Come preannunciato il Governo ha fatto un parziale dietrofront sull’annoso art.33 della legge di Bilancio con cui aveva tagliato l'aliquota di indennità di specificità per i sanitari e alcune categorie del pubblico dal calcolo dei contributi versati dal 1981 al 1996, più favorevole rispetto agli altri dipendenti pubblici. Una sforbiciata che rischia di far perdere fino al 25% dell'assegno.
Nell’emendamento presentato ieri in commissione Bilancio vengono così cancellati i tagli alle pensioni di vecchiaia di medici, operatori sanitari, dipendenti degli enti locali, ufficiali giudiziari e insegnanti, mentre - ad esclusione del settore della sanità - vengono confermati i tagli a quelle anticipate così come previsto nel ddl bilancio. Nel settore della sanità, invece, la decurtazione sarà più soft e diminuirà man mano che si ritarderà l'anticipo del pensionamento.
In base all'emendamento, le decurtazioni “ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio”. L'accesso alla pensione anticipata “è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi”. Per questo al personale sanitario sarà consentito restare in servizio oltre il quarantesimo anno di servizio ma non oltre i 70 anni.
Per quanto riguarda medici, infermieri, dipendenti enti locali, insegnanti d'asilo e ufficiali “il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti se sono maturati entro il 31 dicembre 2024, 4 mesi se sono maturati entro il 31 dicembre 2025, 5 entro il 31 dicembre 2026, 7 mesi entro il 31 dicembre 2027 e 9 mesi entro il 31 dicembre 2028.
Per i medici e le altre categorie di dipendenti pubblici già citate, la riduzione del trattamento pensionistico è “ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile per gli iscritti alla cassa per la pensione dei sanitari e per quelli alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri”. Questo per assicurare “un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli assistenziali di assistenza”.