Bonus psicologo. In Gazzetta Ufficiale il decreto su tempi presentazione domanda e entità e validità del contributo

Bonus psicologo. In Gazzetta Ufficiale il decreto su tempi presentazione domanda e entità e validità del contributo

Bonus psicologo. In Gazzetta Ufficiale il decreto su tempi presentazione domanda e entità e validità del contributo
Il beneficio è riconosciuto, una sola volta alle persone con un reddito Isee valido e non superiore a 50mila euro. Le persone con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) potranno contare su un importo massimo di 1.500 euro; quelle con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) per un importo massimo di 1.000 euro, e per quelle con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (sempre fino a 50 euro per ogni seduta) il beneficio massimo sarà di 500 euro. IL DECRETO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, il decreto del Ministero della Salute 24 novembre 2023 con il quale si stabiliscono i tempi presentazione domanda e l’entità e validità del contributo del bonus psicologo.

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta alle persone con un reddito Isee valido e non superiore a 50mila euro. Le persone con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) potranno contare su un importo massimo di 1.500 euro; quelle con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) per un importo massimo di 1.000 euro, e per quelle con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (sempre fino a 50 euro per ogni seduta) il beneficio massimo sarà di 500 euro.

La richiesta del Bonus dovrà essere presentata all’Inps. A decorrere dal 2023 si prevede poi che il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso il termine si perderà il bonus.

11 Gennaio 2024

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