Odontotecnici. Cao nazionale dice no all’emendamento che li riconosce come professione sanitaria

Odontotecnici. Cao nazionale dice no all’emendamento che li riconosce come professione sanitaria

Odontotecnici. Cao nazionale dice no all’emendamento che li riconosce come professione sanitaria

Il presidente Andrea Senna lancia un appello alla relatrice On. Marta Schifone, al Presidente della Commissione, On. Ugo Cappellacci e ai componenti della 12a Commissione stessa, per chiedere di esprimere parere contrario all’emendamento dalla minoranza al Ddl sulla Riforma delle Professioni sanitarie

“L’odontotecnico non è, e non può essere, un professionista sanitario”. 

A esprimere la propria contrarietà a un emendamento della minoranza al Ddl di Riforma delle Professioni sanitarie che vorrebbe includere l’Odontotecnico tra le professioni riconosciute – e a mettere in guardia sui pericoli per la salute dei cittadini – è, ancora una volta, la Commissione Albo Odontoiatri nazionale della Fnomceo.

Che, per mano del suo Presidente, Andrea Senna, ha scritto un appello alla Relatrice in Commissione Affari Sociali alla Camera del Disegno di Legge Delega al Governo in materia di Professioni sanitarie, On. Marta Schifone, al Presidente della Commissione, On. Ugo Cappellacci e ai componenti della 12a Commissione stessa, per chiedere di esprimere parere contrario.

E questo, scrive Senna, “al fine di evitare che gli odontotecnici, la cui attività è strettamente limitata alla fase tecnico artigianale e non clinica, possano, anche solo indirettamente, invadere l’ambito proprio dell’esercizio sanitario di competenza esclusiva degli Odontoiatri, e considerato che non può in alcun caso configurarsi alcuna commistione tra l’attività professionale sanitaria dello studio odontoiatrico e quella artigianale del laboratorio odontotecnico”.

“Tale intervento – motiva Senna – si rende necessario a presidio della corretta distinzione di ruoli e responsabilità tra professioni sanitarie e attività tecnico artigianali, nonché, e soprattutto, a garanzia della tutela della salute del cittadino, principio fondamentale sancito dalla Costituzione, che costituisce da sempre bene primario per la professione odontoiatrica”.

Ma quali sono questi ruoli e perché è così importante che restino distinti? L’odontoiatra è il professionista che ha conseguito una Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria e che è abilitato all’esercizio della professione odontoiatrica, occupandosi di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dei pazienti. L’odontotecnico è invece colui che svolge un’arte ausiliaria dopo aver frequentato l’Istituto professionale odontotecnici della durata quinquennale e dopo aver effettuato l’esame di abilitazione. Specializzato nella fabbricazione e adattamento delle protesi dentarie, crea nel proprio laboratorio manufatti su misura del paziente.

L’attività svolta dall’odontotecnico è dunque strettamente riservata a un momento non clinico, in assenza del paziente e al di fuori dello svolgimento di tutte le attività concernenti l’odontoiatria, come previsto dalla Legge e confermato da una Giurisprudenza consolidata.

“La Legge è chiara – spiega ora Senna – nello statuire due principi fondamentali: il primo, in virtù del quale l’odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica prescrizione da parte dell’Odontoiatra.  Il secondo, in forza del quale gli odontotecnici non possono in alcun caso intervenire direttamente all’interno della bocca dei pazienti con alcuna manovra. Anche la disciplina comunitaria specifica la disposizione nazionale, ribadendo la necessità della prescrizione sulla base della quale l’odontotecnico può procedere alla fabbricazione del dispositivo”.

“Anche la giurisprudenza di legittimità – aggiunge – si è pronunciata sull’argomento, affermando che costituisce esercizio abusivo della professione odontoiatrica la condotta dell’odontotecnico che esegua rilevazione di impronte dentarie, ispezione della cavità orale o prove e aggiustamenti di protesi direttamente sul paziente, trattandosi di attività riservate esclusivamente all’odontoiatra abilitato e che travalicano il limite dell’attività di laboratorio, confinata alla realizzazione di manufatti su prescrizione dell’odontoiatra. E affermando che ‘È escluso ogni rapporto diretto fra paziente ed odontotecnico, essendo quest’ultimo autorizzato unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte fornite da medici chirurghi con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire’”.

“Non può dunque esserci commistione tra l’attività professionale di studio odontoiatrico e quella artigianale di laboratorio odontotecnico. Se così non fosse –  conclude Senna – il rischio sarebbe quello di favorire pericolose confusioni e sovrapposizioni di ruoli, sino a creare aree grigie in cui possono con facilità insinuarsi fenomeni di abusivismo. Quei fenomeni che la legislazione vigente vuole scongiurare e che la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte sanzionato, stabilendo i limiti e le modalità di esercizio dell’attività di odontotecnico”.

06 Marzo 2026

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