Ddl Concorrenza. Via libera dalla Camera: il provvedimento è legge. Novità su biocidi, presidi medico chirurgici e accreditamenti strutture

Ddl Concorrenza. Via libera dalla Camera: il provvedimento è legge. Novità su biocidi, presidi medico chirurgici e accreditamenti strutture

Ddl Concorrenza. Via libera dalla Camera: il provvedimento è legge. Novità su biocidi, presidi medico chirurgici e accreditamenti strutture

La Camera ha approvato in via definitiva il Ddl Concorrenza. Il testo introduce sanzioni penali per l'uso scorretto di biocidi e presidi medici da parte di privati e modifica le regole per gli accreditamenti delle strutture sanitarie private. IL TESTO

L’aula della Camera ha approvato ieri in via definitiva il testo del ddl concorrenza già licenziato nelle scorse settimane dal Senato. Il provvedimento è composto da un unico articolo e 24 commi.

Il testo punta a rafforzare le sanzioni per l’uso improprio di biocidi e presidi medici da parte di cittadini non professionisti, introducendo anche il reato penale se si crea pericolo di contaminazione. Modifica, inoltre, le regole per l’accreditamento delle strutture sanitarie private, differenziando la valutazione tra rinnovi e nuove convenzioni, con l’obiettivo di conciliare concorrenza e continuità assistenziale.

Per quanto riguarda la sanità, il comma 9 modifica la disciplina sanzionatoria riguardante le condotte poste in violazione degli obblighi normativi in materia di prodotti cosmetici.

Il comma 10 modifica la disciplina sanzionatoria, stabilita dal d.lgs. 2 novembre 2021, n. 179, per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. Si introduce una sanzione penale per il caso in cui l’impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione, di un prodotto biocida autorizzato, o l’impiego di un prodotto biocida non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell’ambiente.

Per le fattispecie di illecito per le quali attualmente il citato d.lgs. n. 179 prevede la sanzione penale della sola ammenda (da 1.000 a 10.000 euro), si prevede ora la sostituzione della stessa con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre, si introduce una sanzione penale per il caso in cui l’impiego, in violazione delle relative condizioni di utilizzo indicate nell’autorizzazione, di un presidio medico-chirurgico autorizzato, o l’impiego di un presidio medico-chirurgico non autorizzato, sia effettuato da un utilizzatore non professionale né industriale e ne derivi il pericolo di contaminazione di persone, di specie animali non bersaglio o dell’ambiente.

Il comma 11 interviene sulla definizione normativa di presìdi medico-chirurgici secondo la quale appartengono a questa categoria anche kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi anti-Hiv, kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed anti-Hcv o eventuali altri marcatori di infezione da Hcv, topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. Nella definizione di presìdi medico-chirurgici resterebbero le seguenti categorie di prodotti: disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide; insetticidi per uso domestico e civile; insettorepellenti.

Il comma 12 integra un intervento normativo già adottato, in base al quale: è sospesa l’efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, sino alla conclusione di un’intesa, in sede di Conferenza Stato Regioni, successiva agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di accreditamento nazionale; tale sospensione, in caso di mancato raggiungimento (in data anteriore) dell’intesa, cessa il 31 dicembre 2026; entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione (come eventualmente ridefinite); la sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture.

La novella prevede che la revisione in oggetto debba tener conto, nel rispetto del principio di salvaguardia della concorrenza, anche dell’esigenza di garantire la continuità assistenziale, in relazione a ciascuna tipologia di paziente o assistito e di relativa fragilità, differenziando, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l’ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l’ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata.

G.R.

11 Dicembre 2025

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