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Eutanasia. Forma attenuata di reato per i conviventi in caso di malattia irreversibile. Prevista obiezione di coscienza per i medici. Esentate da legge Dat strutture sanitarie religiose. Il Ddl della Lega

di G.R.

Mitigate le pene previste dall'articolo 580 del Codice Penale (istigazione al suicidio) se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza. Si applicherà la reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui l'autore conviva con il malato e agisca in stato di grave turbamento. Inoltre, a differenza di quanto stabilito dalla legge sulle Dat, nutrizione e idratazione artificiale non verrebbero più considerati trattamenti sanitari e dunque non potranno essere sospesi. IL TESTO

19 GIU - Introdurre una forma attenuata di reato per chi conviva stabilmente con il malato, precisando due tipologie di condizioni che rendono meno grave l'illecito: la prima attinente all'autore del fatto, la cui condotta è condizionata dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui, la seconda riguardante l'ammalato, tenuto in vita con strumenti di sostegno vitale, interessato da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza. E ancora, obiezione di coscienza per i medici ed esenzione dal rispetto della legge sulle Dat per le strutture sanitarie private d'ispirazione religiosa. Inoltre, a differenza di quanto stabilito dalla legge sulle Dat, nutrizione e idratazione artificiale non verrebbero più considerati trattamenti sanitari e dunque non potranno essere sospesi.
 
Questo in sintesi quanto previsto dalla proposta di legge sull'eutanasia presentata a prima firma da Alessandro Pagano (Lega), assegnata alle Commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali, e abbinata alle altre proposte sul tema già in discussione in queste settimane.
 
Uno degli obiettivi principali del provvedimento sembra quello di modificare profondamente la legge sulle Dat approvate nella scorsa legislatura. Vediamo di seguito come.
 
L'articolo 1, introduce una forma attenuata di reato modificando l'articolo 580 del Codice Penale (istigazione al suicidio), e individuando quale soggetto attivo chi conviva stabilmente con il malato, precisando due tipologie di condizioni che rendono meno grave l'illecito: la prima attinente all'autore del fatto, la cui condotta è condizionata dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui, la seconda riguardante l'ammalato, tenuto in vita con strumenti di sostegno vitale, interessato da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza.
 
L'articolo 2, non considera trattamenti sanitari la nutrizione e l'idratazione, anche artificiali, modificando il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 219 del 2017 (legge sulle Dat), sempre che il paziente sia in grado di assimilare quanto gli viene somministrato. 
 
L'articolo 3, introduce la disciplina dell'obiezione di coscienza per il medico e per il personale sanitario e la colloca al comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 219 del 2017, seguendo la stessa articolazione stabilita per gli altri casi di obiezione disciplinati dall'ordinamento e, in particolare, quella dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 (legge aborto).

L'articolo 4, esclude le strutture sanitarie private a ispirazione religiosa dal rispetto di quanto previsto dalla legge sulle Dat.

L'articolo 5, comma 1, punta a rendere effettivo il ricorso alle cure palliative, come già previsto dall'articolo 2 della legge n. 219 del 2017 e come è richiesto dalla Consulta, con la presa in carico del paziente da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di praticare un'appropriata terapia del dolore. Il comma 2 indica i requisiti specifici della sedazione profonda, che deve necessariamente seguire, in presenza di sintomi refrattari ai trattamenti sanitari, le cure palliative, allo scopo di non trasformarsi in un trattamento eutanasico.
 
L'articolo 6 interviene in materia di informazioni ai minori sulle scelte relative alla loro salute, prevedendo che tali informazioni siano adeguate all'età degli stessi minori. 
 
L'articolo 7 fa prevalere le ragioni della vita, sulla base della scienza e della coscienza del medico, qualora sia sorta la necessità di fare ricorso al giudice, per evitare che l'attesa del provvedimento dello stesso abbia esiti irreversibili.
 
L'articolo 8 mira a fare sì che in situazioni di emergenza la revoca delle dichiarazioni anticipate di trattamento sia liberata da inutili formalità, essendo sufficiente la raccolta della dichiarazione di revoca da parte del medico. 
 
Giovanni Rodriquez

19 giugno 2019
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