La Corte costituzionale mette un nuovo punto fermo sulle misure adottate durante l’emergenza pandemica. Con la sentenza n. 199 del 2025, depositata il 23 dicembre, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Catania contro le norme che, tra il 2021 e il 2022, hanno introdotto l’obbligo di Green pass e l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, prevedendo la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per chi non vi ottemperava
La vicenda prende le mosse dal ricorso di due dipendenti a tempo indeterminato della Regione Siciliana, in servizio presso la Motorizzazione Civile di Catania. Entrambe over 50, furono interdette dall’accesso agli uffici a partire dal 15 ottobre 2021 per mancanza di Green Pass (il cosiddetto “base”, ottenibile anche con tampone). Con l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per la loro fascia d’età (decreto-legge 1/2022), l’impedimento continuò, poiché non vaccinate e dunque prive anche del “Green Pass rafforzato”. Considerate assenti ingiustificate, non percepirono stipendio né altri emolumenti. Dopo il rientro in servizio nel maggio 2022, il giudice del lavoro catanese ha sollevato davanti alla Consulta una serie di dubbi di legittimità costituzionale.
I giudici costituzionali hanno rigettato punto per punto ogni censura, costruendo la loro decisione su alcuni pilastri fondamentali.
La Corte sottolinea che il giudizio di ragionevolezza sulle norme pandemiche va condotto alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili al tempo della loro adozione e della “peculiarità delle condizioni epidemiologiche”. Gli atti parlamentari citati dimostrano che l’obbligo per gli over 50 si basava su “evidenze scientifiche nazionali e internazionali” che individuavano in quella fascia i soggetti a maggior rischio di “infezioni gravi, ospedalizzazioni e decessi”. L’obiettivo era duplice: proteggere i più fragili e prevenire il collasso del sistema ospedaliero. L’assenza di distinzioni in base alle mansioni lavorative non rende irragionevole la norma, perché la finalità era proteggere tutti gli over 50 in quanto categoria a rischio, indipendentemente dal lavoro svolto.
La Corte respinge con decisione l’idea che la vaccinazione fosse inefficace o troppo rischiosa. Richiamando sue precedenti sentenze e pareri di Iss e Aifa, ricorda che la vaccinazione è stata “una misura di prevenzione fondamentale”, con efficacia “elevata specialmente nei confronti della malattia severa”. Sul fronte sicurezza, conferma che gli eventi avversi gravi sono “rari o molto rari” e non tali da superare i benefici. Il rischio remoto, per la Corte, non rende il trattamento illecito, anzi, può dar diritto a un indennizzo, ma non invalida la scelta di imporre l’obbligo per la collettività.
Anche l’obbligo di sottoporsi a tampone ogni due giorni per ottenere il Green Pass base (alternativa alla vaccinazione per gli under 50) non lede la dignità personale. La Corte nota come il disagio fisico e il tempo impiegato siano limitati e non possano prevalere sull’esigenza di contenere un virus grave nei luoghi di lavoro. Lo stesso giudice rimettente, del resto, aveva indicato i test ripetuti come una possibile misura alternativa.
È il passaggio cruciale della sentenza. La Corte spiega che il diritto al lavoro, in un contesto di pandemia, non può essere esercitato ignorando gli obblighi di sicurezza. La vaccinazione (o il Green Pass) diventano, per legge, un obbligo inerente al contratto di lavoro, finalizzato a tutelare la salute di tutti i lavoratori. Chi sceglie liberamente di non adempiere, offre una prestazione “non conforme al contratto, come integrato dalla legge”. La conseguente sospensione senza stipendio non è una sanzione punitiva, ma l’effetto del principio di corrispettività: se il lavoratore non può (o non vuole, in questo caso) prestare la propria attività in condizioni di sicurezza, decade il diritto alla retribuzione. La Corte ha già statuito in precedenza che “il diritto fondamentale al lavoro… non implica necessariamente il diritto di svolgere l’attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica”.
Infine, la negazione dell’assegno alimentare è coerente con questo quadro. Viene riconosciuto al sospeso per procedimenti disciplinari perché in quel caso la sospensione dipende da un’iniziativa del datore in attesa di accertamenti. Qui, invece, l’impedimento alla prestazione nasce da una scelta personale e consapevole del lavoratore di non ottemperare a un obbligo di legge posto a tutela della salute altrui. Chiedere al datore di sopportare un costo netto (l’assegno) in tale circostanza sarebbe irragionevole.
La sentenza traccia un solco netto: in uno stato di emergenza pandemica straordinaria, il bilanciamento tra diritti individuali e interesse collettivo può legittimamente pendere a favore della salute pubblica, quando le misure sono temporanee, basate sulla scienza e finalizzate a proteggere i più vulnerabili.
G.R.