine del protocollo sulle misure anti covid nei luoghi di lavoro privato di cui sottoscritto dai ministeri di Salute e Lavoro e le parti sociali. 

Primo punto dirimente riguarda le mascherine. Nel testo si spiega che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo. Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.

Niente ingresso se temperatura superiore ai 37,5°

I dipendenti che ai controlli in ingresso risultino avere una temperatura superiore a 37,5° non potranno accedere al luogo di lavoro. Chi dovesse avere dei sintomi influenzale dovrà comunicarlo “tempestivamente” al datore di lavoro. Il lavoratore febbricitante non sarà inviato al pronto soccorso ma dovrà indossare subito la Ffp2 e contattare il proprio medico curante.
Le regole varranno anche per i lavoratori delle imprese che operano in appalto, come manutentori, fornitori, addetti alla pulizia o alla vigilanza.

Sanificazione
Il datore di lavoro dovrà provvedere a sanificare periodicamente locali e postazioni di lavoro. Sanificazione che dovrà essere immediatamente effettuata in caso il dipendente risulti positivo al Covid. È poi “obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani”

Ingresso e uscita scaglionati ove possibile
Per quanto riguarda gli orari di ingresso e di uscita, dove possibile verranno scaglionati “per evitare assembramenti”. Per quanto riguarda l’accesso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque “contingentati”, “con la previsione di una ventilazione continua dei locali”.

Smart working
Per quanto riguarda il cosiddetto ‘lavoro agile’ nel protocollo le parti “ritengono opportuno prorogare ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77”. 

Durata protocollo
Il nuovo protocollo resterà in vigore fino al 31 ottobre, se il quadro epidemiologico non richiederà di doverlo aggiornare prima.

 

L.F.



30 giugno 2022
© Riproduzione riservata
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