Con 129 voti a favore, 5 contrari e 90 astenuti, la Camera ha approvato la legge per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
Il testo prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross freestyle all'aperto e all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti. Il progetto nasce da un'idea del campione di motocross freestyle Vanni Oddera.
La proposta di legge si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 prevede il riconoscimento e la promozione della mototerapia, in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.
L'articolo 2 disciplina la procedura per l'emanazione di linee guida. Si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentiti l'Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale.
L'articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.
L'articolo 4 infine prevede la clausola di invarianza egli oneri finanziari, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.