Camera. Via libera alla proposta di legge sulla mototerapia negli ospedali. Il testo passa al Senato

Camera. Via libera alla proposta di legge sulla mototerapia negli ospedali. Il testo passa al Senato

Camera. Via libera alla proposta di legge sulla mototerapia negli ospedali. Il testo passa al Senato
Il testo prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross freestyle all'aperto e all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti. IL TESTO

Con 129 voti a favore, 5 contrari e 90 astenuti, la Camera ha approvato la legge per il riconoscimento e la promozione della mototerapia. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Il testo prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross freestyle all’aperto e all’interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l’opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un’esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i genitori e i medici curanti. Il progetto nasce da un’idea del campione di motocross freestyle Vanni Oddera.

La proposta di legge si compone di 4 articoli.

L’articolo 1 prevede il riconoscimento e la promozione della mototerapia, in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l’esperienza dell’ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l’autonomia, il benessere psico-fisico e l’inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

L’articolo 2 disciplina la procedura per l’emanazione di linee guida. Si prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, sentiti l’Autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale.

Nell’ambito delle linee guida vengono disciplinati:
– gli ambiti di applicazione e gli obiettivi dei progetti di mototerapia, nonché i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi;
– le modalità di partecipazione e di supervisione allo svolgimento dei progetti di mototerapia da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolge il progetto e delle condizioni di salute dell’utente;
– il coinvolgimento degli enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, che operano nell’ambito della mototerapia;
– i compiti e le responsabilità dell’operatore motociclistico, i requisiti e le licenze che lo stesso deve possedere, nonché i relativi percorsi formativi;
– i protocolli di sicurezza e le misure igienico-sanitarie da garantire;
– la tipologia e i requisiti dei motoveicoli e delle attrezzature utilizzabili;
– le disposizioni finali e transitorie.

L’articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, anche sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio- sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all’aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

L’articolo 4 infine prevede la clausola di invarianza egli oneri finanziari, disponendo che dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

21 Febbraio 2024

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